Impresa in crisi, interviene la Gdf
L’istanza di misure cautelari delle Fiamme gialle è riferita alle somme indicate nei Pvc Il conteggio degli importi non considera istituti come il cumulo giuridico
Sequestri e iscrizioni di ipoteca sono possibili anche su richiesta della Guardia di finanza, dove venga ritenuto fondato il timore di perdere la garanzia di riscossione del credito erariale da parte del contribuente. Lo ha stabilito la legge di conversione del decreto 119/2018 (articolo 16-septies) estendendo alla Gdf i poteri che sono già stati assegnati alle Entrate dall’articolo 22 del decreto legislativo 472/97.
Sequestri e iscrizioni di ipoteca sono possibili anche su richiesta della Guardia di finanza, ove venga ritenuto fondato il timore di perdere la garanzia di riscossione del credito erariale da parte del contribuente. In base all’articolo 22 del Dlgs 472/97, dopo la notifica di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un Pvc, l’agenzia delle Entrate e ora anche la Gdf – in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione del Dl 119/2018 (articolo 16-septies) – possono chiedere:
l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido;
l’autorizzazione a procedere, tramite ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.
La richiesta va fatta con istanza motivata al presidente della Ctp ove sussita il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Le misure cautelari possono essere adottate anche prima dell’emissione dell’atto impositivo, onde impedire che il trasgressore disperda il patrimonio. L’istanza di sequestro e/o ipoteca è subordinata sostanzialmente alla sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Il fumus boni iuris si può riscontrare nell’esistenza di un debito tributario derivante da un provvedimento del Fisco (atto di contestazione, irrogazione sanzione, Pvc).
Va da sé che se la richiesta è fondata solo sul Pvc – come accadrà in caso di proposta della Gdf – al fine di giustificare l’entità della garanzia, fin da subito dovrebbero emergere le imposte dovute che saranno poi indicate nell’accertamento dell’Agenzia. Analoga evidenza dovrà essere data delle sanzioni, tenendo presente che in sede di redazione del Pvc non si tiene conto dei vari istituti applicabili, primo fra tutti il cumulo giuridico.
Il secondo requisito è il periculum in mora, cioè il fondato timore, da parte del Fisco, di perdere la garanzia del credito. Deve trattarsi di un timore attuale e non potenziale, desumibile sia da dati oggettivi (come la consistenza e le caratteristiche del patrimonio del contribuente) sia da dati soggettivi, valutando cioè la condotta del debitore. Per quest’ultima, occorre considerare i comportamenti che palesano una tendenza a non adempiere agli obblighi tributari. Si pensi ad esempio a costanti pregresse situazioni di morosità. Occorre pertanto un’analisi complessiva fondata su una pluralità di elementi –anche di carattere indiziario – che possono far ragionevolmente presupporre la volontà del contribuente di non pagare o di ridurre le garanzie sulle quali il Fisco potrebbe rivalersi.
Circa la nuova potestà della della Gdf, il Dl 119/2018 prevede che il comandante provinciale possa inoltrare le istanze in relazione ai Pvc constatazione rilasciati dai reparti dipendenti (si veda l’altro articolo in pagina). Va detto, a questo proposito, che la Gdf, da tempo, aveva individuato alcuni parametri oggettivi al cui verificarsi i reparti operativi possono chiedere tali garanzie (in passato all’Agenzia ora direttamente al presidente della Ctp). In particolare:
per le imprese in contabilità ordinaria, deve essere inferiore a 1 l’indice di solvibilità rilevabile dall’ultimo bilancio approvato (cioè il rapporto tra le componenti dell’attivo, circolante e immobilizzato, e il totale delle passività) e, congiuntamente, dev’essere superiore a 2 l’indice d’indebitamento (vale a dire il rapporto tra le passività e il patrimonio netto);
per le imprese in contabilità semplificata e per i professionisti è, invece, richiesta una più generale valutazione di adeguatezza del valore complessivo dei beni strumentali (al netto degli ammortamenti), delle rimanenze finali, del patrimonio immobiliare e dei beni mobili registrati rispetto alla pretesa erariale.