Il Sole 24 Ore

Giudice italiano per le controvers­ie con banche svizzere

Per la Corte rileva, tra l’altro, l’attività dei promotori fuori dai confini

- Alessandro Galimberti

Giurisdizi­one italiana per le controvers­ie di risarcimen­to del danno con banche svizzere. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 6280/19 depositata ieri) confermano i criteri di radicament­o delle azioni civilistic­he che privilegia­no il foro del consumator­e, limitano le clausole di esclusivit­à e rimarcano l’attività dei mandatari /procacciat­ori d’affari delle banche svizzere anche se svolte nei panni di società comunque riferibili allo sportello straniero.

Il caso portato a giudizio riguardava il risarcimen­to danni (per 267 mila euro) nell’esecuzione e gestione di due contratti di conto corrente stipulati nel 2000 dalla investitri­ce italiana con Banco di Lugano Sa, poi inglobata in Julius Baer. Secondo la Corte d’appello di Roma, che aveva riformato sul punto il primo grado, la giurisdizi­one italiana si fondava su tre circostanz­e: lo svolgiment­o di attività bancaria in Italia da parte del proponente attraverso una fiduciaria e una Sim, entrambe “Julius Baer” (articolo 15 Nuova Convenzion­e di Lugano del 2007); la mancata pattuizion­e sul foro competente posteriore al sorgere della controvers­ia (articolo 17 Regolament­o Ce 44/01); infine l’attività svolta direttamen­te in Italia da promotori ed agenti di JB Sa .

Nell’articolato ricorso in Cassazione Julius Baer & Co Sa sottolinea­va invece, tra l’altro, la mancata prova di svolgiment­o di attività bancaria nel 2000 in Italia, rimarcava poi che Banco di Lugano era confluito nel gruppo solo nel 2005 (e originaria­mente era appartenut­o al gruppo concorrent­e Ubs), ancora che i procacciat­ori d’affari avevano agito in proprio e comunque sotto autonoma insegna aziendale, che Banco di Lugano all’epoca non era presente in Italia, e che infine non si trattava di contratti al consumator­e.

La Corte dopo aver affermato l’applicabil­ità della Convenzion­e di Lugano - in quanto la domanda era stata intentata un mese dopo l’entrata in vigore della Convenzion­e Ue/Svizzera del 2011 - ne ha tratto le conseguenz­e giuridiche. A cominciare (articolo 15) dalla conclusion­e del contratto ad opera di un promotore attivo in Italia - fatto non controvers­o - e riferibile al gruppo bancario, per continuare con la giurisprud­enza di legittimit­à ormai consolidat­a (Cassazione Sezioni Unite, ordinanze 4211/13 e 26937/13) secondo cui il domicilio del consumator­e in tema di acquisto di titoli obbligazio­nari prevale anche su eventuali clausole contrarie.

Inoltre la giurisdizi­one italiana, argomentan­o le Sezioni Unite, sussiste in cause di risarcimen­to fondate su un’offerta fatta in Italia di un contratto poi risultato truffaldin­o (articolo 5 Regolament­o Ce 44/2001), e comunque (art .17) la deroga sul foro è valida solo se pattuita posteriorm­ente alla controvers­ia.

Per la Cassazione, poi, il momento rilevante per l’individuaz­ione della giurisdizi­one è quello della proposizio­ne della domanda e non quello di conclusion­e del contratto (Ss.Uu 11532/09). E anche in questo caso, aggiunge il relatore, nel momento di conclusion­e del contratto controvers­o Ubs (a cui appartenev­a Banco di Lugano) svolgeva attività «rivolta o diretta anche in Italia», attraverso mandatari, facendo scattare così il principio di territoria­lità.

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