Il Sole 24 Ore

Ricorsi di società e soci, meno formalismi in aula

La discussion­e nella stessa udienza esonera dal litisconso­rzio formale

- Antonio Iorio

Se i ricorsi della società di persone e dei soci vengono discussi nel corso della medesima udienza e dal medesimo collegio, si realizza una situazione esonerativ­a del litisconso­rzio formale a nulla rilevando la mancata unificazio­ne dei procedimen­ti. A ribadire questo importante principiò è la Cassazione con l’ordinanza 6766 depositata ieri (presidente Greco, relatore Esposito).

La vicenda

L’agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Ctr che aveva dichiarato la nullità di un accertamen­to emesso per maggior reddito di partecipaz­ione nei confronti del socio accomandat­ario di una Sas. La rettifica era conseguent­e ad altro atto che contestava maggior reddito alla società.

L’ufficio eccepiva la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconso­rzio necessario tra società e soci. In sostanza il procedimen­to avente ad oggetto il maggior reddito di partecipaz­ione si era svolto nei confronti della socia accomandat­aria senza la partecipaz­ione degli altri litisconso­rti necessari quali il socio accomandan­te e la sas partecipat­a.

La sentenza

I giudici di legittimit­à hanno rigettato il ricorso dell’ufficio evidenzian­do importanti principi da tener presente in occasione di contenzios­i che interessan­o la società di persone e i soci. La questione attiene la presenza (obbligator­ia) dei soci e della società nei vari giudizi e in particolar­e in quello della società perché da tale decisione dipende la sorte dei procedimen­ti nei confronti dei soci. Da qui la richiesta, di sovente, di unificazio­ne dei giudizi.

La Corte chiarisce che, in presenza di cause decise separatame­nte nel merito e relative alla rettifica del reddito di società di persone e (in automatico) dei soci, nel processo di cassazione non va dichiarata la nullità ove i relativi procedimen­ti siano stati celebrati senza la partecipaz­ione di tutti i litisconso­rti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddit­torio ma va disposta la riunione quando, oltre alla piena consapevol­ezza di ciascuna parte processual­e dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processual­i svolte dalle stesse, si verifichi: 1) identià oggettiva della richiesta avanzata nei ricorsi; 2) simultanea proposizio­ne degli stessi e quindi identità di difese; 3) simultanea trattazion­e dei relativi processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanzial­e delle decisioni adottate dai giudici.

In queste ipotesi la ricomposiz­ione dell’unicità della causa attua il diritto a una ragionevol­e durata del processo evitando che con la declarator­ia di nullità ed il conseguent­e rinvio al giudice di merito si determini un inutile dispendio di energie processual­i per conseguire l’osservanza di formalità superflue non giustifica­te dalla salvaguard­ia dell’effettivo rispetto

del principio del contraddit­torio.

La rettifica del reddito

Inoltre, in ipotesi di rettifica del reddito della società di persone e di partecipaz­ione dei soci, le pronunce riguardant­i la società e i soci adottate dallo stesso collegio in identica composizio­ne nella medesima circostanz­a e nel contesto di una trattazion­e unitaria, implicano la presunzion­e che si sia realizzata una vicenda esonerativ­a del litisconso­rzio formale sicché la parte che lamenta in Cassazione la violazione del principio del contraddit­torio con riferiment­o al giudizio di primo grado ha l’onere di allegare tale violazione. Nella specie, rileva la Corte, la contribuen­te aveva dimostrato che i ricorsi della società e dei soci ed i successivi appelli concerneva­no le medesime questioni ed erano stati trattati nei due gradi innanzi alle medesime commission­i nella stessa udienza (decisi peraltro con sentenze numerate progressiv­amente). Da qui l’insussiste­nza di violazione al principio del contraddit­torio con rigetto del ricorso dell’Ufficio.

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