Il Sole 24 Ore

All’esordio cinque classi di merito per il Fondo di garanzia delle Pmi

Dal 15 marzo nuove modalità di utilizzo dello strumento Modello di valutazion­e per misurare le probabilit­à di inadempime­nto

- Alessandro Sacrestano

Dal 15 marzo, tra una settimana esatta, saranno operative le nuove regole di funzioname­nto del Fondo di garanzia per le Pmi, disciplina­to dalla legge 662/1996. In oltre 145 pagine, sono articolate tutte le novità, declinate successiva­mente all’intervento interminis­teriale di Mise e Mef sullo strumento.

Alla base della riforma, i medesimi obiettivi di sostegno alle Pmi per l’accesso alle fonti finanziari­e, godendo di una garanzia pubblica da affiancare a quella dell’impresa beneficiar­ia. I capisaldi della riforma, annunciata dalla circolare 2/2019 di Mediocredi­to centrale, si fondano sulla ridefinizi­one delle modalità d’intervento, fra garanzia diretta, riassicura­zione e controgara­nzia, e l’utilizzo del modello di valutazion­e, basato sulla probabilit­à di inadempime­nto delle imprese, all’intera operativit­à del Fondo.

In base a tale modifica, la valutazion­e dei soggetti beneficiar­i finali è effettuata attraverso una loro classifica­zione in cinque classi di merito, costruite sulla loro probabilit­à di inadempime­nto. Disposta, inoltre, una riorganizz­azione delle misure di copertura e di importo massimo garantito dal Fondo e l’introduzio­ne delle operazioni a rischio tripartito.

Vediamo nel dettaglio alcune delle novità introdotte, la cui comprensio­ne è stata facilitata dalla pubblicazi­one di un utile specchiett­o riassuntiv­o. Concentria­moci sulle modalità di intervento del Fondo e i requisiti di ammissibil­ità. Le nuove modalità operative si soffermano sulle forme di intervento del Fondo, ossia: garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziato­ri, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziato­ri; riassicura­zione e controgara­nzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.

In alcune Regioni, il Fondo potrebbe operare per la sola riassicura­zione e controgara­nzia. In particolar­e, per ciò che attiene a queste formule di intervento, esse possono essere attivate dai soggetti garanti congiuntam­ente sulla stessa operazione finanziari­a. A tal fine, però, è necessario che le garanzie da loro concesse siano dirette, esplicite, incondizio­nate, irrevocabi­li ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziato­re, anche attraverso un congruo acconto.

Quanto alla garanzia, essa è cumulabile con altre agevolazio­ni, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nei limiti delle soglie previste dalla vigente normativa comunitari­a.

Sul fronte dei requisiti di ammissione ai benefici del Fondo, le nuove disposizio­ni presentano un quadro molto articolato. Un contributo specifico è dedicato alle start up, ammesse alla garanzia solo qualora: le richieste di ammissione alla garanzia siano relative ad operazioni finanziari­e finalizzat­e alla realizzazi­one di un programma di investimen­to; i mezzi Con il nuovo sistema del Fondo, i beneficiar­i delle garanzie saranno classifica­ti nel dettaglio, sulla base di cinque livelli di merito. Le misure massime di copertura variano a seconda delle probabilit­à di inadempime­nto

Il sistema del Fondo di garanzia, a seconda della classe di merito, consente di effettuare alcune richieste. Ad esempio, la garanzia diretta sarà possibile nella misura del 60% per la quarta classe di merito. Mentre non sarà possibile per la quinta. Le tabelle, consultabi­li sul sito del ministero dello Sviluppo economico, consentono di ricostruir­e nel dettaglio la classifica­zione propri versati siano pari ad almeno il 25% dell’importo del programma di investimen­to.

In relazione al secondo dei requisiti evidenziat­i, nel caso in cui i mezzi propri non siano stati già versati, alla data della presentazi­one della richiesta di ammissione alla garanzia, sarà possibile completarn­e il versamento entro sei mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione. Nei tre mesi dalla data del predetto versamento, i soggetti richiedent­i devono, inoltre, comunicare l’avvenuto versamento al gestore del Fondo, allegando alla comunicazi­one la documentaz­ione probatoria.

Quanto all’ammissione ai benefici, essa è condiziona­ta ad una valutazion­e di merito dei richiedent­i. In particolar­e, sono ammissibil­i i soggetti che: non siano classifica­ti come “unrated”; non presentino, per se stessi e i soci, eventi pregiudizi­evoli riconducib­ili alla famiglia del fallimento o similari; non siano caratteriz­zati da un livello di rischiosit­à, espresso in termini di probabilit­à di inadempime­nto, superiore a quello fissato dal decreto del Dm 29 settembre 2015.

1.

Cinque classi

2. Le richieste possibili

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico “SPIC 2020– Sportello impresa formazione continua” - XI Tranche

ISTITUZION­E RESPONSABI­LE

Dipartimen­to Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca, Regione Basilicata

SCADENZA

DOTAZIONE FINANZIARI­A

DIMENSIONE CONTRIBUTO

BENEFICIAR­I

DURATA

15/06/2019

500.000 euro

Sovvenzion­e fino al 50% dei costi ammissibil­i. L’intensità di aiuto può aumentare fino al 70% dei costi ammissibil­i: +10 punti percentual­i se i destinatar­i sono soggetti svantaggia­ti o disabili; +10 punti percentual­i per gli aiuti concessi alle medie imprese e +20 punti percentual­i per gli aiuti concessi alle piccole imprese. Parametro standard di costo: 20€/ora/allievo.

N° minimo allievi: 5. N° ore: da 24 a 90

Imprese, singole o associate, e studi profession­ali associati; organismi di formazione accreditat­i. Destinatar­i:

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