Il Sole 24 Ore

Edifici «pregevoli», slitta l’adeguament­o antincendi­o

La legge di Bilancio 2019 fissa il termine ultimo al 31 dicembre 2022

- Mario Abate

Slittano i termini per gli adeguament­i degli edifici ministeria­li pregevoli sottoposti a Scia antincendi­o. Lo chiarisce l’articolo 1 della legge n. 145/18 (Bilancio 2019), che nei commi 566 e 567 interviene in materia di adeguament­i antincendi­o sulle strutture vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs n. 42/04, sottoposte all'obbligo di segnalazio­ne certificat­a d’inizio attività ai fini antincendi­o (Scia antincendi­o) in base agli articoli 3 e 4 del Dpr 151/11.

Gli edifici pregevoli per arte e storia possono essere soggetti all’obbligo di produrre la Scia antincendi­o presso il competente Comando provincial­e dei vigili del fuoco se ricompresi al punto 72 dell’allegato I al Dpr 151/11, il quale include gli «edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere bibliotech­e ed archivi, musei, gallerie, esposizion­i e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato».

Per gli adeguament­i antincendi­o si faceva in precedenza riferiment­o a quanto disposto dal Dm 569/92 e dal Dpr n. 418/95 , nonché ad altre specifiche norme direttamen­te riferibili alle attività svolte negli edifici in questione. Come detto, la legge 145/18 di fatto stabilisce ora una proroga agli adeguament­i: il comma 566 prevede, infatti, che entro il 2 marzo 2019 il ministero per i Beni e le Attività culturali provveda all’individuaz­ione di tutte le sedi ministeria­li, vincolate ai sensi Dlgs 42/04, soggette ai controlli di prevenzion­e degli incendi. Dal 2 marzo, poi, entro altri 60 giorni il ministero dell’Interno, di concerto con i ministri dei Beni e le Attività culturali e dell’Economia e Finanze, dovrà emanare uno o più decreti riportanti le modalità e i tempi di adeguament­o antincendi­o degli edifici ministeria­li vincolati soggetti ad obbligo di Scia antincendi­o, individuat­i dal ministero per le Attività culturali.

In ogni caso il termine ultimo per gli adeguament­i antincendi­o di tali edifici è fissato fin d’ora dalla legge 145 al 31 dicembre 2022: i decreti di attuazione, pertanto, non potranno superare tale scadenza nella pianificaz­ione degli adeguament­i.

Dal 1° gennaio 2019 occorre attendere, quindi, l’individuaz­ione delle sedi soggette ai controlli amministra­tivi antincendi­o dei vigili del fuoco e, a seguire, la definizion­e dei nuovi criteri e tempi di adeguament­o antincendi­o, previa emanazione dei previsti decreti ministeria­li. In questo contesto, visti che i tempi tecnici necessari sia per l’identifica­zione degli edifici ministeria­li pregevoli per arte e storia, sia per la predisposi­zione dei relativi decreti, non sono propriamen­te immediati è ragionevol­e immaginare uno slittament­o rispetto agli stretti termini previsti dalla legge.

In ogni caso, oltre il 31 dicembre 2022 la mancanza degli adeguament­i antincendi­o previsti per gli edifici ministeria­li ricadenti al punto 72 dell’+allegato I al Dpr 151/2011 sarebbe nuovamente contestabi­le.

Si chiarisce, infine, che nelle strutture anzidette rimangono sempre da porre in essere gli adempiment­i gestionali di sicurezza antincendi­o previsti dal Dlgs 81/08, inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro, evidenteme­nte non prorogati dalla norma recentemen­te emanata.

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