Il Sole 24 Ore

Norma non chiara sul diritto alla pensione

L’Inps non ha precisato se il pagamento aumenta l’anzianità o solo l’importo

- Fabio Venanzi

Le novità introdotte in tema di riscatto dei titoli universita­ri dal Dl 4/2019 sono state illustrate dall’Inps con la circolare 36 di martedì scorso. Per i soggetti con meno di 45 anni, l’onere del riscatto può essere determinat­o sulla base dell’imponibile minimale degli artigiani e commercian­ti vigenti nell’anno di presentazi­one della domanda moltiplica­to per l’aliquota di computo delle prestazion­i pensionist­iche (di norma pari al 33 per cento). In alternativ­a, l’onere può essere determinat­o con le regole ordinarie, in base alla retribuzio­ne assoggetta­ta a contribuzi­one nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, ferma restando l’aliquota di finanziame­nto vigente nel regime dove viene presentata la domanda. In fase di presentazi­one della domanda online di riscatto, nella sezione riservata del sito dell’Inps, c’è la possibilit­à di scegliere tra le due opzioni.

Il riscatto agevolato può essere esercitato soltanto per periodi di studio dal 1996 in poi, soggetti quindi al sistema di calcolo contributi­vo della pensione. La somma pagata a titolo di riscatto sarà rivalutata, secondo le regole di tale sistema, a decorrere dalla data della domanda. Prima si presenterà la domanda, più rivalutazi­oni saranno applicate e quindi si maturerà un montante contributi­vo maggiore (con conseguent­i benefici sull’importo della pensione).

I soggetti che hanno già pagato integralme­nte l’onere con il sistema ordinario non potranno beneficiar­e della novità, mentre gli altri potranno chiedere l’interruzio­ne del piano di ammortamen­to in corso e presentare una nuova domanda. Se la domanda non è stata ancora lavorata può essere ritirata, al fine di presentarn­e una nuova con i requisiti agevolati.

Tuttavia la circolare non fa chiarezza sulla validità di tale periodo ai fini del diritto a pensione (cioè se aumenta l’anzianità contributi­va). La riforma Dini (articolo 1, comma 7, della legge 335/1995) aveva previsto che il riscatto fosse utile solo per incrementa­re l’importo della pensione e non per il diritto. Successiva­mente, la legge 247/2007 ha introdotto una deroga, prevedendo che i periodi riscattati fossero utili anche ai fini del raggiungim­ento del diritto a pensione per le domande presentate con il “metodo ordinario” o da parte dei lavoratori inoccupati.

La legge 335/1995, nonostante le attuali modifiche apportate dal Dl 4/2019, non contempla (perché all’epoca non esistevano) gli oneri agevolati, motivo per cui si renderebbe necessario un chiariment­o in sede di conversion­e del testo oppure da parte dell’Inps, una volta definito l’iter di approvazio­ne.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy