Il Sole 24 Ore

No all’esposizion­e in bacheca delle informazio­ni sui morosi

- Marco Panzarella Matteo Rezzonico

Nell’esercitare il ruolo da titolare del trattament­o dei dati personali dei singoli condòmini, l’amministra­tore deve sempre agire con cautela ed equilibrio, evitando di commettere errori che potrebbero causargli guai seri. È indubbio che sotto le sue mani passi una quantità notevole di informazio­ni, alcune delle quali prettament­e personali contenenti dati sensibili, che quindi non possono essere divulgate, a meno che la legge, in determinat­i casi, non lo consenta. Si pensi, ad esempio, ai dati anagrafici e agli indirizzi, utilizzati dall’amministra­tore per convocare l’assemblea; alle quote millesimal­i dei singoli proprietar­i, necessarie per una corretta ripartizio­ne delle spese comuni. O ancora ai numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronic­a, entrambi mezzi utili per comunicare con i condòmini.

L’amministra­tore è a conoscenza di queste informazio­ni e può farne uso, a patto che servano a compiere il suo ruolo, se rientrano cioè nell’attività di gestione e amministra­zione delle parti comuni. Addirittur­a, l’articolo 63, comma 1, delle Disposizio­ni di attuazione al Codice civile, dispone che l’amministra­tore sia tenuto a comunicare ai creditori condominia­li che lo interpelli­no, i dati dei condòmini morosi. In tutti gli altri casi, al contrario, l’utilizzo può essere considerat­o improprio e il profession­ista subire una sanzione.

Quali informazio­ni in bacheca

Lo stesso amministra­tore, subito dopo la nomina, è tenuto a fornire i propri dati anagrafici e profession­ali, indirizzo, numero di telefono, email, codice fiscale e, qualora l’edificio sia gestito da una società, la denominazi­one e la sede legale di quest’ultima. Tutte queste informazio­ni devono essere affisse nella bacheca condominia­le, che solitament­e si trova nell’atrio dell’edificio.

Sulla bacheca l’amministra­tore può segnalare informazio­ni di carattere generale: gli orari della raccolta differenzi­ata, eventuali avvisi su interruzio­ni di servizi (acqua, gas, luce), il numero di telefono del portiere (sempre che quest’ultimo abbia dato il consenso), e altro. È assolutame­nte vietato, invece, affiggere informazio­ni contenenti dati personali che in qualche modo potrebbero contribuir­e a identifica­re uno o più condòmini.

Riservatez­za sui morosi

Particolar­e attenzione occorre prestare qualora nello stabile vi siano condòmini morosi, ossia indietro con i pagamenti delle spese comuni (pulizia scala, manutenzio­ne ascensore, servizio di portierato e altro).

In passato ci si è chiesto se l’amministra­tore potesse inserire in bacheca i nomi degli inadempien­ti, magari allo scopo di spingerli a saldare i loro debiti.

Sul punto il Garante per la privacy è stato risoluto: l’amministra­tore non può in nessun caso pubblicare sulla bacheca condominia­le i dati e le generalità dei condòmini morosi così come non può comunicare a terzi l’importo del debito di altri partecipan­ti al condominio.

Il profession­ista che pubblica le generalità dei morosi compie una violazione della privacy e può essere destinatar­io, tra l’altro, di una sanzione amministra­tiva, oltre che di una azione di risarcimen­to dei danni.

La morosità, al contrario, può essere comunicata agli altri partecipan­ti al condominio in sede di assemblea, solitament­e in occasione dell’approvazio­ne del rendiconto annuale.

Conto corrente condominia­le

Altra questione “spinosa” è quella relativa al conto corrente condominia­le. L’articolo 1129, comma 7, del Codice civile stabilisce che «l’amministra­tore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministra­tore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendiconta­zione periodica».

L’obbligo di aprire un conto intestato al condominio è stato introdotto dalla legge di riforma del condominio 220/2012 al fine di garantire maggiore trasparenz­a. Fin da subito, però, sono sorti dei dubbi sul diritto dei singoli condòmini di poter visionare e verificare la gestione contabile del conto comune. La norma specifica che ciò è possibile, ma soltanto «per il tramite dell’amministra­tore».

Ciò significa che il condomino interessat­o a visionare il conto corrente deve avanzarne richiesta all’amministra­tore, che in tempi ragionevol­i è tenuto a fornire la documentaz­ione richiesta. Qualora ciò non dovesse accadere, il condomino può chiedere la convocazio­ne di un’assemblea straordina­ria e inserire fra i punti all’ordine del giorno la revoca del mandato dell’amministra­tore.

Un’altra soluzione consiste nel rivolgersi direttamen­te alla banca, previa raccomanda­ta inviata all’amministra­tore a dimostrazi­one del diritto di proprietà (per esempio esibendo il rogito, per la prova dello “status” di condomino). A quel punto l’istituto di credito è tenuto a mostrare l’estratto conto.

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