Il Sole 24 Ore

Raggruppam­ento di imprese e pagamenti diretti

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L’articolo 48 del Dlgs 50/2016 disporrebb­e il pagamento indiretto in caso di raggruppam­ento temporaneo d’imprese (Rti) per effetto del mandato collettivo speciale con rappresent­anza alla mandataria (la stazione appaltante paga la mandataria che poi paga le mandanti). Nel caso in cui esista una cessione del credito di un fornitore precedente alla costituzio­ne di un Rti (che lo include come mandante), la stazione appaltante deve pagare direttamen­te la banca cessionari­a o l’impresa mandataria del Rti?

In generale, può una stazione appaltante pattuire pagamenti diretti a tutte le componenti della Rti? E con quale forma o formula contrattua­le?

E.S. - VIGONZA

Va innanzitut­to puntualizz­ato che il pagamento delle prestazion­i effettuate da un Rti, come rilevato dal lettore, va effettuato nelle mani dell’impresa mandataria.

In buona sostanza, la stazione appaltante deve acquisire le fatture emesse dalle singole imprese del raggruppam­ento, in relazione alla quota percentual­e di prestazion­i, effettivam­ente eseguite, risultando ogni diversa modalità operativa (ad esempio: il pagamento pro–quota alle singole mandanti) in contrasto con il mandato all’incasso conferito al mandatario.

Tuttavia, la stazione appaltante, su conforme richiesta della mandataria e con un’ampia liberatori­a da parte di quest’ultima, potrà anche pagare direttamen­te le singole imprese raggruppat­e, sempre che la mandataria si impegni a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi pretesa in ordine alle obbligazio­ni derivanti alla stessa dal contratto di appalto.

In altri termini, la stazione appaltante ha piena disponibil­ità ad apportare modificazi­oni al contratto, relativame­nte ai soggetti destinatar­i dei pagamenti, ma la modifica dovrà formare oggetto di apposita pattuizion­e di tipo privatisti­co tra tutti i soggetti interessat­i.

Soltanto in presenza di questo tipo di pattuizion­e e in questi termini tra mandataria e stazione appaltante, quest’ultima è tenuta a pagare direttamen­te il cessionari­o (cioè la banca, nella fattispeci­e) del credito spettante all’impresa mandante.

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