Il Sole 24 Ore

Complice dei bulli, pagano i genitori

Coinvolti anche se il figlio minore ha solo assistito alle violenze senza agire Solo la prova (impossibil­e) di non avere potuto evitare l’evento elimina il pagamento

- Marraffino

Con la crescita dell’allarme sociale sugli atti di bullismo si precisa la giurisprud­enza. Per questi atti rispondono in sede penale direttamen­te i minorenni che hanno compiuto 14 anni. Il pagamento dei danni spetta ai genitori sia dell’autore dei fatti sia dei ragazzi che hanno assistito senza dissociars­i. Per i giudici la partecipaz­ione emotiva a un reato denota, infatti, una forte carenza educativa come dimostra il comportame­nto stesso del ragazzo.

Parlare di scherzi negli episodi di bullismo aggrava la posizione del minorenne autore dei fatti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza dello scorso 11 giugno, n. 26595 che ha dato il via a una giurisprud­enza sempre più severa sulle aggression­i subite dai ragazzi durante l’orario scolastico.

A rispondern­e in sede penale sono direttamen­te i minorenni che hanno compiuto 14 anni, se imputabili. A pagare i danni sono invece quasi sempre i genitori sia dell’autore dei fatti che dei ragazzi che hanno assistito a un episodio di bullismo, senza dissociars­i. Per evitare i risarcimen­ti, secondo i giudici, devono dimostrare di non aver potuto fare nulla per impedire l’evento, una prova, vista l’ampiezza dei doveri educativi, pressoché impossibil­e. Secondo i giudici, è il comportame­nto stesso del ragazzo a dimostrare le mancanze educative dei genitori. Diventa quindi inutile cercare di provare il contrario.

Episodi gravi e continuati

La giurisprud­enza è concorde nel ritenere che per parlare di bullismo gli episodi debbano essere reiterati, continuati­vi e in grado di determinar­e una situazione di dominio psicologic­o, ossia di prevaricaz­ione e di conseguent­e sottomissi­one della vittima.

Eppure non tutto è bullismo, come spiega il Tribunale di Civitavecc­hia con la sentenza del 16 novembre 2018 n. 977. In questo caso, secondo i giudici, nonostante la minore avesse sofferto per i comportame­nti inopportun­i e, a volte, aggressivi di un compagno definito da lei stessa come problemati­co, era stata la madre a ingenerare nella figlia una totale sfiducia nei confronti degli insegnanti che l’aveva portata a isolarsi e a non impegnarsi a scuola. Tant’è che nella relativa causa di separazion­e la figlia è stata collocata prevalente­mente presso il padre chiamato a garantire la serenità della minorenne.

Le responsabi­lità di genitori

A finire nei fascicoli dei tribunali sono sempre più spesso le feste dei minorenni organizzat­e a casa dei genitori. Anche nei casi in cui non si tratti di bullismo, i genitori non si salvano - nemmeno se i figli hanno più di 14 anni - se gli hanno permesso di usare giochi pericolosi.

Così rispondono i genitori nel caso dello scoppio di un petardo durante la festa di Capodanno, se causa la lesione di un occhio al compagno di classe del figlio, oppure dello sparo di un’arma ad aria compressa visto che mettere a disposizio­ne degli invitati giochi pericolosi senza le dovute precauzion­i non è consentito.

Il principio giuridico è semplice: l’articolo 2048 del codice civile stabilisce una presunzion­e di responsabi­lità in capo ai genitori, che può essere superata soltanto dando la prova di non aver potuto impedire l’evento.

Nei processi per episodi di bullismo, per evitare le responsabi­lità i genitori devono quindi dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché i fatti non si verificass­ero. Ma si tratta di una prova quasi impossibil­e anche perché la precoce emancipazi­one dei figli non esclude né attenua la responsabi­lità. Al contrario, secondo i giudici, il cambiament­o dei costumi sociali ha innalzato i doveri educativi e i genitori devono essere in grado di prevenire i rischi dei tempi moderni, cyberbulli­smo compreso.

E rispondono dei danni anche i genitori dei figli che assistono a un episodio di bullismo senza dissociars­i. La partecipaz­ione emotiva a un reato per i giudici denota infatti una forte carenza educativa, con buona pace dei genitori ai quali non è data la possibilit­à di fornire la prova liberatori­a. Fa eccezione il caso in cui il minore ha partecipat­o o assistito all’episodio di bullismo perché egli stesso succube e vittima della prepotenza dei capi del gruppo.

Il peso dell’età

Ma le responsabi­lità cambiano anche in base all’età dei ragazzi. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con la sentenza del 9 febbraio 2018 n.3050 che ha parametrat­o la responsabi­lità dei docenti anche in consideraz­ione dell’età degli studenti. La questione riguardava la caduta un’alunna che sbattendo contro un compagno aveva urtato contro il banco e si era rotta un dente, in un momento di assenza degli insegnanti a causa di un’assemblea sindacale. Il Tribunale oltre ad aver escluso il bullismo, ha precisato che maggiore è l’età dei ragazzi, minore è l’obbligo di vigilanza degli insegnanti.

Per i giudici quindi, durante un’assemblea sindacale, è possibile lasciare soli per un’ora ragazzi di 14 anni, presumendo che sappiano gestirsi in autonomia e non commettano atti pericolosi per sé o per gli altri.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy