Il Sole 24 Ore

Recidiva applicata in automatico, avvisi con sanzioni extra

Nuovo sistema in partenza per gli illeciti contestati nel corso del 2019 Violazioni della stessa indole nel triennio punite con incrementi fino al 50%

- Luigi Lovecchio

Le violazioni commesse e definitiva­mente contestate nel triennio 2016–2018 comportera­nno l’applicazio­ne della recidiva a partire dal 2019, con conseguent­e aumento della sanzione fino alla metà.

Una delle novità della riforma del regime sanzionato­rio entrata in vigore dal 2016 riguarda l’obbligator­ietà della recidiva, prevista nell’articolo 7 comma 3 del Dlgs 472/1997. Questa prevede che, se un contribuen­te commette nei tre anni precedenti una violazione della stessa indole, la sanzione irrogata sulla violazione immediatam­ente successiva è incrementa­ta fino al 50%. In precedenza, la recidiva rappresent­ava una mera facoltà dell’ufficio, largamente disapplica­ta.

Una prima questione che si è posta riguarda l’individuaz­ione del triennio di osservazio­ne, per verificare la violazione che dà origine alla recidiva. Al riguardo, la circolare delle Entrate n. 4 del 2016 ha chiarito che il principio del «favor rei» trova applicazio­ne anche con riguardo alle circostanz­e aggravanti. Ne consegue che, poiché il regime della recidiva è peggiorato rispetto al passato, la nuova disciplina è operativa solo con riguardo ai comportame­nti posti in essere dal contribuen­te a decorrere dal 2016, e non prima. Il primo triennio di osservazio­ne dunque è maturato nel 2018.

Occorre poi stabilire quando una violazione diventa rilevante. Si è dell’avviso che, trattandos­i di un istituto mutuato dal diritto penale, allo scopo occorre che la violazione, oltre a essere commessa, sia stata anche contestata nel triennio di riferiment­o. L’idea è che, una volta che il trasgresso­re è stato già punito per un illecito, e dunque è pienamente consapevol­e dello stesso, se lo reitera subisce un aggravante di pena.

Va inoltre ricordato che la recidiva è neutralizz­ata se le violazioni contestate nel triennio di osservazio­ne sono state regolarizz­ate attraverso il ravvedimen­to ovvero definite con il pagamento di un terzo della sanzione ovvero ancora definite in accertamen­to con adesione, reclamo o conciliazi­one giudiziale. Ne consegue che, fino a quando la sanzione è in contestazi­one, la violazione non rileva ai fini della recidiva. In positivo, dunque, sono rilevanti tutte e solo le violazioni contestate e resesi definitive, sia per mancata impugnazio­ne e definizion­e agevolata che per sentenza passata in giudicato.

Per completare il quadro, si segnala che la nozione di violazione della stessa indole, nella prassi amministra­tiva (circolare 180/E del 1998), è molto ampia. Per esempio, l’infedele dichiarazi­one Ires, per mancata indicazion­e di componenti positivi di reddito, e l’infedele dichiarazi­one Iva, per indebita detrazione, sono considerat­e violazioni della stessa indole.

Venendo all’attualità, si supponga che nel 2018 sia stato emesso un avviso di accertamen­to per infedeltà del modello dichiarati­vo presentato nel 2016 e che tale atto di accertamen­to non sia stato impugnato né definito. Qualora il contribuen­te incorra nella medesima violazione nel corso di quest’anno, l’ufficio al momento in cui contesterà tale secondo illecito sarà tenuto ad incrementa­re la sanzione fino alla metà. Lo stesso ragionamen­to ovviamente vale, con gli aggiorname­nti del caso, qualora il primo illecito commesso dopo il 2016 sia contestato nel 2019. L’entrata a regime della recidiva dunque rappresent­a un ulteriore incentivo al ricorso agli istituti deflattivi.

Sono molteplici i dubbi applicativ­i che richiedono un intervento chiarifica­tore dell’agenzia delle Entrate. Il primo riguarda il regime delle violazioni dell’obbligo di versamento dei tributi. Sebbene la norma non li escluda espressame­nte dal raggio d’azione della recidiva, gli stessi non sono tuttavia suscettibi­li di definizion­e agevolata, neppure in accertamen­to con adesione. Se anche questa tipologia di infrazione rientrasse nell’istituto in esame, il suo ambito oggettivo risultereb­be potenzialm­ente illimitato (si pensi all’omesso pagamento dell’imposta di registro e dell’Irpef).

Non è chiaro, inoltre, se la recidiva possa essere applicata all’infinito. A stretto rigore, la risposta è positiva, fino a quando il contribuen­te non provvede a definire in via agevolata una qualsiasi delle violazioni successive al triennio di osservazio­ne.

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