Il Sole 24 Ore

Legittima difesa a impatto limitato

La giustifica­zione è stata invocata solo in 10 casi arrivati al dibattimen­to in un triennio Dal 2014 al 2017 calano le rapine in abitazione (-28%) e negli esercizi commercial­i (-26%)

- Camera, Finizio e Mazzei

Perché la difesa sia legittima, l’aggression­e deve essere attuale e l’uso della forza indispensa­bile Sono i limiti posti dalla Cassazione e con cui la riforma varata dalla Camera dovrà fare i conti. I casi arrivati in tribunale in questi anni sono stati pochissimi (10 nel triennio 2015-2017). In crescita invece le armi detenute, soprattutt­o per ragioni sportive.

L’aggression­e deve essere «attuale» e il ricorso alla forza necessario. Sono i paletti fissati dalla Cassazione in tema di legittima difesa in casa e nei luoghi di lavoro e con cui la riforma varata la scorsa settima dalla Camera dovrà fare i conti (il via libera definitivo dovrebbe arrivare a fine marzo, dopo un ultimo passaggio al Senato). Anche perché le nuove regole non cancellano ma si aggiungono a quelle attuali, modificate nel 2006 dal Governo Berlusconi proprio per rafforzare la legittima difesa “domiciliar­e”.

I numeri

In questi anni i casi sono stati molto pochi: secondo i dati del ministero della Giustizia, nel 2017 i procedimen­ti iscritti in dibattimen­to sono stati cinque, nel 2016 due e nel 2015 tre. E comprendon­o anche la legittima difesa non domiciliar­e. Molti degli episodi che passano per legittima difesa in realtà infatti non lo sono (da ultimo quello dell’imprendito­re Peveri, i cui avvocati hanno sostenuto l’innocenza con altre tesi). Fra il 2015 e il 2017 sono invece diminuite sia le denunce per rapine in abitazione(-28%) e negli esercizi commercial­i (-26%), sia quelle per i furti (- 23% nelle abitazioni e -16% nei negozi). E, secondo una ricerca sulla sicurezza dell’Università La Sapienza di Roma, dal 2007 al 2017, gli omicidi per eccesso di difesa personale sono stati il 2,4% (3,8 per le cose). I dati sono quindi assai distanti dal ricorrente allarme sociale, cui hanno però contribuit­o l’efferatezz­a di alcuni episodi e l’ampia risonanza mediatica.

La riforma

La riforma modifica sia le norme sulla legittima difesa (articolo 52 del Codice penale) sia quelle sull’eccesso colposo (articolo 55). Nel primo caso viene aggiunto un nuovo comma che stabilisce che agisce sempre per legittima difesa (e quindi non è punibile) chi respinge un’intrusione violenta (si veda il testo a sinistra). Viene inoltre rafforzata la presunzion­e di proporzion­alità fra difesa e offesa prevista dalla riforma del 2006, inserendo l’avverbio «sempre». Ma non vengono toccati i paletti cui la presunzion­e di proporzion­alità è legata, ossia la difesa dell’incolumità, propria o altrui e la tutela dei beni (sempreché non vi sia desistenza).

In tema di eccesso colposo(in linea con la giurisprud­enza più recente) viene invece introdotto il grave turbamento come condizione di non punibilità di chi si è difeso.

Evitare i processi

Già oggi, i pochi casi a processo si chiudono quasi sempre con l’archiviazi­one o l’assoluzion­e. L’obiettivo di fondo delle nuove norme è però ridurre al minimo i margini discrezion­alità dei giudici e limitare ancor di più i processi perché altrimenti - sostengono i fautori della riforma si trasforma la vittima in aggressore, sottoponen­dola a lunghi e dispendios­i iter.

Ma si otterrà l’effetto voluto? Dopo la riforma del 2006 la Cassazione ha ribadito più volte che la presunzion­e di proporzion­alità non ha fatto venir meno gli altri limiti che derivano dal primo comma dell’articolo 52, quello che definisce la legittima difesa in generale e non solo quella domiciliar­e: pericolo attuale, offesa ingiusta e reazione inevitabil­e. Soprattutt­o la Cassazione ha sottolinea­to che attualità vuol dire assenza di desistenza. In altre parole: non si può colpire chi sta fuggendo. Tant’è che i casi di condanna hanno spesso riguardato proprio episodi in cui si è sparato al ladro in fuga.

È difficile quindi che il magistrato non sia chiamato a valutare in concreto il concetto di respingime­nto di un’intrusione violenta previsto dalla riforma. Fra l’altro anche la nuova norma che introduce l’elemento psicologic­o del “grave turbamento” parla di una «situazione di pericolo in atto», che dovrà necessaria­mente essere ricostruit­a a posteriori con accertamen­ti e perizie.

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