Norma non chiara sul diritto alla pensione
L’Inps non ha precisato se il pagamento aumenta l’anzianità o solo l’importo
Le novità introdotte in tema di riscatto dei titoli universitari dal Dl 4/2019 sono state illustrate dall’Inps con la circolare 36 di martedì scorso. Per i soggetti con meno di 45 anni, l’onere del riscatto può essere determinato sulla base dell’imponibile minimale degli artigiani e commercianti vigenti nell’anno di presentazione della domanda moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (di norma pari al 33 per cento). In alternativa, l’onere può essere determinato con le regole ordinarie, in base alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, ferma restando l’aliquota di finanziamento vigente nel regime dove viene presentata la domanda. In fase di presentazione della domanda online di riscatto, nella sezione riservata del sito dell’Inps, c’è la possibilità di scegliere tra le due opzioni.
Il riscatto agevolato può essere esercitato soltanto per periodi di studio dal 1996 in poi, soggetti quindi al sistema di calcolo contributivo della pensione. La somma pagata a titolo di riscatto sarà rivalutata, secondo le regole di tale sistema, a decorrere dalla data della domanda. Prima si presenterà la domanda, più rivalutazioni saranno applicate e quindi si maturerà un montante contributivo maggiore (con conseguenti benefici sull’importo della pensione).
I soggetti che hanno già pagato integralmente l’onere con il sistema ordinario non potranno beneficiare della novità, mentre gli altri potranno chiedere l’interruzione del piano di ammortamento in corso e presentare una nuova domanda. Se la domanda non è stata ancora lavorata può essere ritirata, al fine di presentarne una nuova con i requisiti agevolati.
Tuttavia la circolare non fa chiarezza sulla validità di tale periodo ai fini del diritto a pensione (cioè se aumenta l’anzianità contributiva). La riforma Dini (articolo 1, comma 7, della legge 335/1995) aveva previsto che il riscatto fosse utile solo per incrementare l’importo della pensione e non per il diritto. Successivamente, la legge 247/2007 ha introdotto una deroga, prevedendo che i periodi riscattati fossero utili anche ai fini del raggiungimento del diritto a pensione per le domande presentate con il “metodo ordinario” o da parte dei lavoratori inoccupati.
La legge 335/1995, nonostante le attuali modifiche apportate dal Dl 4/2019, non contempla (perché all’epoca non esistevano) gli oneri agevolati, motivo per cui si renderebbe necessario un chiarimento in sede di conversione del testo oppure da parte dell’Inps, una volta definito l’iter di approvazione.