Il Sole 24 Ore

Per difendersi meglio la via dell’immediata opposizion­e

Dall’eccesso di velocità alla guida in stato di ebbrezza, per otto tipi di infrazioni è a regime il sistema europeo di notifica e le sanzioni pecuniarie vengono riscosse

- Mauro De Filippis

Come difendersi quando arriva una multa dall’estero? La fase fondamenta­le è quella immediatam­ente dopo la notifica. In quel momento si hanno in mano una lettera con gli estremi dell’infrazione, da leggere attentamen­te, e un modulo di risposta con cui chiedere entro 60 giorni un’eventuale correzione o contestare la multa. Nel modulo è indicata anche l’autorità competente a decidere sulla contestazi­one, il cui esito sarà comunicato entro i 60 giorni successivi all’invio.

Non bisogna pensare né che la notifica non sia valida perché la lettera è arrivata per posta ordinaria (dipende dalla legge dello Stato mittente, che non sempre prevede una raccomanda­ta) né che, se sono trascorsi più di 90 giorni dall’infrazione, la multa sia prescritta, come in Italia: i tempi di notifica variano da Paese a Paese, da uno (che è lo stesso termine italiano, se il destinatar­io è all’estero) fino a cinque anni. In Portogallo non c’è nemmeno un termine per la notifica: basta che essa avvenga entri i cinque anni dopo i quali scatta la prescrizio­ne per la riscossion­e. Al contrario, in Romania tale prescrizio­ne scatta dopo soli sei mesi e la notifica deve avvenire entro due mesi.

Se l’invio del modulo non basta per farsi annullare la multa, occorre un ricorso. Che non è facile: la direttiva 2015/413 prescrive che sia inviata nella lingua dell’interessat­o solo la lettera di notifica. Quindi occorre scrivere nella lingua del Paese della violazione (tranne poche eccezioni, come in Francia, dove sono ammessi anche italiano e tedesco). L’invio spesso va fatto in tempi brevi e con raccomanda­ta.

Non è facile nemmeno difendersi in Italia, cosa prevista in una seconda fase della procedura: quando non si paga l’importo indicato nella prima lettera di notifica, né si invia il modulo di risposta, né si presenta un ricorso nel Paese mittente. La seconda fase è quella del «riconoscim­ento» della multa, che il Dlgs 37/2016 affida a una decisione della Corte di appello presa dopo un’udienza in camera di consiglio. Qui si discute solo della correttezz­a delle procedure seguita dallo Stato estero e i giudici hanno la possibilit­à di annullare le sanzioni di importo fino a 70 euro, se ritengono che sia troppo basso per giustifica­re un iter di riscossion­e internazio­nale. Contro la decisione della Corte d’Appello può essere proposto ricorso per Cassazione secondo la legge 69/2005, con tutti i rischi ed i costi del caso.

La Corte di appello di Roma ha annullato più volte sanzioni basse, citando anche i lavori preparator­i del Dlgs 37/2016 (sentenze 98, 99 e 141 del 2017). Ma ha pure respinto la richiesta di riconoscim­ento di una multa a un italiano perché questi risiedeva all’estero (sentenza 563/2017) e di una che era tradotta in italiano ma non nella parte di sintesi, descrizion­e e qualificaz­ione giuridica dell’infrazione (sentenza 688/2017). Respinta anche una richiesta per una multa della quale il destinatar­io aveva dimostrato il pagamento (sentenza 133/2017).

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