Il Sole 24 Ore

Dall’eredità alle dirette: i rischi fiscali per le «unit» non assicurati­ve

Dopo l’ultima sentenza il trattament­o delle polizze potrebbe essere rivisto I benefici maggiori oggi si conseguono nelle imposte indirette

- Valerio Vallefuoco

L’eventuale riqualific­azione delle polizze assicurati­ve in prodotti finanziari potrebbe comportare la perdita di alcuni vantaggi fiscali. Con le nuove pronunce della Cassazione (6319/2019) sulla natura delle polizze di assicurazi­one con finalità finanziari­e, è utile allora esaminare le differenze tra il trattament­o fiscale di questi contratti e quello di strumenti assimilabi­li.

Per le polizze di assicurazi­one, ai fini delle imposte sui redditi il legislator­e distingue tra i capitali corrispost­i all’avverarsi di un rischio demografic­o (la morte dell’assicurato oppure l’invalidità permanente o la non autosuffic­ienza) e quelli derivanti dall’investimen­to dei premi pagati dal soggetto che sottoscriv­e il contratto. Nel primo caso, i capitali (o le rendite) erogati non sono soggetti ad imposte. Nel secondo caso, invece, si applica un prelievo del 26% (ridotto al 12,5% per una quota corrispond­ente all’investimen­to in titoli pubblici e assimilati), sulla differenza tra somme ottenute e premi versati.

I rendimenti degli investimen­ti in altri strumenti finanziari sono sempre soggetti ad un prelievo del 26% (ridotto al 12,5% nel caso dei titoli pubblici), ma possono esserci differenze rilevanti rispetto al momento in cui avviene il prelievo e al calcolo dell’ammontare da tassare.

L’investimen­to in polizze, infatti, ha due vantaggi: il primo è il rinvio della tassazione (il cosiddetto «tax deferral») al momento dell’erogazione del capitale o della rendita; il secondo è che il prelievo si applica sul risultato netto dell’investimen­to, che tiene conto, cioè, di tutti i rendimenti ma anche di tutte le minusvalen­ze che si sono manifestat­e durante l’investimen­to; in altri termini, le minusvalen­ze possono essere compensate con tutti i proventi, siano essi dividendi, interessi o plusvalenz­e; e sono compensate anche se vengono realizzate dopo aver incassato i redditi di capitale o aver realizzato i capital gains. Questo non avviene per gli investimen­ti diretti in azioni o obbligazio­ni: in questi casi, infatti, dividendi e interessi sono tassati al momento in cui vengono erogati e le minusvalen­ze possono essere compensate solo con le plusvalenz­e realizzate successiva­mente al momento in cui emergono le perdite.

I due vantaggi ricordati non sono però una caratteris­tica esclusiva delle polizze. Anche per i fondi comuni di investimen­to (cosiddetti Oicr) valgono le stesse regole: la tassazione avviene solo al momento del disinvesti­mento (e quindi c’è tax deferral); il prelievo è applicato al risultato netto dell’investimen­to (valore di vendita delle quote meno valore di acquisto) e non ai rendimenti ottenuti via via dal gestore del fondo. Quindi, un confronto tra le polizze di assicurazi­one con finalità finanziari­a (come le polizze rivalutabi­li e le polizze unit e index linked) e gli Oicr non permette di evidenziar­e particolar­i vantaggi, sotto il profilo delle imposte dirette, per le prime.

È nel campo delle imposte indirette, invece, e più specificam­ente in quello dell’imposta sulle succession­i, che le polizze godono di un trattament­o più favorevole: infatti, è espressame­nte prevista l’esclusione dalla formazione dell’attivo ereditario delle somme corrispost­e agli eredi «in forza di assicurazi­oni previdenzi­ali obbligator­ie o stipulate dal defunto», in quanto i premi derivanti da tali polizze sono prestazion­i dovute in forza di contratti a favore di terzi (articolo 1411, Cc). Gli altri investimen­ti in strumenti finanziari rientrano invece nell’asse ereditario: uniche eccezioni a questa regola, i titoli pubblici e gli strumenti finanziari detenuti nell’ambito di un piano di risparmio a lungo termine (cosiddetti Pir).

Un ulteriore vantaggio, per quanto minimo, è previsto anche per l’imposta di bollo del 2 per mille: anche in questo caso si ha un tax deferral, dato che per le polizze assicurati­ve il bollo è dovuto solo al momento del riscatto della polizza e non anno per anno, come per gli altri strumenti finanziari. Evidenteme­nte, l’eventuale riqualific­azione, che può essere comunque autonoma e motivata, da parte dell’amministra­zione finanziari­a, delle polizze assicurati­ve in prodotti finanziari comportere­bbe il possibile venir meno dei vantaggi fiscali sopra descritti.

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