Il sismabonus si applica al fabbricato esistente
Il progettista, per ridurre il rischio sismico di due classi, ha prescritto opere di adeguamento strutturale sia al corpo che alla copertura di un fabbricato esistente, destinato a civile abitazione e regolarmente accatastato con un subalterno 2, con la dicitura «in costruzione» a causa dell’incompletezza di alcune opere sussidiarie. L’autorizzazione per le opere antisimiche è stata rilasciata dalla direzione regionale preposta, il 5 giugno 2018. Chiedo conferma sul parere espresso dal progettista per l’accesso ai benefici fiscali del sismabonus per cui è già stata prodotta l’apposita “relazione”, nella quale viene dichiarato che si tratta di fabbricato strutturalmente esistente e ribadendo verbalmente che la normativa fiscale in atto non pone vincoli oltre la circostanza che deve trattarsi di fabbricati (catastalmente) esistenti senza alcun riferimento alla loro completezza.
A.V. - FROSINONE
Il fabbricato in corso di costruzione (fino al momento del rilascio dell’agibilità e della relativa iscrizione in catasto) non si può ancora ritenere un fabbricato «abitabile o servibile all’uso cui è destinato». Come tale la detrazione del 50%–85% in relazione a tutte le spese di completamento anche per l’adeguamento sismico (detrazione del 50% per ristrutturazioen o simabonus articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della legge 232/2016, di Bilancio 2017; articolo 16 del Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013), non trovano applicazione (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), in quanto la detrazione vale per gli interventi eseguiti su fabbricati già ultimati e accatastati prima dell’inizio del recupero. Ovviamente, una volta effettuato l’accatastamento (anche in assenza di finiture) tutti i lavori eseguiti successivamente vengono eseguiti su fabbricato esistente e come tale le spese sono detraibili anche se di fatto si tratta di completamento dell’edificio. In conclusione occorre verificare proprio se ai fini urbanistici il fabbricato è considerato esistente altrimenti i benefici fiscali non si applicano. L’unità in corso di costruzione viene iscrittA in catasto con la categoria F3, ma senza attribuzione di rendita in quanto l’immobile non si può ancora ritenere un fabbricato «abitabile o servibile all’uso cui è destinato». Viceversa, le detrazioni si applicano in presenza di immobile classificato nella categoria catastale denominata F4 (in corso di definizione, con foglio di mappa e particella e subalterno) e come tale si considera comunque esistente.