Il Sole 24 Ore

Prefetture in cerca di certezze sullo stop a una nuova patente

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Dichiarand­o incostituz­ionale - due settimane fa - la revoca obbligator­ia della patente in casi in incidente con morti o feriti gravi, la Consulta ha “spiazzato”anche la Cassazione. Che quest’anno si è pronunciat­a in senso contrario: con la sentenza 1719/2019, ha ritenuto che la sanzione amministra­tiva accessoria a una sentenza di condanna, o patteggiam­ento, per omicidio stradale o lesioni stradali gravi e gravissime, fosse solo la revoca della patente di guida, non commisurab­ile dal giudice penale.

In futuro, alla luce dei paletti messi dalla Corte costituzio­nale, la regola varrà solo per gli incidenti causati da alcol o droghe, non anche in presenza delle altre violazioni del Codice della strada previste dalla legge sull’omicidio stradale come aggravanti (sorpassi azzardati, circolazio­ne contromano, passaggio col rosso, velocità sproposita­ta). Ciò potrebbe avere conseguenz­e anche sulle misure dell’inibizione al conseguime­nto di una nuova patente o del divieto di guida sul territorio nazionale per i titolari di patente straniera (articolo 222, commi 3-bis, ter e quater, del Codice della strada).

Queste misure – per la Cassazione - non possono essere applicate dal giudice, ma dal prefetto, dopo che la sentenza penale è passata in giudicato. E hanno durata diversa secondo la tipologia di reato stradale accertato, in base agli scaglioni tassativam­ente previsti dall’articolo 222, comma 3.

Ma ora lo scenario è cambiato: riconosciu­ta dalla Consulta la discrezion­alità del giudice penale sulla sanzione accessoria applicabil­e ai reati di omicidio e lesioni stradali gravi e gravissime non determinat­e da alcol o droghe, pare opportuno un intervento di coordiname­nto – la cui necessità potrebbe già manifestar­si dalle motivazion­i della sentenza della Consulta, che dovrebbero essere pubblicate entro fine mese – che agevoli le Prefetture nel loro lavoro. Infatti, nel caso in cui il giudice penale deciderà la sospension­e della patente e non la revoca - ad esempio per un omicidio stradale determinat­o dalla circolazio­ne contromano del conducente di un veicolo a motore - il prefetto non potrà certamente applicare l’obbligo di inibizione oggi previsto dall’articolo 222 comma 3-bis. Tuttavia, qualora il giudice – nello stesso caso – disponga la revoca della patente, c’è da chiedersi perché il prefetto debba essere obbligato a irrogare il periodo di inibizione tassativam­ente previsto dall’articolo 222 comma 3-bis, e non beneficiar­e della stessa discrezion­alità che la Consulta ha ora riconosciu­to al giudice penale.

Non sembra invece destinato a mutare l’orientamen­to consolidat­osi in tema di prescrizio­ne delle sanzioni accessorie a un reato stradale, revoca della patente o sospension­e che sia. In proposito, va segnalato che, da ultimo con la sentenza 2618/19, la Cassazione ha spiegato che il periodo di prescrizio­ne delle sanzioni accessorie all’accertamen­to di un reato stradale, è diverso – e ben più lungo - di quello che deriva da una violazione amministra­tiva del Codice della strada (come un eccesso di velocità). Nel primo caso la prescrizio­ne della sanzione accessoria è pari a quella del reato, ed è soggetta agli stessi periodi di interruzio­ne e sospension­e. Nel secondo caso è di cinque anni a partire dalla data dell’infrazione.

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