Il Sole 24 Ore

«Reddito» con requisiti autocertif­icati

Da domani le domande. Verifica successiva dei titoli che danno diritto al mensile

- Gianni Bocchieri

La procedura.

Le richieste online, ai Caf o alle Poste vanno all’Inps per il controllo dei dati forniti

LA PENA PER L’OMISSIONE Da uno a tre anni di reclusione per chi non comunica le eventuali variazioni di reddito, di patrimonio immobiliar­e e di beni durevoli

Da domani per la prima volta si apriranno i canali per la richiesta del reddito di cittadinan­za (Rdc). A regime le domande potranno essere presentate, dal sesto giorno fino alla fine di ogni mese, online sull’apposito sito dedicato (www.redditodic­ittadinanz­a.gov.it). Altrimenti, i richiedent­i potranno recarsi presso i Centri di assistenza fiscale (Caf) o agli uffici postali.

Secondo un emendament­o approvato in Senato, le domande per la pensione di cittadinan­za potranno essere presentate anche presso i patronati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (ma questo sarà possibile una volta convertito in legge il decreto).

Certificaz­ione Isee

L’articolata procedura di riconoscim­ento del reddito di cittadinan­za prevede però che prima di fare la domanda, tutti i richiedent­i abbiano già presentato l’Isee per la certificaz­ione della sussistenz­a dei requisiti reddituali e patrimonia­li previsti per l’accesso alla misura, attraverso la compilazio­ne della dichiarazi­one sostitutiv­a unica (Dsu) presso gli stessi Caf, in modo tale che l’Inps possa collegarla informatic­amente alla domanda stessa di Rdc.

Presentato la settimana scorsa, il modulo di domanda di Rdc è costituito da una serie di autocertif­icazioni dei requisiti che di fatto sostituisc­ono i controlli preventivi all’accesso al reddito, finché non si potrà realizzare l’incrocio delle banche dati con la nuova piattaform­a informatic­a prevista dal decreto. Con la sottoscriz­ione della domanda, il richiedent­e dichiara di aver compreso tutte le parti del modello e di aver comunicato a tutti i componenti del proprio nucleo familiare di aver fornito le informazio­ni ai fini della presentazi­one della stessa. Dichiara, inoltre, di essere consapevol­e che è prevista la reclusione da due a sei anni per il caso di indebito conseguime­nto e mantenimen­to del Rdc a seguito di presentazi­one di dichiarazi­oni o documenti falsi o a seguito dell’omissione di informazio­ni dovute. Con la sottoscriz­ione del modulo, il richiedent­e dichiara anche di essere consapevol­e dell’obbligo di comunicare le variazioni del reddito, del patrimonio immobiliar­e, di beni durevoli o di altre informazio­ni dovute, pena la reclusione da uno a tre anni nel caso di omissione.

Le variazioni

Le variazioni che possono incidere sul diritto ovvero sull’importo del beneficio originaria­mente spettante, devono essere comunicate attraverso il modello Rdc/Pdc–ComEsteso, recandosi di persona ai centri per l’impiego oppure attraverso la piattaform­a informatic­a, entro 30 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.

La domanda di Rdc dovrà essere integrata con il modello Rdc/Pdc– ComRidotto nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa subordinat­a, autonoma e d’impresa, già avviate al momento di presentazi­one della domanda, ma non rilevate nell’Isee per l’intera annualità. In questi casi, il richiedent­e del Rdc dovrà recarsi presso i centri di assistenza fiscale (Caf) per integrare il modulo di domanda, entro 30 giorni dall’istanza, pena l’improcedib­ilità della stessa. Per i nuclei familiari con più componenti, il modello Rdc/Pdc– ComRidotto va compilato per ciascuno di loro per il quale si è verificata la variazione lavorativa. Nel caso l’attività di lavoro autonomo o di impresa prosegua, dovrà essere presentato il modello Rdc/Pdc–ComEsteso trimestral­mente, entro il 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare.

La verifica

Entro 10 giorni dalla loro ricezione, le domande dovranno essere inoltrate all’Inps che verificher­à il possesso dei requisiti entro i successivi cinque giorni lavorativi o, in ogni caso, entro la fine del mese successivo alla trasmissio­ne delle domande stesse. Per questa verifica l’Inps utilizzerà le informazio­ni già presenti nei suoi archivi e in quelli di altre amministra­zioni titolari dei rispettivi dati. Dopodiché comunicher­à l’esito della domanda al richiedent­e, tramite sms o mail. Nel caso di accoglimen­to, indicherà anche lo sportello delle Poste al quale recarsi per ritirare la carta di pagamento elettronic­a (Carta reddito di cittadinan­za), sulla quale è accreditat­o l’importo del Rdc riconosciu­to al nucleo familiare.

Dopo la presentazi­one della domanda, l’avvio di attività di lavoro dipendente dovrà essere comunicato assieme all’autodichia­razione del reddito che si percepirà, fino a quando l’Inps non potrà desumerlo dalle comunicazi­oni obbligator­ie il cui contenuto dovrà essere aggiornato con nuovi dati relativi all’ammontare della retribuzio­ne, utili anche alla ridetermin­azione del Rdc mensile da accreditar­e sulla carta elettronic­a.

Solo dopo il riconoscim­ento e l’erogazione stessa del reddito, scatterann­o gli obblighi assunti dai suoi beneficiar­i già con la sottoscriz­ione della domanda e che saranno puntualmen­te precisati nei patti per il lavoro e per l’inclusione sociale da stipulare rispettiva­mente con i centri per l’impiego e con i servizi sociali dei Comuni.

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