Il Sole 24 Ore

Il bilancio sociale diventa obbligator­io per le cooperativ­e

Arrivano le indicazion­i su contenuti e regole del documento informativ­o

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Manca solo una firma per l’operativit­à del bilancio sociale che, con le nuove linee guida, avrà criteri uniformi sia per le imprese sociali che per gli altri enti del Terzo settore (Ets). Redazione, deposito e pubblicazi­one sul sito internet di questo documento sono sempre obbligator­i per le imprese sociali, che fino ad oggi hanno utilizzato le vecchie linee guida, mentre gli Ets vi saranno tenuti solo al superament­o di un milione di euro di entrate. Con le linee guida scatta l’obbligo per le coop sociali, tenute a questo adempiment­o in quanto imprese sociali di diritto, ma fino a questo momento fatte salve proprio per la mancanza di indicazion­i redazional­i.

La finalità delle linee guida è chiara: dettare regole omogenee su contenuti e modalità di predisposi­zione del bilancio sociale, per consentire agli enti di adempiere agevolment­e all’obbligo informativ­o ed offrire a tutti gli stakeholde­r interessat­i (associati, lavoratori, pubbliche amministra­zioni, terzi) un’informativ­a strutturat­a e puntuale sull’operato degli enti e dei loro amministra­tori, nonché sui risultati sociali, ambientali ed economici conseguiti nel tempo.

Il bilancio dovrà contenere alcune informazio­ni minime, suddivise in sezioni e relative sottosezio­ni, la cui eventuale omissione dovrà essere motivata. Si va dalla metodologi­a adottata per la redazione (con indicazion­e di eventuali standard di rendiconta­zione utilizzati e cambiament­i rispetto al periodo precedente) alle informazio­ni generali sulla struttura dell’ente, la governance, il personale impiegato, fino ad arrivare al cuore delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti o in corso di realizzazi­one, tenendo conto delle risorse economiche dell’ente e dei possibili fattori che possono compromett­ere il raggiungim­ento dei fini istituzion­ali.

Una sezione conclusiva, poi, è dedicata interament­e alle osservazio­ni dell’organo di controllo, che deve monitorare alcuni aspetti specifici, come il perseguime­nto dell’assenza di scopo di lucro, il rispetto dei principi di verità e trasparenz­a nell’attività di raccolta fondi o, per le imprese sociali, l’effettivo svolgiment­o in via principale delle attività di interesse generale (i cui ricavi devono essere superiori al 70% dei ricavi complessiv­i).

Oltre al deposito presso il Registro unico del Terzo settore o il Registro delle imprese (per imprese sociali e coop sociali), il bilancio andrà pubblicato sul sito internet dell’ente o su quello della rete associativ­a di appartenen­za (per chi aderisca ad una rete e non abbia un sito proprio), assicurand­o accessibil­ità ai terzi e pronta reperibili­tà delle informazio­ni. Un’opportuna diffusione tramite canali digitali dovrà essere assicurata anche dagli Ets, che deciderann­o volontaria­mente di redigere il bilancio sociale (in assenza del relativo obbligo). Questi ultimi, per la redazione dovranno sempre fare riferiment­o alle linee guida ma potranno adottare un’esposizion­e ridotta (purché idonea a dare una rappresent­azione attendibil­e ed esaustiva delle informazio­ni).

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