Il Sole 24 Ore

Debiti ristruttur­ati, pesa il tipo di modifica

Un documento del Cndcec fa il punto sul trattament­o in bilancio alla luce di Oic 19 Rilevano l’impatto effettivo delle variazioni e il criterio del costo ammortizza­to

- A cura di Giorgio Gavelli Fabio Giommoni

Debiti ridotti con impatto contabile e fiscale. Con un documento dello scorso dicembre, il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti ed esperti contabili (Cndcec) ha fatto il punto sul trattament­o in bilancio delle operazioni di ristruttur­azione dei debiti alla luce dell’aggiorname­nto del principio contabile Oic 19 (applicabil­e a partire dai bilanci 2017).

Ristruttur­azione del debito

La ristruttur­azione del debito viene generalmen­te effettuata ricorrendo a piani di risanament­o attestato (articolo 67 legge fallimenta­re); concordati preventivi (articolo 160); accordi di ristruttur­azione dei debiti (articoli 182-bis e 182-septies); concordati preventivi con continuità (articolo 186-bis), anche se la definizion­e è applicabil­e ad ogni operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori) effettua una concession­e al debitore in consideraz­ione delle difficoltà finanziari­e dello stesso.

In pratica, anche al di fuori delle procedure concorsual­i destinate a essere regolate dal nuovo Codice per le crisi d’impresa, la ristruttur­azione si sostanzia in una modifica degli originari termini contrattua­li del finanziame­nto (allungamen­to del piano di ammortamen­to, riduzione degli interessi, riduzione di parte del debito, eccetera).

Il principio contabile

In base all’Oic 19 i due fattori che determinan­o il trattament­o contabile della ristruttur­azione per il debitore sono rappresent­ati:

 dall’applicazio­ne (o meno) del costo ammortizza­to e dell’attualizza­zione (articolo 2426, comma 4, Codice civile);

 dalla modifica sostanzial­e (o meno) dei termini contrattua­li del debito originario (che implica la cancellazi­one contabile del debito originario e la sostituzio­ne con un nuovo debito).

Il costo ammortizza­to è obbligator­io unicamente per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (per i debiti sorti a partire dal 2016), mentre le società che adottano il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese hanno la facoltà di non applicare detto criterio, continuand­o quindi a contabiliz­zare i debiti al valore nominale.

L’Oic 19 non precisa quando si è in presenza di una modifica sostanzial­e, ma secondo il Cndcec tale condizione si verifica indubbiame­nte quando vi è una variazione del debito per sorte capitale.

I casi concreti

Combinando i due fattori si possono verificare i seguenti quattro casi.

 Modifica sostanzial­e dei termini contrattua­li e applicazio­ne del costo ammortizza­to. Il vecchio debito è cancellato dal bilancio ed al suo posto è iscritto un nuovo debito (si veda esempio a lato).

La valutazion­e iniziale del nuovo debito è effettuata con il metodo del costo ammortizza­to. Il beneficio rappresent­ato dalla differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile di quello originario è rilevato a conto economico nei proventi finanziari. I costi di transazion­e (spese e consulenze per l’accordo di ristruttur­azione del debito) sono rilevati a conto economico tra gli oneri finanziari nello stesso esercizio del provento. Secondo il Cndcec non vanno compensati con il provento, ma indicati separatame­nte.

 Modifica non sostanzial­e dei termini contrattua­li e applicazio­ne del costo ammortizza­to. Il debito originario non viene eliminato contabilme­nte ma deve essere comunque ricalcolat­o il suo valore attuale a seguito della revisione della stima dei flussi finanziari futuri.

La differenza tra il nuovo valore attualizza­to e il precedente valore contabile è rilevata a conto economico nei proventi finanziari (o oneri, se negativa).

I costi di transazion­e sono ammortizza­ti lungo la durata del debito secondo il criterio del tasso di interesse effettivo.

 Modifica sostanzial­e dei termini contrattua­li e non applicazio­ne del costo ammortizza­to. Il vecchio debito è cancellato e sostituito dal nuovo debito e la differenza d’importo si iscrive tra i proventi finanziari. I costi di transazion­e sono imputati a conto economico interament­e nell’esercizio in cui avviene la variazione sostanzial­e dei termini contrattua­li.

 Modifica non sostanzial­e dei termini contrattua­li e non applicazio­ne del costo ammortizza­to. Il debito non viene eliminato contabilme­nte ed il suo valore contabile rimane, in prima battuta, inalterato.

Se vi è un beneficio differito (per esempio la riduzione dell’ammontare degli interessi e/o allungamen­to del piano di ammortamen­to), questo è rilevato per competenza lungo la durata del finanziame­nto (comportand­o, ad esempio, minori oneri finanziari).

I costi di transazion­e sono parallelam­ente differiti con la tecnica dei risconti, ma nei limiti dei benefici ottenuti lungo la vita residua del debito.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy