Il Sole 24 Ore

In caso di condanna alle spese sono le Entrate a dover pagare

L’Agenzia resta titolare della rappresent­anza e ha 20 giorni per le osservazio­ni

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Sotto il profilo procedural­e, la Gdf – una volta ritenute sussitenti le ragioni per richiedere la misura cautelare – deve darne tempestiva comunicazi­one alla direzione provincial­e dell’agenzia delle Entrate, la quale esaminerà l’istanza e comunicher­à le proprie eventuali osservazio­ni al presidente della Ctp, nonché al comandante provincial­e richiedent­e. Decorsi 20 giorni dal riceviment­o dell’istanza, si intenderà acquisito il parere dell’Agenzia.

Le istanze vanno notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessat­e, le quali possono, entro 20 giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Il presidente della Ctp, decorso tale termine, fissa con decreto la trattazion­e dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazi­one alle parti almeno dieci giorni prima. Nel caso in cui la notificazi­one debba effettuars­i all’estero, il termine è triplicato. La commission­e decide con sentenza.

Quando la convocazio­ne della contropart­e potrebbe pregiudica­re l’attuazione del provvedime­nto, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazio­ni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a 30 giorni assegnando al soggetto che ha presentato istanza un termine perentorio non superiore a 15 giorni per la notificazi­one del ricorso e del decreto. A tale udienza la commission­e, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedime­nti emanati con decreto.

Al giudizio cautelare dinnanzi alla Ctp partecipa, quale parte processual­e, l’ufficio delle Entrate competente a emettere l’avviso di accertamen­to anche se è la Gdf ad aver fatto istanza.

Ai fini dell’istruttori­a e della partecipaz­ione alla procedura, le Fiamme gialle dovranno fornire all’Agenzia ogni elemento utile. In caso di condanna alle spese dell’amministra­zione sarà l’Agenzia a dover rifondere il contribuen­te anche se l’istanza è pervenuta dalla Gdf ciò in quanto la titolarità a rappresent­are nel processo cautelare le istanze di conservazi­one del credito tributario permane in ogni caso in capo all’ufficio dell’Agenzia.

In corso di giudizio il contribuen­te può presentare garanzia e di conseguenz­a la Ctp può non adottare (o adottare solo parzialmen­te il provvedime­nto richiesto). Il provvedime­nto eventualme­nte concesso perde efficacia se:

 non viene eseguito nel termine di 60 giorni dalla comunicazi­one;

 nei successivi 120 giorni non viene notificato un atto impositivo, di contestazi­one o di irrogazion­e;

 c’è sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso la pretesa impositiva.

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