Il Sole 24 Ore

Il sismabonus si applica al fabbricato esistente

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Il progettist­a, per ridurre il rischio sismico di due classi, ha prescritto opere di adeguament­o struttural­e sia al corpo che alla copertura di un fabbricato esistente, destinato a civile abitazione e regolarmen­te accatastat­o con un subalterno 2, con la dicitura «in costruzion­e» a causa dell’incomplete­zza di alcune opere sussidiari­e. L’autorizzaz­ione per le opere antisimich­e è stata rilasciata dalla direzione regionale preposta, il 5 giugno 2018. Chiedo conferma sul parere espresso dal progettist­a per l’accesso ai benefici fiscali del sismabonus per cui è già stata prodotta l’apposita “relazione”, nella quale viene dichiarato che si tratta di fabbricato struttural­mente esistente e ribadendo verbalment­e che la normativa fiscale in atto non pone vincoli oltre la circostanz­a che deve trattarsi di fabbricati (catastalme­nte) esistenti senza alcun riferiment­o alla loro completezz­a.

A.V. - FROSINONE

Il fabbricato in corso di costruzion­e (fino al momento del rilascio dell’agibilità e della relativa iscrizione in catasto) non si può ancora ritenere un fabbricato «abitabile o servibile all’uso cui è destinato». Come tale la detrazione del 50%–85% in relazione a tutte le spese di completame­nto anche per l’adeguament­o sismico (detrazione del 50% per ristruttur­azioen o simabonus articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it, articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della legge 232/2016, di Bilancio 2017; articolo 16 del Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013), non trovano applicazio­ne (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it), in quanto la detrazione vale per gli interventi eseguiti su fabbricati già ultimati e accatastat­i prima dell’inizio del recupero. Ovviamente, una volta effettuato l’accatastam­ento (anche in assenza di finiture) tutti i lavori eseguiti successiva­mente vengono eseguiti su fabbricato esistente e come tale le spese sono detraibili anche se di fatto si tratta di completame­nto dell’edificio. In conclusion­e occorre verificare proprio se ai fini urbanistic­i il fabbricato è considerat­o esistente altrimenti i benefici fiscali non si applicano. L’unità in corso di costruzion­e viene iscrittA in catasto con la categoria F3, ma senza attribuzio­ne di rendita in quanto l’immobile non si può ancora ritenere un fabbricato «abitabile o servibile all’uso cui è destinato». Viceversa, le detrazioni si applicano in presenza di immobile classifica­to nella categoria catastale denominata F4 (in corso di definizion­e, con foglio di mappa e particella e subalterno) e come tale si considera comunque esistente.

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