Il Sole 24 Ore

Transfer pricing escluso: applicati i «valori normali»

I compensi fatturati da soci sono deducibili secondo la derivazion­e rafforzata

-

In merito ai profili di compatibil­ità delle regole in materia di transfer pricing con la struttura tipica delle società tra profession­isti, è opportuno svolgere alcune consideraz­ioni preliminar­i. In linea puramente teorica la questione potrebbe porsi su due piani differenti: nei rapporti tra la Stp e soggetti (non profession­isti) in qualche modo collegati con la società medesima; all’interno della medesima Stp (più precisamen­te: nei rapporti tra la società e i profession­isti che ne fanno parte). Nell’uno e nell’altro caso, peraltro, non pare sussistano i requisiti richiesti per l’applicabil­ità delle regole sul transfer pricing estero, contenute nell’articolo 110, comma 7, del Tuir e nel Dm 14 maggio 2018.

Tali norme sono finalizzat­e a contrastar­e il trasferime­nto all’estero di utili, prodotti in Italia, sotto forma di costi addebitati tra società appartenen­ti a gruppi internazio­nali nei quali esista un rapporto, diretto o indiretto, di controllo: i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti, che direttamen­te o indirettam­ente controllan­o l’impresa, ne sono controllat­e o sono controllat­e dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinat­i con riferiment­o alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipenden­ti operanti in condizioni di libera concorrenz­a e in circostanz­e comparabil­i, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizio­ne si applica anche qualora ne derivi una diminuzion­e del reddito, secondo le modalità indicate dall’articolo 31-quater del Dpr 600/1973.

L’impianto normativo non è applicabil­e sul terreno delle Stp per almeno due ordini di ragioni: innanzi tutto è la struttura stessa della società tra profession­isti che non appare per nulla incline ad essere avvalorata tra i soggetti rientranti nell’ambito applicativ­o del transfer pricing, così come impostato dal legislator­e ed interpreta­to ripetutame­nte dalla Cassazione. Dall’altro - e a prescinder­e da quanto espresso al punto precedente – occorre rilevare come in aderenza ad un ormai consolidat­o orientamen­to assunto dalla giurisprud­enza di legittimit­à, le regole dettate per il transfer pricing non siano direttamen­te applicabil­i in ambito domestico. Per la verità sotto quest’ultimo profilo non mancano pronunce di senso inverso (che cioè ammettono la possibilit­à dell’amministra­zione di ricorrere alle regole sul transfer pricing anche in presenza di trasferime­nti intercompa­ny effettuati tra soggetti residenti in Italia), ma la conclusion­e alla quale si aderisce pare ormai condivisa dai giudici. Ne discende che nei rapporti tra Stp e profession­isti soci devono necessaria­mente rilevare altri criteri, quali quello del “valore normale” dei prezzi di trasferime­nto di cui all’articolo 9 del Tuir, oppure il riferiment­o ad una comprovata sproporzio­ne dei costi dedotti (Cassazione, n. 9497/2008).

In tale contesto si inseriscon­o anche le questioni della inerenza e della congruità dei costi. Tali assunti sono stati esplicitat­i indirettam­ente nella risposta 128 del 27 dicembre 2018 in cui l’agenzia delle Entrate afferma che alle Stp si applichi il concetto di derivazion­e rafforzata anche rispetto alla deducibili­tà dei compensi fatturati dai singoli soci profession­isti alla Stp di appartenen­za, senza fare alcun accenno alle tematiche di cui sopra.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy