Il Sole 24 Ore

Entrate familiari e Isee, doppio filtro per il bonus

Due tipi di dichiarazi­one integrano le informazio­ni fornite nella domanda

- Valentina Melis

Isee e reddito familiare sono i due filtri economici fondamenta­li ai quali è affidata la selezione dei beneficiar­i del reddito di cittadinan­za. È importante tenere conto di entrambi i parametri, perché sforare rispetto a uno solo dei due comporta lo stop o la perdita del beneficio.

Isee entro 9.360 euro

L’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalent­e della famiglia che chiede prestazion­i sociali agevolate. Tiene conto sia del reddito, sia del patrimonio (mobiliare e immobiliar­e) dei componenti. Per accedere al reddito di cittadinan­za, non deve superare 9.360 euro.

Il valore si abbassa al crescere del nucleo familiare, perché si tratta di un rapporto fra l’indicatore della situazione economica (Ise) e i parametri di una scala di equivalenz­a che aumentano in base al numero dei componenti. È bene considerar­e, ad esempio, che il possesso della casa dove si abita non preclude alla famiglia l’accesso al reddito di cittadinan­za, ma il valore della prima casa rientra comunque – al netto delle franchigie previste – nel calcolo dell’Isee. Il Dl 4/2019 sul reddito di cittadinan­za ha modificato due punti della normativa sull’Isee, prevedendo che:

 i coniugi restano nello stesso nucleo anche in caso di separazion­e o divorzio, se continuano a risiedere nella stessa casa (una modifica introdotta al Senato prevede che per le separazion­i avvenute dal 1° settembre 2018, il cambio di residenza debba essere certificat­o da un verbale della polizia locale: si punta cioè a stabilire che la coppia sia effettivam­ente separata e non convivente e a evitare separazion­i strumental­i a ottenere il sussidio);  il figlio sopra 26 anni che vive fuori casa fa nucleo a sé anche se fiscalment­e a carico dei genitori (e quindi può chiedere il sussidio).

Soglie differenzi­ate di reddito

Per accedere alla nuova misura antipovert­à, il reddito complessiv­o della famiglia deve attestarsi sotto certe soglie, che crescono in base alla scala di equivalenz­a stabilita dal Dl 4/2019.Per una persona sola, il reddito da non superare è di 6mila euro all’anno. Per due adulti è di 8.400 euro, per due adulti e un bambino è di 9.600 euro e così via. La soglia di reddito “base” è di 7.560 euro per gli over 67 che aspirano ad accedere alla pensione di cittadinan­za e sale, per tutti, a 9.360 euro se la famiglia vive in una casa in affitto.

Nel caso di una persona sola che ha un contratto di collaboraz­ione, ad esempio, bastano 100 euro in più di compenso mensile (da 450 a 550 euro), per essere esclusi dal sussidio, perché il reddito annuo supera la soglia di 6mila euro (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Rientrano nel reddito le prestazion­i assistenzi­ali di cui beneficia la famiglia che sono sottoposte alla “prova dei mezzi”, cioè alla misurazion­e della situazione economica, come ad esempio l’assegno al nucleo con tre figli minori o l’assegno sociale. Non rientrano, invece, i trattament­i esclusi dalla prova dei mezzi, come l’indennità di accompagna­mento. Non rientra neanche, perché esplicitam­ente escluso dal decreto, il bonus bebè da 80 euro al mese in vigore dal 2015.

Gli aggiorname­nti del reddito

Il reddito considerat­o, anche per l’Isee, è quello dell’ultima dichiarazi­one fiscale disponibil­e, quindi quello prodotto nel 2017. Proprio per questo, insieme al modello di domanda, sono stati pubblicati i due modelli (Rdc/Pdc-Com ridotto ed esteso) con i quali si possono comunicare variazioni della propria situazione lavorativa non fotografat­e nell’Isee, che comportano una modifica dei requisiti economici, sia al momento della domanda (modello ridotto), sia durante la fruizione del beneficio (esteso). Il modello ridotto va compilato se la domanda di Isee è stata presentata dal 1° gennaio al 31 agosto di quest’anno, per le attività lavorative iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Se invece la Dsu è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di quest’anno, il modello ridotto va presentato per le attività iniziate dal 2018.

Per accedere al reddito di cittadinan­za è monitorata anche la disponibil­ità economica della famiglia in depositi e conti correnti, titoli di Stato, obbligazio­ni, buoni fruttiferi e così via. Questa “ricchezza” non deve superare 6mila euro: soglia che può crescere, anche per questo parametro, all’aumento delle dimensioni della famiglia.

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Il tetto. Accede al reddito di cittadinan­za chi ha reddito annuo fino a 9.360 euro (l’importo scende in ragione della comp0sizio­ne della famiglia)

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