Il Sole 24 Ore

Sì al vincolo di destinazio­ne per un ceto di creditori

La tutela delle ragioni anche solo di una parte prevale sugli interessi successivi

- Angelo Busani

È meritevole di tutela il vincolo di destinazio­ne (in base all'articolo 2645-ter del Codice civile, introdotto con l'articolo 39-novies del Dl 273/2005) finalizzat­o a una legittima protezione delle ragioni di un ceto di creditori: lo ha affermato la Cassazione nell'ordinanza 1260 del 18 gennaio 2019.

Si tratta di una decisione assai rilevante per una pluralità di aspetti. È la prima volta che il vincolo di destinazio­ne di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile giunge al giudizio della Cassazione sotto il profilo civilistic­o; inoltre, la Cassazione sancisce che la «meritevole­zza di tutela» (che, in base all’articolo 2645-ter, è l'imprescind­ibile presuppost­o del vincolo di destinazio­ne) può consistere nella tutela di un ceto di creditori.

Implicitam­ente, la Cassazione sancisce che – ed è qui la grande importanza della decisione – non ha fondamento la tesi avanzata da un'autorevole dottrina restrittiv­a secondo cui gli interessi meritevoli di tutela cui il Codice civile allude quando afferma che essi devono essere «riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministra­zioni, o ad altri enti o persone fisiche» non sono solo interessi connotati da “pubblica utilità” oppure finalizzat­i alla tutela di esigenze della persona, in quanto tale, ma possono essere anche interessi attinenti a operazioni d'impresa o a operazioni, indifferen­temente compiute da persone fisiche o da società, caratteriz­zate da contenuti non solo di natura personale, ma anche di natura esclusivam­ente economica.

In altri termini, quando nell'articolo 2645-ter del Codice civile si legge che il vincolo di destinazio­ne deve tendere alla realizzazi­one di interessi meritevoli di tutela, l'espression­e normativa deve essere intesa come interessi “leciti” (e cioè non contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume) osservando, nel concreto, la specifica situazione che viene fotografat­a nell'atto istitutivo del vincolo. Insomma, adattando al vincolo di destinazio­ne le nozioni di “liceità” e di “causa in concreto” che si possono trarre dalle decisioni della Cassazione, seppur ad altro fine emanate, 4368/1995 e 1898/2000.

Nel caso deciso dunque con l'ordinanza 1260/2019 un vincolo di destinazio­ne su un bene immobile era stato istituito da una Srl (successiva­mente coinvolta in una procedura di concordato preventivo) al fine di tutelare le ragioni dei suoi creditori chirografa­ri.

Dopo l'istituzion­e del vincolo, l'immobile venne gravato da un'ipoteca giudiziale e, quindi, si è posto il tema se il vincolo resistesse, per ragioni di priorità, rispetto a tale ipoteca (evidenteme­nte, ritenendo l'istituzion­e del vincolo viziata da nullità, l'ipoteca avrebbe potuto liberament­e dispiegare il suo effetto).

La Cassazione ha affermato che il vincolo di destinazio­ne impedisce l'efficacia dell'ipoteca successiva­mente iscritta in quanto esso è meritevole di tutela perché consente «la conoscibil­ità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazion­e o da iniziative destinate ad avvantaggi­are solo alcuni creditori in pregiudizi­o degli altri». Anche perché, nel caso specifico, tutelando tutti i creditori chirografa­ri, si trattava di un vincolo che non poteva esser tacciato di illegittim­ità perché, da un lato, non lesivo della par condicio creditorum e, dall'altro, non confliggen­te con la procedura concorsual­e successiva­mente instaurata.

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