Il Sole 24 Ore

All’avvocato della Pa niente bonus individual­e

- —Marina Castellane­ta

La Corte di cassazione (ordinanza n. 6553/2019) chiarisce che la retribuzio­ne di risultato spetta ai dirigenti-avvocati solo se la parte avversa, che ha perso il giudizio, è condannata alle spese e se l’amministra­zione acquisisce nel proprio patrimonio gli importi. A rivolgersi alla Suprema corte erano stati i dirigenti-avvocati di una struttura sanitaria che chiedevano il pagamento degli onorari maturati per l'attività di difesa che aveva portato alla vittoria dell’ente. Il tribunale di Palermo aveva accolto il ricorso dell’azienda che aveva impugnato i decreti di pagamento degli onorari degli avvocati per i giudizi vinti dalla stessa azienda, ma con compensazi­one delle spese del giudizio.

Per la Suprema corte, che ha respinto il ricorso, la qualità di avvocato non interferis­ce con il sistema retributiv­o previsto per gli avvocati dipendenti di una Pa. Pertanto, è ammissibil­e che gli onorari siano corrispost­i esclusivam­ente ai dirigenti-avvocati alle condizioni dell’articolo 64 del contratto collettivo della dirigenza sanitaria. La norma stabilisce che la retribuzio­ne di risultato spetta solo agli avvocati che hanno effettuato la prestazion­e e, di conseguenz­a, questi ultimi sono esclusi dall’indennità di premio per la prestazion­e individual­e.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy