Investimenti, R&S e patent box: Stp al test delle agevolazioni
Le società tra professionisti restano fuori dal forfettario ma accedono a vari bonus Chance detassazione dei beni immateriali estesa a know how e parco clienti
Credito di imposta per R&S, patent box e voucher per il digitale ma non il regime fofettario. Per verificare se la società tra professionisti (Stp) rientra nell’ambito applicativo di alcune misure agevolative attualmente vigenti, è opportuno innanzitutto richiamare l’articolo 10, comma 3, legge 183/2011 (legge di Stabilità 2012), che consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del Codice civile. Pertanto, le Stp non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal Codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto (in tal senso l’Agenzia si è espressa recentemente con la risposta all’istanza di interpello 125/2018).
I profili fiscali
A ciò si aggiunga che sul piano fiscale le Stp-società di capitali, in quanto soggetti Ires, producono reddito d’impresa (risposta all’istanza di interpello 128/2018, con la quale il Fisco ha ribadito che non si tratta di un genere autonomo), appartenendo tali soggetti alle società tipiche disciplinate dal Codice civile e, di conseguenza, restando soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo deroghe o integrazioni espressamente previste. A conferma di quanto sin qui detto, si consideri che la Stp è iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Il regime forfettario
Sulla scorta di tali considerazioni, si deve ritenere che il nuovo regime forfettario “potenziato” previsto dall’articolo 1, commi da 9 a 11 della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), così come quello regolato ai commi da 17 a 22, sia precluso alle società tra professionisti: il beneficio è infatti riservato alle persone fisiche, ancorché esercenti attività d’impresa.
Nella versione definitiva della manovra è stato inoltre previsto – per effetto del maxiemendamento governativo – che non possono applicare l’imposta sostitutiva in esame, tra l’altro, gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir, oppure che controllano (anche indirettamente) Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili (seppur indirettamente) a quelle svolte dalle partite Iva destinatarie del nuovo regime forfettario. Da tale divieto deriva che, ad esempio, il commercialista non può applicare il regime forfettario se la Stp cui partecipa esercita la medesima attività.
Il bonus R&S
Le Stp possono invece usufruire del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013, convertito con modifiche dalla legge 9/2014): si consideri infatti che, delineando con precisione l’ambito applicativo dell’agevolazione, l’Agenzia affermò che essa abbraccia «tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (circolare 5/E/2016).
Tale regola incontra tuttavia un’eccezione per le Stp costituite sotto forma di società semplice, che generano reddito di lavoro autonomo.
Patent box
Relativamente invece al patent box, non sembrano sussistere ostacoli alla sua applicabilità anche alle Stp: a tale agevolazione sono infatti ammessi tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato, con riferimento alle attività produttive di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza. Tra l’altro, tale conclusione è rafforzata dal richiamo alle società di cui all’articolo 5 del Tuir (con l’ovvia eccezione delle società semplici).
Voucher e iperammortamento
Appare inoltre pacifica l’ammissibilità delle Stp ai voucher per la digitalizzazione, considerato che il ministero dello Sviluppo economico ha ricompreso anche i professionisti (sempreché operino in regime di impresa) tra i soggetti che vi possono accedere, oltre alle Mpmi. Nessun dubbio, inoltre, che la Stp possa usufruire del superammortamento (peraltro non confermato dall’ultima legge di Bilancio) e dell’iperammortamento, riservato per espressa previsione normativa ai titolari di reddito d’impresa. Sotto quest’ultimo profilo, giova ricordare che con la circolare 8/ E/2017, l’agenzia delle Entrate aveva concluso che il tenore letterale della norma induca a ritenere che l’iperammortamento «riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa».
Infine, le Stp potranno usufruire anche della rivalutazione dei beni, così come previsto anche dall’ultima legge di Bilancio (145/2018) con particolare evidenza ed interesse nel sottoporre ad una eventuale rivalutazione i beni immateriali quali ad esempio i marchi, il know how e i “pacchetti clienti”.