Debiti ristrutturati, pesa il tipo di modifica
Un documento del Cndcec fa il punto sul trattamento in bilancio alla luce di Oic 19 Rilevano l’impatto effettivo delle variazioni e il criterio del costo ammortizzato
Debiti ridotti con impatto contabile e fiscale. Con un documento dello scorso dicembre, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) ha fatto il punto sul trattamento in bilancio delle operazioni di ristrutturazione dei debiti alla luce dell’aggiornamento del principio contabile Oic 19 (applicabile a partire dai bilanci 2017).
Ristrutturazione del debito
La ristrutturazione del debito viene generalmente effettuata ricorrendo a piani di risanamento attestato (articolo 67 legge fallimentare); concordati preventivi (articolo 160); accordi di ristrutturazione dei debiti (articoli 182-bis e 182-septies); concordati preventivi con continuità (articolo 186-bis), anche se la definizione è applicabile ad ogni operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori) effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso.
In pratica, anche al di fuori delle procedure concorsuali destinate a essere regolate dal nuovo Codice per le crisi d’impresa, la ristrutturazione si sostanzia in una modifica degli originari termini contrattuali del finanziamento (allungamento del piano di ammortamento, riduzione degli interessi, riduzione di parte del debito, eccetera).
Il principio contabile
In base all’Oic 19 i due fattori che determinano il trattamento contabile della ristrutturazione per il debitore sono rappresentati:
dall’applicazione (o meno) del costo ammortizzato e dell’attualizzazione (articolo 2426, comma 4, Codice civile);
dalla modifica sostanziale (o meno) dei termini contrattuali del debito originario (che implica la cancellazione contabile del debito originario e la sostituzione con un nuovo debito).
Il costo ammortizzato è obbligatorio unicamente per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (per i debiti sorti a partire dal 2016), mentre le società che adottano il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese hanno la facoltà di non applicare detto criterio, continuando quindi a contabilizzare i debiti al valore nominale.
L’Oic 19 non precisa quando si è in presenza di una modifica sostanziale, ma secondo il Cndcec tale condizione si verifica indubbiamente quando vi è una variazione del debito per sorte capitale.
I casi concreti
Combinando i due fattori si possono verificare i seguenti quattro casi.
Modifica sostanziale dei termini contrattuali e applicazione del costo ammortizzato. Il vecchio debito è cancellato dal bilancio ed al suo posto è iscritto un nuovo debito (si veda esempio a lato).
La valutazione iniziale del nuovo debito è effettuata con il metodo del costo ammortizzato. Il beneficio rappresentato dalla differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile di quello originario è rilevato a conto economico nei proventi finanziari. I costi di transazione (spese e consulenze per l’accordo di ristrutturazione del debito) sono rilevati a conto economico tra gli oneri finanziari nello stesso esercizio del provento. Secondo il Cndcec non vanno compensati con il provento, ma indicati separatamente.
Modifica non sostanziale dei termini contrattuali e applicazione del costo ammortizzato. Il debito originario non viene eliminato contabilmente ma deve essere comunque ricalcolato il suo valore attuale a seguito della revisione della stima dei flussi finanziari futuri.
La differenza tra il nuovo valore attualizzato e il precedente valore contabile è rilevata a conto economico nei proventi finanziari (o oneri, se negativa).
I costi di transazione sono ammortizzati lungo la durata del debito secondo il criterio del tasso di interesse effettivo.
Modifica sostanziale dei termini contrattuali e non applicazione del costo ammortizzato. Il vecchio debito è cancellato e sostituito dal nuovo debito e la differenza d’importo si iscrive tra i proventi finanziari. I costi di transazione sono imputati a conto economico interamente nell’esercizio in cui avviene la variazione sostanziale dei termini contrattuali.
Modifica non sostanziale dei termini contrattuali e non applicazione del costo ammortizzato. Il debito non viene eliminato contabilmente ed il suo valore contabile rimane, in prima battuta, inalterato.
Se vi è un beneficio differito (per esempio la riduzione dell’ammontare degli interessi e/o allungamento del piano di ammortamento), questo è rilevato per competenza lungo la durata del finanziamento (comportando, ad esempio, minori oneri finanziari).
I costi di transazione sono parallelamente differiti con la tecnica dei risconti, ma nei limiti dei benefici ottenuti lungo la vita residua del debito.