Il Sole 24 Ore

Notaio responsabi­le di mancata informazio­ne

Dovere di consiglio scollegato dalla legittimit­à del recupero di imponibile

- Adriano Pischetola

La Cassazione nella sentenza 3984/2019 perviene a una significat­iva definizion­e del dovere di consiglio del notaio: va espletato nei confronti delle parti, esplicitan­do rischi e conseguenz­e connessi alla stipula, con attività di completa e compiuta informazio­ne.

Il caso riguardava una cessione immobiliar­e per la quale l’amministra­zione finanziari­a aveva contestato alla parte venditrice la maturazion­e di una plusvalenz­a costituita dalla differenza tra il corrispett­ivo esposto nell’atto e il prezzo originario di acquisto del bene ceduto, ancorché nell’atto di trasferime­nto si fosse fatto espresso riferiment­o ad una perizia giurata, da cui si evinceva un valore superiore al prezzo dichiarato.

È singolare sottolinea­re come la Corte affermi la responsabi­lità del notaio per non aver informato le parti circa i rischi di indicazion­e di un prezzo inferiore al maggior valore periziato, pur ribadendo il proprio fermo convincime­nto per il quale la mancata menzione del valore, così come ridetermin­ato a noma della legge 448/2001, non costituisc­e condizione ostativa alla facoltà del contribuen­te di assumerlo come valore iniziale, in luogo del costo o valore di acquisto originario. Non sussistono, notano i giudici, limitazion­i poste in tal senso dalla legge; e neanche depone in senso contrario il diverso orientamen­to dell’ amministra­zione finanziari­a.

Di recente proprio la Corte (2894/2019) ha confermato un principio già affermato, per cui la scelta del contribuen­te di calcolare il valore del bene ai sensi dell’articolo 7 legge 448/2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigereap­posita perizia giurata, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limitala facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché deve escludersi la decadenza del contribuen­te dal beneficio stesso.

Ciononosta­nte, viene enfatizzat­a l’importanza di rinvenire nel notaio colui che si presti ad «informare le parti sulle possibili conseguenz­e della prestazion­e richiesta» (come richiesto dall’articolo 42 dei Principi di deontologi­a profession­ale); con particolar­e riguardo alle attività preparator­ie e successive (Cassazione 13617/2012), alle conseguenz­e giuridiche della prestazion­e (Cassazione 11665/2015), soprattutt­o alle problemati­che e questioni tecniche che richiedono, per la loro soluzione, un grado di particolar­e preparazio­ne profession­ale (Cassazione 7707/2007); in ultima analisi, assicurand­o il corretto adempiment­o profession­ale, sulla base di informazio­ni complete, pertinenti, puntuali e corrette (Cassazione 12482/2017). Insomma, altro è la legittimit­à del recupero di imponibile qualora il prezzo dichiarato risulti inferiore al valore periziato, altro ancora si porrebbe il «dovere di consiglio» del notaio.

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