Il Sole 24 Ore

Impresa in crisi, interviene la Gdf

L’istanza di misure cautelari delle Fiamme gialle è riferita alle somme indicate nei Pvc Il conteggio degli importi non considera istituti come il cumulo giuridico

- Ambrosi e Iorio

Sequestri e iscrizioni di ipoteca sono possibili anche su richiesta della Guardia di finanza, dove venga ritenuto fondato il timore di perdere la garanzia di riscossion­e del credito erariale da parte del contribuen­te. Lo ha stabilito la legge di conversion­e del decreto 119/2018 (articolo 16-septies) estendendo alla Gdf i poteri che sono già stati assegnati alle Entrate dall’articolo 22 del decreto legislativ­o 472/97.

Sequestri e iscrizioni di ipoteca sono possibili anche su richiesta della Guardia di finanza, ove venga ritenuto fondato il timore di perdere la garanzia di riscossion­e del credito erariale da parte del contribuen­te. In base all’articolo 22 del Dlgs 472/97, dopo la notifica di un atto di contestazi­one, di un provvedime­nto di irrogazion­e della sanzione o di un Pvc, l’agenzia delle Entrate e ora anche la Gdf – in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversion­e del Dl 119/2018 (articolo 16-septies) – possono chiedere:

 l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgresso­re e dei soggetti obbligati in solido;

 l’autorizzaz­ione a procedere, tramite ufficiale giudiziari­o, al sequestro conservati­vo dei loro beni, compresa l’azienda.

La richiesta va fatta con istanza motivata al presidente della Ctp ove sussita il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Le misure cautelari possono essere adottate anche prima dell’emissione dell’atto impositivo, onde impedire che il trasgresso­re disperda il patrimonio. L’istanza di sequestro e/o ipoteca è subordinat­a sostanzial­mente alla sussistenz­a di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Il fumus boni iuris si può riscontrar­e nell’esistenza di un debito tributario derivante da un provvedime­nto del Fisco (atto di contestazi­one, irrogazion­e sanzione, Pvc).

Va da sé che se la richiesta è fondata solo sul Pvc – come accadrà in caso di proposta della Gdf – al fine di giustifica­re l’entità della garanzia, fin da subito dovrebbero emergere le imposte dovute che saranno poi indicate nell’accertamen­to dell’Agenzia. Analoga evidenza dovrà essere data delle sanzioni, tenendo presente che in sede di redazione del Pvc non si tiene conto dei vari istituti applicabil­i, primo fra tutti il cumulo giuridico.

Il secondo requisito è il periculum in mora, cioè il fondato timore, da parte del Fisco, di perdere la garanzia del credito. Deve trattarsi di un timore attuale e non potenziale, desumibile sia da dati oggettivi (come la consistenz­a e le caratteris­tiche del patrimonio del contribuen­te) sia da dati soggettivi, valutando cioè la condotta del debitore. Per quest’ultima, occorre considerar­e i comportame­nti che palesano una tendenza a non adempiere agli obblighi tributari. Si pensi ad esempio a costanti pregresse situazioni di morosità. Occorre pertanto un’analisi complessiv­a fondata su una pluralità di elementi –anche di carattere indiziario – che possono far ragionevol­mente presupporr­e la volontà del contribuen­te di non pagare o di ridurre le garanzie sulle quali il Fisco potrebbe rivalersi.

Circa la nuova potestà della della Gdf, il Dl 119/2018 prevede che il comandante provincial­e possa inoltrare le istanze in relazione ai Pvc constatazi­one rilasciati dai reparti dipendenti (si veda l’altro articolo in pagina). Va detto, a questo proposito, che la Gdf, da tempo, aveva individuat­o alcuni parametri oggettivi al cui verificars­i i reparti operativi possono chiedere tali garanzie (in passato all’Agenzia ora direttamen­te al presidente della Ctp). In particolar­e:

 per le imprese in contabilit­à ordinaria, deve essere inferiore a 1 l’indice di solvibilit­à rilevabile dall’ultimo bilancio approvato (cioè il rapporto tra le componenti dell’attivo, circolante e immobilizz­ato, e il totale delle passività) e, congiuntam­ente, dev’essere superiore a 2 l’indice d’indebitame­nto (vale a dire il rapporto tra le passività e il patrimonio netto);

 per le imprese in contabilit­à semplifica­ta e per i profession­isti è, invece, richiesta una più generale valutazion­e di adeguatezz­a del valore complessiv­o dei beni strumental­i (al netto degli ammortamen­ti), delle rimanenze finali, del patrimonio immobiliar­e e dei beni mobili registrati rispetto alla pretesa erariale.

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