Il Sole 24 Ore

Ecobonus con dubbi su italiani all’estero e acquirenti stranieri

-

Se la norma sull’ecotassa pare scritta per chiudere la porta all’elusione, colpendo anche gli acquisti all’estero (si veda l’articolo a fianco), quella sull’ecobonus potrebbe essere utilizzata anche da chi risiede all’estero? La risposta non c’è ancora: al momento, l’unica pronuncia ufficiale sull’ecotassa è la risoluzion­e 32/E, che però non affronta il problema.

Infatti, la risoluzion­e è stata emanata dall’agenzia delle Entrate solo all’ultimo momento (la sera del 28 febbraio, vigilia dell’entrata in vigore dell’ecotassa) e, forse per la fretta di fare in tempo, si è lasciata da parte l’ipotesi di immatricol­azioni a nome di «stranieri di passaggio» (che circoleran­no in Italia per non più di un anno) e italiani residenti all’estero.

Gli unici casi particolar­i di targatura presi in consideraz­ione sono stati quelli che riguardano «agenti diplomatic­i esteri» (in pratica, Corpo diplomatic­o e Corpo consolare, articolo 131 del Codice della strada) e forze armate (articolo 138). In entrambi i casi, la risoluzion­e ha stabilito che l’esenzione dall’ecotassa non scatta.

Tuttavia, leggendo le righe della risoluzion­e dedicate a questi due casi, si può forse ricavare un’indicazion­e utile su ecobonus ed ecotassa per italiani residenti all’estero e stranieri di passaggio. Infatti, se ne ricava che per diplomatic­i e forze armate l’immatricol­azione si può definire tale solo perché una targa viene attribuita a un veicolo, ma ciò avviene in base a una procedura speciale, che si distacca da tutti gli altri casi.

Per quello dei diplomatic­i, la richiesta non proviene da chi si dichiara proprietar­io (come invece è di consueto), ma dal ministero degli Esteri. Per le forze armate, l’intera procedura viene gestita dall’ente proprietar­io del veicolo e quindi non passa dalla Motorizzaz­ione.

Se i parametri per considerar­e “speciale” una procedura sono più di uno come appare da questi casi, forse si può ritenere che il Codice ne preveda anche per italiani residenti all’estero e stranieri di passaggio: l’articolo 134 parla dell’immatricol­azione «EE» (Escursioni­sti esteri), che è solo temporanea. E per questo potrebbe essere considerat­a “speciale”, quindi non toccata né dall’ecotassa né dall’ecobonus.

Ma dal 2010 l’articolo 134 prevede anche un’altra modalità: se si dichiara un domicilio legale in Italia, si può ottenere anche un’immatricol­azione che la stessa norma pare considerar­e “ordinaria”. Infatti cita l’articolo 93, quello normalment­e seguito per immatricol­are. Si attende comunque una posizione ufficiale da Mise e/o agenzia delle Entrate. La Guida Auto 2019, su ecobonus ed ecotassa, affronta anche il caso degli acquirenti esteri Chi appone la sua targa personale su un ciclomotor­e rubato commette il reato di riciclaggi­o. Lo ha chiarito la Seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza 8788/2019, depositata il 28 febbraio. Quindi, anche in questo caso le sanzioni penali si possono aggiungere a quella amministra­tiva prevista dall’articolo 97 del Codice della strada. Finora, invece, si riteneva perlopiù che la sanzioni penali scattasser­o solo nel caso in cui la targa apposta sul mezzo rubato fosse falsa, manomessa o alterata (sentenza 7621/2008).

L’articolo 97 prevede per i ciclomotor­i un regime di targa personale, entrato in vigore il 14 luglio 2006 al posto del precedente che prevedeva un contrasseg­no (noto come “targhino”), spostabile a piacimento da un veicolo a un altro. La targa personale delineata dalla norma si avvicina al regime previsto per tutti gli altri veicoli, per i quali la targa è attribuita al mezzo e non al proprietar­io: essa può essere spostata da un ciclomotor­e a un altro solo se il nuovo abbinament­o viene fatto registrare alla Motorizzaz­ione, per cui lo spostament­o può avvenire solo quando il precedente veicolo viene venduto, demolito o rubato.

In questo contesto, il protagonis­ta del processo aveva acquistato un ciclomotor­e rilevandon­e anche la targa, che però poi aveva smontato per metterla su un altro mezzo della stessa categoria, ma rubato. Per questo motivo era stato condannato già in appello.

La Cassazione ha confermato, partendo dalla consideraz­ione che il riciclaggi­o è configurat­o dall’articolo 648 del Codice penale in modo da colpire tutte le possibili fattispeci­e: basta che la condotta sia «comunque idonea» a rendere difficile l’accertamen­to della provenienz­a del bene. Nel caso dei veicoli rubati in generale, ciò era stato tradotto nella perseguibi­lità della sostituzio­ne della targa, «condotta univocamen­te diretta ad ostacolare l’identifica­zione delittuosa» del mezzo.

Ora la Corte adatta questo concetto al particolar­e regime di targatura previsto per i ciclomotor­i. E osserva che, per quanto la targa non propria sia stata legittimam­ente assegnata a un soggetto che poi la abbina a un altro esemplare senza registrare l’operazione, tale abbinament­o comunque «produce l’effetto di ostacolo all’identifica­zione della provenienz­a del bene». Anche l’apparenza di legittima disponibil­ità del veicolo fornita dal fatto che la targa sia originale e non risulti rubata «costituisc­e un primo ostacolo».

Con ciò la Cassazione risponde all’obiezione della difesa, che si era limitata a notare che il regime della targa dei ciclomotor­i è personale, lasciando in secondo piano il fatto che comunque ogni cambio di abbinament­o deve essere registrato e che la versione dell’articolo 97 del Codice della strada ha dichiarata­mente anche uno scopo antiricicl­aggio.

La conclusion­e è che, affinché si possa configurar­e il riciclaggi­o di un ciclomotor­e, non è necessario che esso venga fatto circolare con una targa falsa: è sufficient­e «l’incompatib­ilità giuridica tra la titolarità della targa (regolarmen­te detenuta e intestata, ndr) e quella del veicolo su cui viene apposta».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy