Il Sole 24 Ore

Srl, nove mesi per reclutare sindaci o revisori

Parte la nomina di almeno 140mila profession­isti - L’obbligo di adeguament­o dello statuto e quello di designazio­ne dell’organo di controllo sono contestual­i: c’è tempo fino a metà dicembre

- Roberto Marinoni Niccolò Nisivoccia

Il codice della crisi d’impresa - il decreto legislativ­o 14/2019 - ha introdotto tutta una serie di modifiche al codice civile, con particolar­e riguardo al diritto societario e precisamen­te: agli assetti organizzat­ivi dell’impresa, agli assetti organizzat­ivi societari, alla responsabi­lità degli amministra­tori, e infine alla nomina degli organi di controllo e di revisione nelle Srl e nelle cooperativ­e.

Con riferiment­o a quest’ultimo aspetto, l’articolo 379 della riforma incide profondame­nte sull’attuale disciplina dell’articolo 2477 del Codice civile, riformulan­done in buona misura il contenuto. E la ragione è evidente: un’efficace reazione alle prime avvisaglie della crisi, perché sia tempestivo e fruttuoso il ricorso alle misure di prevenzion­e e al tentativo di composizio­ne assistita, richiede la presenza di un sistema di controllo reattivo, capace di pungolare l’imprendito­re titubante. Ciò è detto con chiarezza nella relazione illustrati­va: «la norma, sempre al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi (...) amplia le ipotesi in cui (...) è obbligator­ia la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori».

Tradotto in numeri, secondo le stime della Banca d’Italia sono almeno 140mila le Srl tenute ad adottare il sindaco o il revisore. Un netto cambio di stagione rispetto alle 15mila anteriform­a (si veda il Sole 24 Ore del 30 novembre 2018).

La decorrenza temporale

Un certo dibattito si è aperto in ordine ai termini per adeguarsi alle nuove disposizio­ni, e segnatamen­te ai nuovi commi 2 e 3 dell’articolo 2477. L’articolo 379 della riforma prevede infatti che le Srl e le cooperativ­e costituite alla data di entrata in vigore della norma debbano provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e, ove necessario, a uniformare l’atto costitutiv­o o lo statuto entro nove mesi «dalla predetta data». Quest’ultima è quella indicata dall’articolo 389 della riforma, che fissa l’entrata in vigore dell’articolo 379 trenta giorni dopo la pubblicazi­one del codice della crisi d’impresa nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 febbraio 2019. Ne discende che per le società che si trovino nelle condizioni stabilite dai nuovi commi 2 e 3 dell’articolo 2477 il termine dovrebbe cadere dopo nove mesi a partire dal 16 marzo (data di entrata in vigore dell’articolo 379). Il che significa che c'è tempo fino a metà dicembre.

Il dibattito si è mosso da una ritenuta necessità di coordinare, sul piano logico e temporale, l’adeguament­o dello statuto (come premessa) e la (dedotta conseguenz­a) successiva nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Sennonché, non esiste ragione logica o argomento giuridico che possano sponsorizz­are una simile interpreta­zione. Se davvero si vuole attuare la norma in base all’effettiva ratio che la ispira, va ribadito che l’adeguament­o degli strumenti statutari, ove necessario, deve andare di pari passo con l’obbligo della nomina del controllor­e, e si tratta di un passo connotato dalla contestual­ità. In altre parole: se scatta l’obbligo, l’adempiment­o non è temporalme­nte frazionabi­le e dunque, come detto, potrà aver luogo fino a metà dicembre.

Chiara in questo senso è la relazione di accompagna­mento della riforma, che sul punto recita: «il comma 3 (...) fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessat­e dovranno provvedere alla compiuta costituzio­ne degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantireb­be il pieno funzioname­nto degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutt­o, dei sistemi di allerta».

Sotto questo profilo, almeno, il caso appare chiuso.

I parametri per l’obbligo

Fermo il primo comma dell’articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo vengono ampiamente riscritti, così come viene rivisto e integrato l’ultimo comma. E cosi diviene obbligator­ia la nomina dell’organo di controllo o del revisore (commi 2 e 3 rivisti) se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidat­o; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutiv­i anche uno solo dei seguenti limiti dimensiona­li: un totale dell’attivo dello stato patrimonia­le di 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazion­i di 2 milioni di euro; una media di occupati durante l’esercizio di 10 unità. Con la precisazio­ne che, quando derivi dai limiti dimensiona­li, l’obbligo di nomina cessa se per tre esercizi consecutiv­i (e non per due, come ora) non si sia superato “alcuno” dei predetti indici. È quindi necessario, per la cessazione dell’obbligo, che tutti i limiti vengano meno, laddove è invece rilevante la presenza di uno solo per farlo scattare.

Ma non è tutto, se è vero che l’attuale sesto comma dell’articolo 2477, nella previsione del ricorso al tribunale affinchè provveda alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in sostituzio­ne dell’assemblea inadempien­te, è integrato nel senso di estendere la legittimaz­ione a questo ricorso al «conservato­re del registro delle imprese».

Parimenti, l’attuale quinto comma viene integrato, nel senso di rendere applicabil­e il rimedio dell’articolo 2409 del codice civile, e così la denuncia al tribunale per il caso di gravi irregolari­tà da parte degli amministra­tori, anche dove la società sia priva di organo di controllo.

LE STIME DI BANKITALIA Società che, in base ai nuovi parametri, devono dotarsi di un organo interno di controllo (stime Banca d’Italia del novembre 2018)

Case sulla carta: preliminar­e solo dal notaio Renato Rordorf, ex magistrato nonché presidente della commission­e che ha riformato la disciplina della crisi d’impresa, diventa of counsel dello studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Si occuperà di questioni societarie e temi strategici in materia di operazioni straordina­rie, concentran­dosi in particolar­e su aspetti di restructur­ing e contenzios­o. Valli entra in Lca: il nuovo partner coordinerà il dipartimen­to banking & finance.

SINDACI DA NOMINARE Numero minimo di profession­isti da coinvolger­e in base al numero di società che, a novembre, non avevano ancora un sindaco o un collegio sindacale

Busani a pagina 23

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