Integrabile la fattura senza dati del coniuge proprietario
Su una fattura per ristrutturazioni edilizie pagata nel 2018 è stato indicato il codice fiscale dell’intestatario della fattura, omettendo quello del coniuge convivente (proprietario dell’immobile). Possono entrambi beneficiare dell’agevolazione prevista?
A.C. - PAVIA
La risposta è affermativa. La detrazione Irpef del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricato medesimo. Nella circolare 11/E/2014, l’Agenzia ha sostanzialmente ribadito che qualora vi sia divergenza tra nominativi della fattura e soggetti intestatari del conto corrente da cui vengono emessi i bonifici, la detrazione del 50% compete al soggetto indicato in fattura anche a seguito dell’annotazione integrativa sulla stessa. In particolare, se la fattura o il bonifico sono intestati a uno solo dei familiari comproprietari dell’immobile (o ivi conviventi se non comproprietari) oggetto di ristrutturazione, ma la spesa è stata effettivamente sostenuta da entrambi o dall’altro coniuge, la detrazione è riconosciuta anche all’altro, a condizione che nella fattura siano specificate le singole percentuali di spesa sostenute da ognuno. In sostanza basterà integrare la fattura indicando che il coniuge del proprietario è intestatario al 100% della fattura ovvero nella diversa percentuale indicata in fattura.