Raggruppamento di imprese e pagamenti diretti
L’articolo 48 del Dlgs 50/2016 disporrebbe il pagamento indiretto in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese (Rti) per effetto del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria (la stazione appaltante paga la mandataria che poi paga le mandanti). Nel caso in cui esista una cessione del credito di un fornitore precedente alla costituzione di un Rti (che lo include come mandante), la stazione appaltante deve pagare direttamente la banca cessionaria o l’impresa mandataria del Rti?
In generale, può una stazione appaltante pattuire pagamenti diretti a tutte le componenti della Rti? E con quale forma o formula contrattuale?
E.S. - VIGONZA
Va innanzitutto puntualizzato che il pagamento delle prestazioni effettuate da un Rti, come rilevato dal lettore, va effettuato nelle mani dell’impresa mandataria.
In buona sostanza, la stazione appaltante deve acquisire le fatture emesse dalle singole imprese del raggruppamento, in relazione alla quota percentuale di prestazioni, effettivamente eseguite, risultando ogni diversa modalità operativa (ad esempio: il pagamento pro–quota alle singole mandanti) in contrasto con il mandato all’incasso conferito al mandatario.
Tuttavia, la stazione appaltante, su conforme richiesta della mandataria e con un’ampia liberatoria da parte di quest’ultima, potrà anche pagare direttamente le singole imprese raggruppate, sempre che la mandataria si impegni a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi pretesa in ordine alle obbligazioni derivanti alla stessa dal contratto di appalto.
In altri termini, la stazione appaltante ha piena disponibilità ad apportare modificazioni al contratto, relativamente ai soggetti destinatari dei pagamenti, ma la modifica dovrà formare oggetto di apposita pattuizione di tipo privatistico tra tutti i soggetti interessati.
Soltanto in presenza di questo tipo di pattuizione e in questi termini tra mandataria e stazione appaltante, quest’ultima è tenuta a pagare direttamente il cessionario (cioè la banca, nella fattispecie) del credito spettante all’impresa mandante.