La notifica formale alla Pa serve per recuperare il credito
Una Srl termina un contratto d’appalto con la pubblica amministrazione – il contratto ha esaurito i suoi effetti – e il liquidatore cede un credito residuo ai soci applicando la disciplina dell’articolo 1260 del Codice civile e, quindi, con scrittura privata semplice non autenticata dal notaio .
La scrittura privata è stata notificata per conoscenza all’ente pubblico che però non ha ancora pagato.
I soci possono presentare un decreto ingiuntivo per il pagamento?
T.S. - CATANIA
Si precisa che la materia della cessione del credito rinveniente da appalti pubblici ha subìto un’importante evoluzione per effetto dell’entrata in vigore del “nuovo” Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/16 e successive modificazioni e integrazioni).
In particolare l’articolo 108, comma 13, del Dlgs citato consente la cessione del corrispettivo, di servizi e forniture e lavori pubblici, subordinatamente all’accettazione (anche tacita) da parte delle amministrazioni debitrici, ovvero previa accettazione – anche anticipata – della cessione «di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni apponibili al cedente in base al contratto».
Nel comma citato è prescritto che le «cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici». Da quanto sopra consegue che, ferma restando in via di principio la legittimità del contratto di cessione, per produrre gli effetti desiderati deve necessariamente essere “notificato”, come già detto, all’amministrazione pubblica.
Non si ritiene, infatti che la notifica di scrittura privata non autenticata possa costituire titolo per richiedere decreto ingiuntivo, auspicato dal lettore. In ogni caso, la notifica formale occorre alla amministrazione per verificare i requisiti personali dei soggetti interessati, previsti dalle norme vigenti.