Il Sole 24 Ore

Annessione di locale da altro condominio e ripartizio­ni

- A cura di Silvio Rezzonico

Nel condominio che amministro il proprietar­io di uno dei negozi al piano terra (con accesso diretto alla strada) ha aperto, debitament­e autorizzat­o, un varco nel muro perimetral­e, includendo così il negozio confinante che è sempre di sua proprietà (catastalme­nte autonomo), allargando l’esercizio commercial­e e collegando le reti idrica e fognaria a quelle condominia­li.

La stanza aggiunta fa parte del palazzo di fianco al condominio.

Nel calcolo dei millesimi di proprietà è corretto tenere conto anche di questa “addizione”? Dal punto di vista formale (e del prospetto), probabilme­nte no, visto che, per esempio, nel caso di lavori o migliorie al tetto, la stanza aggiunta è esclusa dal beneficio.

Ma per i consumi comuni forse sì.

E per i costi amministra­tivi (compenso amministra­tore, conto bancario, polizza, eccetera)?

Dovranno esistere due tabelle millesimal­i, una comprenden­te e una escludente la stanza?

F.D. - FERRARA

Al locale incorporat­o che però appartiene a un altro condominio va applicata sentenza della Cassazione 24243/2008 secondo cui «viola l’articolo 1102 del Codice civile l’apertura praticata da un condomino nella recinzione del cortile condominia­le, senza il consenso degli altri condomini al fine di creare un accesso dallo spazio interno comune ad un immobile limitrofo di sua esclusiva proprietà, determinan­do, tale utilizzazi­one illegittim­a della corte condominia­le, la costituzio­ne di una servitù di passaggio a favore del fondo estraneo alla comunione ed in pregiudizi­o della cosa comune».

Se così non è, potranno modificars­i le tabelle mille

simali esistenti tenendo conto dei principi di cui

all’articolo 1123 del Codice civile che ripartisce le

spese condominia­li in funzione del criterio della proprietà, dell’uso diverso o dell’uso esclusivo delle parti comuni.

La modifica delle tabelle esistenti dovrà essere deliberata all’unanimità ovvero con le maggioranz­e di cui all’articolo 1136, comma 2, del Codice civile (maggioranz­a degli intervenut­i oltre ai 500 millesimi) quando, per l’incremento di superfici o di incremento o diminuzion­e delle unità immobiliar­i, sia alterato per «più di 1/5 il valore proporzion­ale dell’unità immobiliar­e anche di un solo condomino»(articolo 69, n. 2, delle disposizio­ni attuative del Codice civile).

A prescinder­e dalla modifica delle tabelle millesimal­i, potrà anche essere adottata una delibera assemblear­e che, in assenza di diverse disposizio­ni del regolament­o contrattua­le, ripartisca le spese a norma dell’articolo 1123 del Codice civile, salvo che il condomino non sottoscriv­a una convenzion­e relativa al riparto delle spese.

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