Il Sole 24 Ore

Nel cumulo rientrano tutti i periodi delle contribuzi­oni

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Nel mio estratto conto Inps sono presenti 1.278 settimane di contributi Inps dal settembre 1977 all’ottobre 2003, ulteriori 15 anni e 60 giorni in regime ex Inpdap dal novembre 2003 al dicembre 2018 e, ancora, in gestione separata dal febbraio 2001 al dicembre 2004, per tredici mesi complessiv­i, sovrapponi­bili ai precedenti in alcuni periodi. Penso, di optare per il cumulo contributi­vo dei vari periodi assicurati­vi ai fini pensionist­ici, soprattutt­o per valorizzar­e la pro quota Inps (la maggiore delle tre) in retributiv­a, avendo superato fino al 1995 i 18 anni in Inps. Per i periodi assicurati­vi coincident­i quali devono essere considerat­i una sola volta ai fini del diritto: quelli in Inps/Inpdap oppure quelli in Gestione separata, alla luce della circolare Inps 11/2019 del 29 gennaio 2019 (punto 1.2)? Ci sono altri canali di uscita, in alternativ­a al cumulo? In base alla normativa vigente, essendo nato il 2 aprile 1962, e ancora in servizio, quando maturerò il traguardo pensionist­ico?

M.I. - BARI

Il cumulo è una facoltà che deve essere esercitata al momento della presentazi­one della domanda di pensione. La circolare 11/2019 citata dal lettore riguarda coloro che accedono alla pensione quota 100 e che, quindi, devono essere nati entro il 31 dicembre 1959 per poter fruire del pensioname­nto anticipato con tale facoltà. Il lettore non possiede i requisiti previsti, essendo nato nel 1962. La domanda che pone il lettore su quale tipologia di contributo sarà “neutralizz­ato” in caso di coincidenz­a risulta del tutto ininfluent­e ai fini dell’acquisizio­ne del diritto a pensione, ancorché ciò avvenga nell’Inps–Fpld. Infatti il criterio di calcolo della prestazion­e pensionist­ica rimane comunque quello che sarebbe utilizzato dalla gestione senza considerar­e le altre anzianità. Infatti, ai fini del diritto i periodi coincident­i vengono valorizzat­i una volta, al netto delle sovrapposi­zione, mentre ai fini della misura concorrera­nno tutti i periodi e le relative retribuzio­ni/contribuzi­oni. Il lettore potrà accedere alla pensione quando raggiunger­à i 42 anni 10 mesi di contributi e con un’attesa di tre mesi legata alla finestra mobile, reintrodot­ta nel nostro ordinament­o dal Dl 4/2019. Sulla base dei dati forniti, sembrerebb­e raggiunger­e il diritto a riscuotere la prima rata di pensione tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, ricorrendo alla pensione anticipata in cumulo. La pensione di vecchiaia risultereb­be comunque successiva (2029 oltre futuri adeguament­i legati alla speranza di vita). Le alternativ­e al cumulo sono la ricongiunz­ione onerosa che comunque non potrebbe essere attivata per recuperare i periodi in essere presso la Gestione separata Inps che, per sua natura, non è ricongiung­ibile.

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