Edifici «pregevoli», slitta l’adeguamento antincendio
La legge di Bilancio 2019 fissa il termine ultimo al 31 dicembre 2022
Slittano i termini per gli adeguamenti degli edifici ministeriali pregevoli sottoposti a Scia antincendio. Lo chiarisce l’articolo 1 della legge n. 145/18 (Bilancio 2019), che nei commi 566 e 567 interviene in materia di adeguamenti antincendio sulle strutture vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs n. 42/04, sottoposte all'obbligo di segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio (Scia antincendio) in base agli articoli 3 e 4 del Dpr 151/11.
Gli edifici pregevoli per arte e storia possono essere soggetti all’obbligo di produrre la Scia antincendio presso il competente Comando provinciale dei vigili del fuoco se ricompresi al punto 72 dell’allegato I al Dpr 151/11, il quale include gli «edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato».
Per gli adeguamenti antincendio si faceva in precedenza riferimento a quanto disposto dal Dm 569/92 e dal Dpr n. 418/95 , nonché ad altre specifiche norme direttamente riferibili alle attività svolte negli edifici in questione. Come detto, la legge 145/18 di fatto stabilisce ora una proroga agli adeguamenti: il comma 566 prevede, infatti, che entro il 2 marzo 2019 il ministero per i Beni e le Attività culturali provveda all’individuazione di tutte le sedi ministeriali, vincolate ai sensi Dlgs 42/04, soggette ai controlli di prevenzione degli incendi. Dal 2 marzo, poi, entro altri 60 giorni il ministero dell’Interno, di concerto con i ministri dei Beni e le Attività culturali e dell’Economia e Finanze, dovrà emanare uno o più decreti riportanti le modalità e i tempi di adeguamento antincendio degli edifici ministeriali vincolati soggetti ad obbligo di Scia antincendio, individuati dal ministero per le Attività culturali.
In ogni caso il termine ultimo per gli adeguamenti antincendio di tali edifici è fissato fin d’ora dalla legge 145 al 31 dicembre 2022: i decreti di attuazione, pertanto, non potranno superare tale scadenza nella pianificazione degli adeguamenti.
Dal 1° gennaio 2019 occorre attendere, quindi, l’individuazione delle sedi soggette ai controlli amministrativi antincendio dei vigili del fuoco e, a seguire, la definizione dei nuovi criteri e tempi di adeguamento antincendio, previa emanazione dei previsti decreti ministeriali. In questo contesto, visti che i tempi tecnici necessari sia per l’identificazione degli edifici ministeriali pregevoli per arte e storia, sia per la predisposizione dei relativi decreti, non sono propriamente immediati è ragionevole immaginare uno slittamento rispetto agli stretti termini previsti dalla legge.
In ogni caso, oltre il 31 dicembre 2022 la mancanza degli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici ministeriali ricadenti al punto 72 dell’+allegato I al Dpr 151/2011 sarebbe nuovamente contestabile.
Si chiarisce, infine, che nelle strutture anzidette rimangono sempre da porre in essere gli adempimenti gestionali di sicurezza antincendio previsti dal Dlgs 81/08, inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro, evidentemente non prorogati dalla norma recentemente emanata.