Cig e Cup da indicare anche in fatture a stazioni appaltanti
Rivendiamo materiale elettrico occasionalmente a enti pubblici ma per lo più ad aziende che hanno appalti con gli enti pubblici. Quali sono i nostri obblighi nell’indicare il Cig (codice identificativo gara) e il Cup (codice unico progetto), in entrambi i casi?
E.M. - ROMA
Il Cig e il Cup devono essere richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti ad esse assimilate ed esser resi noti agli operatori economici che contrattano con tali enti. Rispetto al Cig, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara indetta devono versare il contributo all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), nella misura segnalata dalla stazione appaltante, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, secondo le modalità precisate dalla stessa stazione appaltante.
Relativamente al Cu p il codice viene fornito dal Cipe alla stazione appaltante che ha la responsabilità di richiederlo al Cipe stesso se si tratta di realizzare progetti con risorse finanziarie pubbliche. Ciò premesso, gli operatori economici che hanno stretto un contratto con un soggetto pubblico o ad esso assimilato, quanto alla scelta del contraente, sono tenuti ad indicare nei documenti contabili (fatture) verso questi soggetti, i due codici relativi alla prestazione che rientra nel contratto, anche quando sono semplici fornitori di materiale elettrico al soggetto che lo acquista nell’ambito del rapporto d’appalto con le nominate stazione appaltante e assimilati.
Lo scopo dell’indicazione del Cig nelle fatture è connesso all’esigenza della tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta con la legge 136/10 successivamente modificata dal Dl 187/10, convertito in legge 217/10, prescrivendo l’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, quale mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.