In caso di condanna alle spese sono le Entrate a dover pagare
L’Agenzia resta titolare della rappresentanza e ha 20 giorni per le osservazioni
Sotto il profilo procedurale, la Gdf – una volta ritenute sussitenti le ragioni per richiedere la misura cautelare – deve darne tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate, la quale esaminerà l’istanza e comunicherà le proprie eventuali osservazioni al presidente della Ctp, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorsi 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, si intenderà acquisito il parere dell’Agenzia.
Le istanze vanno notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro 20 giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Il presidente della Ctp, decorso tale termine, fissa con decreto la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, il termine è triplicato. La commissione decide con sentenza.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a 30 giorni assegnando al soggetto che ha presentato istanza un termine perentorio non superiore a 15 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Al giudizio cautelare dinnanzi alla Ctp partecipa, quale parte processuale, l’ufficio delle Entrate competente a emettere l’avviso di accertamento anche se è la Gdf ad aver fatto istanza.
Ai fini dell’istruttoria e della partecipazione alla procedura, le Fiamme gialle dovranno fornire all’Agenzia ogni elemento utile. In caso di condanna alle spese dell’amministrazione sarà l’Agenzia a dover rifondere il contribuente anche se l’istanza è pervenuta dalla Gdf ciò in quanto la titolarità a rappresentare nel processo cautelare le istanze di conservazione del credito tributario permane in ogni caso in capo all’ufficio dell’Agenzia.
In corso di giudizio il contribuente può presentare garanzia e di conseguenza la Ctp può non adottare (o adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto). Il provvedimento eventualmente concesso perde efficacia se:
non viene eseguito nel termine di 60 giorni dalla comunicazione;
nei successivi 120 giorni non viene notificato un atto impositivo, di contestazione o di irrogazione;
c’è sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso la pretesa impositiva.