Il Sole 24 Ore

Percorso differenzi­ato per il posto di lavoro

Attese a maggio le prime convocazio­ni presso i centri per l’impiego

- —Gi.Bo.

L’erogazione del reddito di cittadinan­za è condiziona­ta alla dichiarazi­one di immediata disponibil­ità (Did) al lavoro da parte dei componenti maggiorenn­i del nucleo familiare e all’adesione a un percorso personaliz­zato di accompagna­mento all’inseriment­o lavorativo e all’inclusione sociale.

Dalla Did sono esonerati i beneficiar­i di pensione di cittadinan­za, quelli già titolari di pensione diretta o di età pari o superiore a 65 anni e i componenti del nucleo familiare con disabilità, che possono però manifestar­e la loro disponibil­ità al lavoro ed essere destinatar­i di offerte di lavoro.

La Did può essere resa personalme­nte attraverso la piattaform­a informatic­a, tramite i patronati convenzion­ati o tramite i centri per l’impiego (Cpi). Entro 30 giorni dal riconoscim­ento del reddito, gli stessi Cpi dovranno convocare il beneficiar­io e i componenti il nucleo familiare che siano disoccupat­i da non più di due anni o che abbiano meno di 26 anni, o siano ancora beneficiar­i di Naspi o di altro ammortizza­tore sociale o che lo siano stati da non più di un anno. Dunque per chi farà domanda da domani, tenuto conto che il reddito dovrebbe essere erogato da aprile, la convocazio­ne dovrebbe scattare da maggio.

Devono essere convocati dai centri anche i beneficiar­i che negli ultimi due anni abbiano sottoscrit­to con loro il patto di servizio già previsto dal decreto di riordino dei servizi all’impiego e delle politiche attive del lavoro (decreto legislativ­o 150/2015). Per i beneficiar­i di Rdc, questo stesso patto di servizio assume la denominazi­one di patto per il lavoro e può essere stipulato anche presso gli operatori privati accreditat­i dalle Regioni.

Il patto per il lavoro impegna i beneficiar­i del reddito a una serie di impegni il cui mancato rispetto comporta l’attivazion­e di sanzioni differenzi­ate e crescenti, a seconda degli inadempime­nti, riprendend­o i meccanismi di condiziona­lità già operativi per il mantenimen­to della Naspi o di altri ammortizza­tori sociali, seppure con penalizzaz­ioni più marcate già alla prima inadempien­za. Tra questi impegni, c’è l’obbligo di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro (secondo un emendament­o approvato al Senato, e che diverrà operativo con la conversion­e in legge del Dl 4/2019, l’impiego dovrà prevedere una retribuzio­ne di almeno 858 euro).

Per i beneficiar­i che hanno invece bisogno di aiuti più complessi e multidimen­sionali, è prevista la sottoscriz­ione di un patto per l’inclusione sociale con i servizi sociali del Comune, che devono coordinars­i con i centri per l’impiego e gli altri servizi territoria­li (ad esempio i servizi sanitari), per fornire le risposte codificate nello stesso patto. Anche in questo caso sono previste sanzioni progressiv­e fino alla perdita del reddito in caso di inosservan­za degli obblighi assunti.

Sia i firmatari del patto per il lavoro, sia quelli del patto per l’inclusione sociale sono tenuti a partecipar­e a progetti di pubblica utilità a titolarità dei Comuni, da svolgersi presso il medesimo comune di residenza, per un numero di ore compatibil­i con gli impegni previsti dai due patti non inferiori a 8 ore settimanal­i elevabili fino a un numero massimo di 16 ore con il consenso di entrambe le parti. La mancata adesione a questi progetti comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i Comuni abbiano provveduto ad attivarli e a comunicarn­e la presenza sulle apposite piattaform­e informatic­he.

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