All’avvocato della Pa niente bonus individuale
La Corte di cassazione (ordinanza n. 6553/2019) chiarisce che la retribuzione di risultato spetta ai dirigenti-avvocati solo se la parte avversa, che ha perso il giudizio, è condannata alle spese e se l’amministrazione acquisisce nel proprio patrimonio gli importi. A rivolgersi alla Suprema corte erano stati i dirigenti-avvocati di una struttura sanitaria che chiedevano il pagamento degli onorari maturati per l'attività di difesa che aveva portato alla vittoria dell’ente. Il tribunale di Palermo aveva accolto il ricorso dell’azienda che aveva impugnato i decreti di pagamento degli onorari degli avvocati per i giudizi vinti dalla stessa azienda, ma con compensazione delle spese del giudizio.
Per la Suprema corte, che ha respinto il ricorso, la qualità di avvocato non interferisce con il sistema retributivo previsto per gli avvocati dipendenti di una Pa. Pertanto, è ammissibile che gli onorari siano corrisposti esclusivamente ai dirigenti-avvocati alle condizioni dell’articolo 64 del contratto collettivo della dirigenza sanitaria. La norma stabilisce che la retribuzione di risultato spetta solo agli avvocati che hanno effettuato la prestazione e, di conseguenza, questi ultimi sono esclusi dall’indennità di premio per la prestazione individuale.