Il Sole 24 Ore

Cessione crediti al netto del finanziame­nto

Non si può conteggiar­e la detrazione del 65% anche sui costi di attualizza­zione

- Franco Casarano Glauco Bisso

Le norme che hanno introdotto le agevolazio­ni fiscali (ecobonus) a vantaggio dei condomini che effettuino interventi di riqualific­azione energetica degli edifici stanno producendo effetti positivi: sono numerosi i condomìnii che si sono attivati deliberand­o questi interventi.

L’agevolazio­ne consiste nell’attribuire ai singoli condòmini un credito d’imposta pari, a seconda dei casi, ad una percentual­e che va dal 65 al 75% degli importi pagati dagli stessi condòmini per l’esecuzione degli interventi di riqualific­azione energetica. Si tratta di un credito usufruibil­e nel corso di dieci anni, ma immediatam­ente cedibile.

Sono state però rilevate alcune operazioni, che mettono a rischio queste agevolazio­ni: infatti, se la quota percentual­e detraibile, stabilita dalla legge per gli interventi di riqualific­azione energetica degli edifici in condominio, fosse calcolata non solo sul costo dell’appalto e degli oneri tecnici e profession­ali, ma anche sugli ulteriori importi addebitati ai condomini dal cessionari­o del credito d’imposta (impresa) quali oneri derivanti dalla immediata attualizza­zione del credito medesimo, si ritiene che tale pratica esporrebbe i condomini al rischio significat­ivo di un intervento dell’agenzia delle Entrate. L’Agenzia, negando la detraibili­tà degli oneri legati alla attualizza­zione del credito, agirebbe per il recupero in danno dei singoli condomini. Situazione che porrebbe anche il problema delle responsabi­lità per danni a carico di imprese e profession­isti che inducesser­o i condomini a questa pratica.

Tale posizione dell’agenzia delle Entrate si fonderebbe sulla impossibil­ità di annoverare gli oneri sostenuti dai condòmini, per anticipare la liquidità derivante dal credito d’imposta (che lo Stato ha declinato in un decennio), tra le spese, anche profession­ali, connesse alla realizzazi­one delle opere.

Ilaria Bertini, vicedirett­ore del Dipartimen­to Efficienza energetica di Enea, ente cui è stata delegata l’attività di controllo e verifica in tema di ecobonus, interpella­ta sul punto, ha dichiarato: «In merito alla detraibili­tà degli oneri collegati alla attualizza­zione del credito siamo perfettame­nte d’accordo. Infatti, a noi dell’Enea risulta che non è ammissibil­e portare in detrazione tali oneri in nessun caso».

Ricordiamo anche che entro venerdì 8 marzo andrà inviata alle Entrate la comunicazi­one, da parte dell’amministra­tore di condominio, dei dati sulle derazioni fiscali spettanti ai condòmini a seguito di interventi effettuati dal condominio.

Le Entrate hanno spiegato come si realizza la cessione del credito in condominio, superando il dubbio fondamenta­le che la cessione potesse avvenire solo dopo il pagamento integrale.

Sono il tracciato record e le istruzioni alla compilazio­ne alla comunicazi­one dei dati che gli amministra­tori di condominio devono inoltrare per la precompila­ta 2018 a spiegare che, sia nel caso che il condomino cedente appartenga ai non tax area, sia a tutti gli altri soggetti, la cessione è comunque possibile senza che sia prima pagato l’importo.

Le Entrate hanno proposto quattro esempi, dimostrand­o come avviene la cessione verso il fornitore, individuat­o anche nel soggetto che collabori con l’appaltator­e o con la associazio­ne temporanea o rete di impresa a cui l’appaltator­e abbia aderito e che sia richiamati nello stesso contratto. Le istruzioni alla compilazio­ne chiariscon­o inoltre che la detrazione può avvenire anche se il pagamento della quota residua dovuta al condominio non cedibile (nella tabella di esempio allegata il 35% con detrazione al 65%) sia pagata solo parzialmen­te.

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