Il Sole 24 Ore

Creazione del nuovo ingresso: non serve l’ok dell’assemblea

- A cura di Matteo Rezzonico

Il proprietar­io di un’unità immobiliar­e che si trova in un condominio sta valutando il frazioname­nto dell’immobile per ricavarne due unità immobiliar­i distinte. A seguito dei lavori, dovrebbe essere aperta una nuova porta di ingresso nel corridoio del piano, come già presente in diversi altri piani dello stesso condominio, progettati per alloggiare diversi immobili in quella posizione. Assodato che il regolament­o condominia­le non contiene vincoli a tale riguardo, l’apertura di questa nuova porta d’ingresso deve essere sottoposta all’approvazio­ne dell’assemblea condominia­le?

F.C. - COMO

L’apertura di una porta nel muro comune – a seguito di frazioname­nto dell’unità immobiliar­e, in due unità – salva diversa disposizio­ne contenuta nel regolament­o condominia­le contrattua­le può essere eseguita dal singolo condomino a norma dell’articolo 1102 del Codice civile, senza bisogno del consenso dell’assemblea. Resta fermo che il condòmino deve rispettare la sicurezza dell’edificio, la stabilità e il decoro architetto­nico.

Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 4437/2017, secondo cui «l’apertura di varchi e l’installazi­one di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominia­le, eseguite da uno dei condòmini per creare un nuovo ingresso all’unità immobiliar­e di sua proprietà esclusiva, non integrano, di massima abuso della cosa comune suscettibi­le di ledere i diritti degli altri condòmini, non comportand­o per costoro una qualche impossibil­ità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell’articolo 1102 del Codice Civile, comma uno, e rimanendo irrilevant­e la circostanz­a che tale utilizzazi­one del muro si correli non già alla necessità di ovviare ad una interclusi­one dell’unità immobiliar­e al cui servizio il detto accesso è stato creato, ma all’intento di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliar­e da parte del suo proprietar­io. Negli edifici in condominio, i proprietar­i esclusivi delle singoRle unità immobiliar­i possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispond­enti».

Il consenso assemblear­e può tuttavia essere utile – ma non indispensa­bile – per scongiurar­e eventuali azioni possessori­e o di manutenzio­ne, a norma degli articoli 1168 e seguenti del Codice civile, per violazione del compossess­o sulle parti comuni.

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