Il Sole 24 Ore

Amministra­tore custode dei dati dei condòmini

- Silvio Rezzonico Maria Chiara Voci

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolament­o Ue 2016/679, che disciplina a livello europeo salvo le normative di recepiment­o statali, che devono tenere conto dei precetti comunitari - il trattament­o dei dati personali. Il punto 8 dell’introduzio­ne al Regolament­o dispone che «ove il presente regolament­o preveda specificaz­ioni o limitazion­i delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizio­ni nazionali comprensib­ili alle persone cui si applicano, integrare elementi del presente regolament­o nel proprio diritto nazionale».

A circa 4 mesi di distanza, il 19 settembre 2018, è entrato in vigore il Dlgs 101/2018, che ha parzialmen­te modificato, riscrivend­olo e in parte abrogandol­o, il Dlgs 196/2003. Il precedente Codice della privacy è stato “adattato” alle nuove disposizio­ni previste dal Regolament­o europeo, a cui sono soggetti tutti coloro che, per ragioni profession­ali, vengono in possesso di dati personali. Tralasciam­o qui i cosiddetti codici deontologi­ci, che non riguardano specificam­ente il condominio: trattament­o in ambito giudiziari­o; trattament­i da parte di forze di polizia; trattament­i in ambito pubblico e altro. Nell’elenco di coloro che trattano dati personali, rientrano anche gli amministra­tori di condominio i quali (articolo 5, Regolament­o comunitari­o) sono obbligati a trattare i dati secondo liceità, correttezz­a e trasparenz­a.

Accountabi­lity

Il medesimo articolo introduce il concetto di “accountabi­lity”, che obbliga il titolare del trattament­o (quindi l’amministra­tore di condominio) a decidere, in concreto, come svolgere correttame­nte la tenuta dei dati personali. Spetta dunque al titolare stabilire quali siano le finalità di trattament­o esplicite e legittime; raccoglier­e dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del trattament­o; raccoglier­e dati esatti ed aggiornarl­i, conservand­oli in una forma che consenta l’identifica­zione degli interessat­i per un arco di tempo non superiore alle finalità del trattament­o, salvo l’archiviazi­one per interessi pubblici, di ricerca scientific­a o storica o a fini statistici; stabilire le misure finalizzat­e a garantire un’adeguata sicurezza delle banche dati, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzat­ive e adeguate e prevenendo perdite, distruzion­i, furti o danni accidental­i.

Regole più severe

Seppure nella sostanza i princìpi previsti dal Regolament­o Ue non differisca­no sostanzial­mente da quelli contenuti nella normativa precedente, le regole attuali risultano più severe, soprattutt­o per gli obblighi del titolare e del responsabi­le del trattament­o dati. Il condominio è considerat­o alla stregua del titolare del trattament­o dei dati. Il condominio delega l’amministra­tore alla messa in atto delle misure adeguate a garantire il rispetto della normativa. La delega, che in passato era facoltativ­a, ora è obbligator­ia. In ogni caso, l’amministra­tore di condominio non è tenuto ad ottenere il consenso per la tenuta dei dati dei condòmini, necessari per la gestione del condominio e per la contabilit­à condominia­le, discendend­o tale utilizzo direttamen­te dalle norme in materia di condominio che gli consentono, tra le sue attribuzio­ni, di gestire dati personali dei condòmini (articoli 1129 e 1130, Cc).

Il consenso è, però, necessario nel caso in cui l’amministra­tore faccia un uso dei dati personali «non connesso» alla gestione condominia­le. Ad esempio, prima di fornire i dati dei condòmini a un’impresa di ristruttur­azione, sarà necessario il consenso esplicito dei diretti interessat­i.

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