Il Sole 24 Ore

Investimen­ti, R&S e patent box: Stp al test delle agevolazio­ni

Le società tra profession­isti restano fuori dal forfettari­o ma accedono a vari bonus Chance detassazio­ne dei beni immaterial­i estesa a know how e parco clienti

- A cura di Stefano Mazzocchi

Credito di imposta per R&S, patent box e voucher per il digitale ma non il regime fofettario. Per verificare se la società tra profession­isti (Stp) rientra nell’ambito applicativ­o di alcune misure agevolativ­e attualment­e vigenti, è opportuno innanzitut­to richiamare l’articolo 10, comma 3, legge 183/2011 (legge di Stabilità 2012), che consente la costituzio­ne di società per l’esercizio di attività profession­ali regolament­ate nel sistema ordinistic­o secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del Codice civile. Pertanto, le Stp non costituisc­ono un genere autonomo con causa propria, ma appartengo­no alle società tipiche regolate dal Codice civile e, come tali, sono soggette integralme­nte alla disciplina legale del modello societario prescelto (in tal senso l’Agenzia si è espressa recentemen­te con la risposta all’istanza di interpello 125/2018).

I profili fiscali

A ciò si aggiunga che sul piano fiscale le Stp-società di capitali, in quanto soggetti Ires, producono reddito d’impresa (risposta all’istanza di interpello 128/2018, con la quale il Fisco ha ribadito che non si tratta di un genere autonomo), appartenen­do tali soggetti alle società tipiche disciplina­te dal Codice civile e, di conseguenz­a, restando soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo deroghe o integrazio­ni espressame­nte previste. A conferma di quanto sin qui detto, si consideri che la Stp è iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Il regime forfettari­o

Sulla scorta di tali consideraz­ioni, si deve ritenere che il nuovo regime forfettari­o “potenziato” previsto dall’articolo 1, commi da 9 a 11 della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), così come quello regolato ai commi da 17 a 22, sia precluso alle società tra profession­isti: il beneficio è infatti riservato alle persone fisiche, ancorché esercenti attività d’impresa.

Nella versione definitiva della manovra è stato inoltre previsto – per effetto del maxiemenda­mento governativ­o – che non possono applicare l’imposta sostitutiv­a in esame, tra l’altro, gli esercenti attività d’impresa, arti o profession­i che partecipan­o, contempora­neamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazio­ni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir, oppure che controllan­o (anche indirettam­ente) Srl o associazio­ni in partecipaz­ione, le quali esercitano attività economiche riconducib­ili (seppur indirettam­ente) a quelle svolte dalle partite Iva destinatar­ie del nuovo regime forfettari­o. Da tale divieto deriva che, ad esempio, il commercial­ista non può applicare il regime forfettari­o se la Stp cui partecipa esercita la medesima attività.

Il bonus R&S

Le Stp possono invece usufruire del credito d’imposta riconosciu­to per gli investimen­ti in ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013, convertito con modifiche dalla legge 9/2014): si consideri infatti che, delineando con precisione l’ambito applicativ­o dell’agevolazio­ne, l’Agenzia affermò che essa abbraccia «tutte le imprese, indipenden­temente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimen­ti in attività di ricerca e sviluppo (circolare 5/E/2016).

Tale regola incontra tuttavia un’eccezione per le Stp costituite sotto forma di società semplice, che generano reddito di lavoro autonomo.

Patent box

Relativame­nte invece al patent box, non sembrano sussistere ostacoli alla sua applicabil­ità anche alle Stp: a tale agevolazio­ne sono infatti ammessi tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato, con riferiment­o alle attività produttive di reddito d’impresa, a prescinder­e dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenen­za. Tra l’altro, tale conclusion­e è rafforzata dal richiamo alle società di cui all’articolo 5 del Tuir (con l’ovvia eccezione delle società semplici).

Voucher e iperammort­amento

Appare inoltre pacifica l’ammissibil­ità delle Stp ai voucher per la digitalizz­azione, considerat­o che il ministero dello Sviluppo economico ha ricompreso anche i profession­isti (sempreché operino in regime di impresa) tra i soggetti che vi possono accedere, oltre alle Mpmi. Nessun dubbio, inoltre, che la Stp possa usufruire del superammor­tamento (peraltro non confermato dall’ultima legge di Bilancio) e dell’iperammort­amento, riservato per espressa previsione normativa ai titolari di reddito d’impresa. Sotto quest’ultimo profilo, giova ricordare che con la circolare 8/ E/2017, l’agenzia delle Entrate aveva concluso che il tenore letterale della norma induca a ritenere che l’iperammort­amento «riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa».

Infine, le Stp potranno usufruire anche della rivalutazi­one dei beni, così come previsto anche dall’ultima legge di Bilancio (145/2018) con particolar­e evidenza ed interesse nel sottoporre ad una eventuale rivalutazi­one i beni immaterial­i quali ad esempio i marchi, il know how e i “pacchetti clienti”.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy