Il Sole 24 Ore

In assenza di regolament­o vale l’indicazion­e del rogito

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Nel 1984 l’impresa che ha costruito lo stabile non ha predispost­o il regolament­o condominia­le, ma nei rogiti c’è scritto: «Tra la società venditrice e la parte acquirente di questa vendita si conviene che in futuro, a costruzion­i ultimate, verrà redatto di comune accordo il regolament­o di condominio disciplina­nte il complesso e che dovrà evidenteme­nte rispettare le convenzion­i di cui al presente atto». Il regolament­o è stato redatto dai proprietar­i e discusso nelle prime tre assemblee organizzat­e per costituire il condominio. Nel verbale della terza assemblea, alla quale erano presenti 648 millesimi, c’è scritto: «Si rilegge attentamen­te il regolament­o di condominio e si apportano le seguenti aggiunte»; non c’è però traccia di votazione.

Essendo sorta una controvers­ia per un’innovazion­e, eseguita senza preventiva approvazio­ne e successiva­mente bocciata dall’assemblea, il divieto contenuto nel regolament­o, prevarrà sulle norme del Codice civile? Questo regolament­o è valido per facta concludent­ia o serve una delibera per acquisire validità?

A.S. - MILANO

Aparte l’annullabil­ità della delibera assemblear­e, che non menziona analiticam­ente il numero dei votanti con le rispettive quote millesimal­i e neppure dà atto dell’avvenuta votazione, nel caso del lettore deve ritenersi sussistent­e un regolament­o assemblear­e a norma dell’articolo 1138 del Codice civile, con i limiti di derogabili­tà delle disposizio­ni di legge che vi sono richiamate. All’interno del regolament­o assemblear­e dovranno ritenersi contrattua­li le “convenzion­i” accettate nei rogiti di acquisto di ciascuna unità condominia­le, con tutte le conseguenz­e del caso in ordine al loro contenuto.

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