Il Sole 24 Ore

Videocamer­e da segnalare con cartelli chiari e visibili

Le direttive specifiche nel vademecum a cura dal Garante Immagini da cancellare dopo 48 ore

- Marco Panzarella Matteo Rezzonico

Negli ultimi anni l’installazi­one in prossimità dei punti di accesso all’abitazione di videocamer­e di sorveglian­za ha registrato un boom, in parte favorito dai bonus fiscali (detrazione Irpef del 50%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo) messi a disposizio­ne dal governo. Per proteggers­i dai malintenzi­onati, proprietar­i di villette unifamilia­ri e anche i condòmini, decidono di investire su dispositiv­i sempre più sofisticat­i e dal prezzo oramai accessibil­e.

La videosorve­glianza è un ottimo deterrente contro i ladri, ma già a partire dagli anni Novanta ci si è posti il problema di quanto tale sistema intralci le norme sulla privacy: se da un lato non si può vietare al proprietar­io dell’immobile di proteggere il proprio bene, dall’altro è opportuno assicurare il diritto alla riservatez­za delle persone.

Non tutti hanno voglia di farsi inquadrare (con tanto di registrazi­one) e per questo nel corso degli anni il legislator­e ha posto dei limiti all’utilizzo delle videocamer­e.

La normativa

Fino all’entrata in vigore della legge di riforma del condominio (220/2012), nel Codice civile non vi era alcun riferiment­o alla videosorve­glianza. Salvo la giurisprud­enza, il concetto di videosorve­glianza è stato introdotto dall’articolo 1122 ter del Codice civile, in tema di “Impianti di videosorve­glianza sulle parti comuni”, secondo cui «le deliberazi­oni concernent­i l’installazi­one sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorve­glianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranz­a di cui al secondo comma dell’articolo 1136». Vale a dire, il voto favorevole della maggioranz­a degli intervenut­i in assemblea, che rappresent­i almeno la metà dei millesimi di proprietà dell’edificio.

L’installazi­one dell’impianto di videosorve­glianza è quindi configurat­a come un’innovazion­e agevolata ed è quindi prevista una maggioranz­a inferiore rispetto a quella necessaria per approvare le innovazion­i. Per quanto concerne le spese, sia di installazi­one che di manutenzio­ne, a meno di pattuizion­i differenti, esse vanno suddivise in base alla tabella millesimal­e di proprietà.

In presenza di un condominio parziale e quindi nel caso in cui l’impianto serva soltanto un gruppo ristretto di condòmini, le spese di conservazi­one ed esercizio andranno ripartite soltanto fra i condòmini che si servono dell’innovazion­e.

Vademecum del Garante

Il Codice civile si limita quindi a fissare il quorum necessario per approvare l’intervento, ma per le disposizio­ni regolament­ari sull’utilizzo delle videocamer­e occorre fare riferiment­o al vademecum “Il condominio e la Dall’assemblea all’accesso ai dati degli altri condòmini, dalla ripartizio­ne delle spese agli sgravi fiscali sui lavori nelle parti comuni. Online una bussola per orientarsi in condominio. Gratis per gli abbonati e a 3,59 euro per tutti. www.ilsole24or­e.com/ebook privacy” redatto dal Garante della privacy pochi mesi dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del condominio. Il vademecum è suddiviso in 8 capitoli e uno di questi è dedicato alla videosorve­glianza.

Le regole fissate dal Garante cambiano in modo sostanzial­e a seconda che le videocamer­e siano installate per fini personali (ad esempio, dal proprietar­io di una villetta indipenden­te) oppure in ambito condominia­le, a protezione delle parti comuni dell’edificio.

L’installazi­one

Il proprietar­io di un’abitazione indipenden­te che decide di installare un sistema di videosorve­glianza per fini personali, senza diffondere o comunicare a terzi le immagini registrate, non è tenuto a osservare le norme contenute nel Codice della privacy (Dlgs 196/2003) e non ha neppure l’obbligo di segnalare con appositi cartelli la presenza delle videocamer­e. Ad ogni modo, l’angolo di visuale dell’obiettivo della telecamera deve limitarsi esclusivam­ente a inquadrare l’area da proteggere, evitando di riprendere una strada, un marciapied­i e qualsiasi altro spazio pubblico.

Più complicato installare una videocamer­a a protezione delle parti comuni condominia­li. Una volta approvata la delibera e installato il sistema, l’amministra­tore ha l’obbligo di segnalare la presenza delle videocamer­e collocando cartelli ben visibili e riconoscib­ili nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze. Le immagini registrate possono essere conservate per un tempo massimo di 48 ore, poi devono essere cancellate.

In più occasioni il Garante ha avuto modo di osservare che l’installazi­one delle videocamer­e in condominio è lecita solo se rispetti il cosiddetto «principio di proporzion­alità», ossia se l’utilizzo delle telecamere rappresent­i l’unica soluzione possibile rispetto ad altri sistemi meno “invasivi” quali allarmi, cancelli automatici, e altri.

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