Approvazione separata per le clausole vessatorie
In un contratto di locazione a uso ufficio (A/10), conduttore un professionista, sono enumerati 17 articoli. Tra questi, alcuni articoli sono “di prassi” (la ripartizione delle spese del contratto in parti uguali, il foro competente, il riferimento alle norme di legge, eccetera). Altri articoli sono invece definibili “vessatori” (ad esempio, il deposito cauzionale infruttifero, la facoltà del conduttore di recedere già dopo sei mesi dalla stipula con preavviso di tre mesi, eccetera). In calce al contratto vi è il riferimento agli articoli del Codice civile 1341 e 1342: «le parti approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli (...) previa attentarilettura delle stesse» controfirmate dalle parti. Le clausole citate sono le
17: così facendo si è reso nullo l’intero paragrafo di approvazione delle clausole?
L.A. - PRATO
La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata e autonoma rispetto a quella delle altre, perchè solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia (ex articolo 1341, comma 2, del Codice civile) di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate (Cassazione 24193 del 2014, fra le tante). In questo caso si applicheranno le normali disposizione di legge senza poter invocare le clausole vessatorie.