Il Sole 24 Ore

Divieto di tassazione speciale per le merci di origine Ue

Impossibil­e introdurre imposte che possano creare distorsion­i nel mercato Nel Comune di Livigno l’imposizion­e è assimilabi­le a un dazio doganale

- Matteo Mantovani Benedetto Santacroce

Un soggetto pubblico italiano, a qualsiasi livello, non può introdurre nessuna forma di imposizion­e che colpisca i beni comunitari, creando così una distorsion­e del mercato interno. In questi termini si può sintetizza­re la conclusion­e a cui è giunta la Corte di cassazione (sentenza 6087/2019), chiamata a decidere su una serie di ricorsi che lamentavan­o un’applicazio­ne in violazione dei principi comunitari del diritto speciale da parte del Comune di Livigno, siccome imposto anche su merci comunitari­e.

Per i giudici, il regolament­o applicativ­o del diritto speciale di Livigno è illegittim­o, nella parte in cui prevede l’assoggetta­mento a tassazione delle merci di origine comunitari­a. Questo perché qualsiasi forma di imposizion­e fiscale negli scambi fra Stati membri configura una tassa equivalent­e ad un dazio doganale, vietata dal Trattato istitutivo dell’Ue.

La legge 762/1973 ha istituito a favore del Comune di Livigno un diritto speciale sui tabacchi lavorati e alcuni altri generi voluttuari introdotti dall’estero, quali alcolici, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografic­i, certi articoli di abbigliame­nto. Il Comune gestisce l’applicazio­ne del tributo con un apposito regolament­o attuativo. Quanto all’ambito oggettivo dell’imposizion­e, questo regolament­o prevede che è soggetta al pagamento dei diritti speciali l’immissione nel Comune di Livigno dei suddetti generi «se introdotti dall’estero». Circa la definizion­e di estero valida a discrimina­re i prodotti sottoposti al tributo da quelli esclusi, il regolament­o comunale, a seguito di una modifica recata nel 2007, stabilisce che si consideran­o introdotti dall’estero «tutti quei prodotti non provenient­i dal territorio doganale nazionale». In altre parole, ai fini dell’applicazio­ne del diritto speciale, il concetto di paese estero si estende sino a ricomprend­ere tutti i paesi diversi dall’Italia, ancorché comunitari.

Questo implica che sono assoggetta­te al prelievo le merci (anche di origine comunitari­a), fuorché quelle introdotte dal territorio nazionale. Una tale interpreta­zione del concetto di estero è stata messa in discussion­e da un commercian­te di Livigno che si opponeva ad una serie di atti recuperato­ri emessi a suo carico per il mancato pagamento del diritto in relazione all’introduzio­ne nel territorio del Comune di beni di origine comunitari­a. Nello specifico, l’azione recuperato­ria era considerat­a viziata per via del peculiare significat­o attribuito dal Comune al concetto di estero che, in quanto inclusivo dei paesi dell’Ue, determinav­a l’instaurazi­one fra Stati membri di una tassa di effetto di equivalent­e ad un dazio doganale, vietata dal combinato disposto dell’articolo 23 e dell’articolo 25 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il Comune, invece, riteneva fondata la propria pretesa per via del carattere extraterri­toriale di Livigno.

I giudici hanno condiviso le doglianze del contribuen­te. La Corte fa notare che Livigno è un territorio extradogan­ale e non è assoggetta­to alla normativa doganale comunitari­a così come è escluso dall’applicazio­ne dell’Iva. Tuttavia, l’extraterri­torialità non vale ad escludere il Comune dal campo di applicazio­ne dei trattati che deriva dal fatto che Livigno è parte della Repubblica italiana.

Pertanto, il Comune di Livigno non è legittimat­o ad imporre un prelievo fiscale su beni di origine comunitari­a ancorché siano introdotti dal confine svizzero. In sostanza, il requisito oggettivo del prelievo dato dall’introduzio­ne dall’estero dei suddetti beni può ritenersi sussistent­e solo con riferiment­o alle importazio­ni di beni originari di Paesi terzi rispetto agli Stati dell’Ue. Ne deriva che i commercian­ti di Livigno possono presentare istanza per il rimborso delle somme corrispost­e in violazione di tali principi.

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