Creazione del nuovo ingresso: non serve l’ok dell’assemblea
Il proprietario di un’unità immobiliare che si trova in un condominio sta valutando il frazionamento dell’immobile per ricavarne due unità immobiliari distinte. A seguito dei lavori, dovrebbe essere aperta una nuova porta di ingresso nel corridoio del piano, come già presente in diversi altri piani dello stesso condominio, progettati per alloggiare diversi immobili in quella posizione. Assodato che il regolamento condominiale non contiene vincoli a tale riguardo, l’apertura di questa nuova porta d’ingresso deve essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea condominiale?
F.C. - COMO
L’apertura di una porta nel muro comune – a seguito di frazionamento dell’unità immobiliare, in due unità – salva diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale può essere eseguita dal singolo condomino a norma dell’articolo 1102 del Codice civile, senza bisogno del consenso dell’assemblea. Resta fermo che il condòmino deve rispettare la sicurezza dell’edificio, la stabilità e il decoro architettonico.
Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 4437/2017, secondo cui «l’apertura di varchi e l’installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell’edificio condominiale, eseguite da uno dei condòmini per creare un nuovo ingresso all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, non integrano, di massima abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condòmini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell’articolo 1102 del Codice Civile, comma uno, e rimanendo irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del muro si correli non già alla necessità di ovviare ad una interclusione dell’unità immobiliare al cui servizio il detto accesso è stato creato, ma all’intento di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare da parte del suo proprietario. Negli edifici in condominio, i proprietari esclusivi delle singoRle unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti».
Il consenso assembleare può tuttavia essere utile – ma non indispensabile – per scongiurare eventuali azioni possessorie o di manutenzione, a norma degli articoli 1168 e seguenti del Codice civile, per violazione del compossesso sulle parti comuni.