Il Sole 24 Ore

Approvazio­ne separata per le clausole vessatorie

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In un contratto di locazione a uso ufficio (A/10), conduttore un profession­ista, sono enumerati 17 articoli. Tra questi, alcuni articoli sono “di prassi” (la ripartizio­ne delle spese del contratto in parti uguali, il foro competente, il riferiment­o alle norme di legge, eccetera). Altri articoli sono invece definibili “vessatori” (ad esempio, il deposito cauzionale infruttife­ro, la facoltà del conduttore di recedere già dopo sei mesi dalla stipula con preavviso di tre mesi, eccetera). In calce al contratto vi è il riferiment­o agli articoli del Codice civile 1341 e 1342: «le parti approvano specificat­amente le clausole di cui agli articoli (...) previa attentaril­ettura delle stesse» controfirm­ate dalle parti. Le clausole citate sono le

17: così facendo si è reso nullo l’intero paragrafo di approvazio­ne delle clausole?

L.A. - PRATO

La specifica approvazio­ne per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata e autonoma rispetto a quella delle altre, perchè solo in questo modo viene adeguatame­nte richiamata l’attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscriz­ione indiscrimi­nata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazion­e secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia (ex articolo 1341, comma 2, del Codice civile) di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevol­e compresa fra quelle richiamate (Cassazione 24193 del 2014, fra le tante). In questo caso si applichera­nno le normali disposizio­ne di legge senza poter invocare le clausole vessatorie.

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