Ricorsi di società e soci, meno formalismi in aula
La discussione nella stessa udienza esonera dal litisconsorzio formale
Se i ricorsi della società di persone e dei soci vengono discussi nel corso della medesima udienza e dal medesimo collegio, si realizza una situazione esonerativa del litisconsorzio formale a nulla rilevando la mancata unificazione dei procedimenti. A ribadire questo importante principiò è la Cassazione con l’ordinanza 6766 depositata ieri (presidente Greco, relatore Esposito).
La vicenda
L’agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Ctr che aveva dichiarato la nullità di un accertamento emesso per maggior reddito di partecipazione nei confronti del socio accomandatario di una Sas. La rettifica era conseguente ad altro atto che contestava maggior reddito alla società.
L’ufficio eccepiva la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci. In sostanza il procedimento avente ad oggetto il maggior reddito di partecipazione si era svolto nei confronti della socia accomandataria senza la partecipazione degli altri litisconsorti necessari quali il socio accomandante e la sas partecipata.
La sentenza
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dell’ufficio evidenziando importanti principi da tener presente in occasione di contenziosi che interessano la società di persone e i soci. La questione attiene la presenza (obbligatoria) dei soci e della società nei vari giudizi e in particolare in quello della società perché da tale decisione dipende la sorte dei procedimenti nei confronti dei soci. Da qui la richiesta, di sovente, di unificazione dei giudizi.
La Corte chiarisce che, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative alla rettifica del reddito di società di persone e (in automatico) dei soci, nel processo di cassazione non va dichiarata la nullità ove i relativi procedimenti siano stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio ma va disposta la riunione quando, oltre alla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, si verifichi: 1) identià oggettiva della richiesta avanzata nei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi e quindi identità di difese; 3) simultanea trattazione dei relativi processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici.
In queste ipotesi la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto a una ragionevole durata del processo evitando che con la declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue non giustificate dalla salvaguardia dell’effettivo rispetto
del principio del contraddittorio.
La rettifica del reddito
Inoltre, in ipotesi di rettifica del reddito della società di persone e di partecipazione dei soci, le pronunce riguardanti la società e i soci adottate dallo stesso collegio in identica composizione nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda esonerativa del litisconsorzio formale sicché la parte che lamenta in Cassazione la violazione del principio del contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado ha l’onere di allegare tale violazione. Nella specie, rileva la Corte, la contribuente aveva dimostrato che i ricorsi della società e dei soci ed i successivi appelli concernevano le medesime questioni ed erano stati trattati nei due gradi innanzi alle medesime commissioni nella stessa udienza (decisi peraltro con sentenze numerate progressivamente). Da qui l’insussistenza di violazione al principio del contraddittorio con rigetto del ricorso dell’Ufficio.