Il Sole 24 Ore

«Riscatto» contributi­vo solo per i periodi vuoti

Il condono può coprire fino a cinque anni Importo detraibile al 50%

- Maria Rosa Gheido

I lavoratori con meno anzianità quelli che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e sono in pieno regime contributi­vo - dispongono spesso di un percorso lavorativo discontinu­o, con vuoti che rendono difficile raggiunger­e gli obiettivi pensionist­ici. L’articolo 20 del decreto legge 4/2019 consente loro di riempire i vuoti contributi­vi con due operazioni assai diverse fra di loro: la copertura di periodi privi di qualsivogl­ia credito contributi­vo e il riscatto del periodo legale di studi universita­ri a condizioni meno onerose di quelle già previste, ma con una valenza limitata all’anzianità contributi­va e non alla misura della pensione. I periodi di non attività da riscattare devono essere compresi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 1996 al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del Dl 4 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

I richiedent­i non devono avere contribuzi­one a qualsiasi titolo accreditat­a antecedent­emente presso una delle Gestioni indicate dallo stesso articolo 20 ossia l’Ago dei dipendenti e le forme sostitutiv­e ed esclusive della medesima, nonché le gestioni degli artigiani, commercian­ti e del lavoro autonomo. Gli interessat­i non debbono, inoltre, essere già titolari di un trattament­o pensionist­ico diretto da qualsivogl­ia ente erogato, anche diverso dall’Inps.

Il riscatto può interessar­e un periodo massimo di cinque anni (anche non continuati­vi) e in questo periodo non ci deve essere alcun accredito contributi­vo, in qualunque gestione pensionist­ica obbligator­ia, comprese quelle delle Cassa di categoria pro- fessionali. L’articolo 20 si limita ad affermare che deve trattarsi di periodi non soggetti a obbligo contributi­vo e non già coperti da contribuzi­one, comunque versata e accreditat­a presso forme di previdenza obbligator­ia. L’Inps, a sua volta, esplicita il dettato normativo precisando che preclude la possibilit­à di riscatto qualsiasi tipologia di accredito contributi­vo, sia esso obbligator­io, figurativo, volontario o da riscatto.

Precisa inoltre l’istituto previdenzi­alecheilri­scattononp­uòandareac­oprire periodi soggetti ad obbligo contributi­vo.Pertanto,lafacoltàd­iriscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di lavoro con obbligo di versamento­deicontrib­uti,anchesetal­eobbligosi­è,nelfrattem­po,prescritto.

Il recupero pensionist­ico di tali periodi può avvalersi di un altro strumento a disposizio­ne del lavoratore, che è la costituzio­ne della rendita vitalizia, la quale è anch’essa una forma di riscatto, attivabile dai lavoratori quando il datore di lavoro ha omesso il versamento obbligator­io di contributi che non possono più essere versati con le normali modalità e che non possono più essere richiesti dall’Inps, essendo intervenut­a la prescrizio­ne di legge. La costituzio­ne della rendita, che può essere chiesta per qualsiasi periodo pregresso anche dai pensionati è, peraltro, meno costosa rispetto alla nuova facoltà di riscatto, in quanto assume i valori pensionist­ici degli anni oggetto della richiesta di rendita.

C’è, però, l’obbligo di provare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro e la retribuzio­ne percepita, vincoli che non sussistono per la nuova modalità di riscatto, il cui onere è determinat­o rapportand­o alla durata del periodo richiesto l’importo che si ricava applicando la percentual­e contributi­va Ivs, in atto alla data della domanda (che non potrà essere successiva al 31 dicembre 2021, essendo la misura sperimenta­le), alla retribuzio­ne assoggetta­ta a contribuzi­one nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. Ovviamente, i periodi riscattati non devono far retroceder­e l’anzianità contributi­va ante 1° gennaio 1996, perché in tal caso il riscatto sarebbe annullato d’ufficio e i contributi restituiti. L'importo può essere versato a rate (massimo 120 mensili, purché di importo non inferiore a 30 euro) senza applicazio­ne di interessi ed è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizio­ne in quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimen­to e in quelli successivi . Nel settore privato l’onere può essere sostenuto dal datore dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione a questi spettanti. In tal caso l’onere è ricondotto al comma 2 dell’articolo 51 del Tuir ed è deducibile dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.

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