Sfuggono all’Irap gli utili da rinuncia dei creditori
Sopravvenienze attive ai fini Ires e iscrizione nell’area finanziaria
Sia il provento ottenuto dalla rinuncia dei creditori che i costi sostenuti per l’operazione hanno effetti rilevanti ai fini fiscali.
Se l’impresa applica il costo ammortizzato e vi è una modifica sostanziale dei termini contrattuali, il beneficio della ristrutturazione verrà contabilizzato interamente nell’esercizio in cui diviene efficace l’accordo e, ai fini Ires, costituirà sopravvenienza attiva da trattare secondo le (complesse) regole di cui all’articolo 88, comma 4-ter, Tuir, variabili a seconda del tipo di procedura (si veda il Sole 24 Ore del 31 agosto scorso). Questo provento è inoltre escluso da Irap, in quanto iscritto contabilmente (in base al principio Oic 19) nell’area finanziaria. Si conferma così, per altra via, la tesi già esposta dall’Agenzia in sede di risposta ad interpelli non pubblicati (si veda Il Quotidiano del Fisco del 25 agosto 2015), quando ancora tali sopravvenienze erano indicate nei proventi straordinari di conto economico e ne veniva negata (indipendentemente dall’origine del credito “abbuonato”) l’applicazione del principio di correlazione di cui all’articolo 5, comma 4, Dlgs 446/1997 (direzione regionale Marche, risposta all’interpello 910-78/2015, e direzione centrale normativa, risposta all’interpello 954-688/2013).
Anche i costi di transazione sono imputati, per l’intero importo, nell’area finanziaria e quindi dovrebbero rilevare fiscalmente come oneri finanziari (deducibili ex articolo 96 Tuir per l’Ires ed esclusi dall’Irap), perdendo la natura di costi per servizi. In effetti, la derivazione rafforzata, rendendo ancora più forte l’effetto fiscale della qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio delle poste in esame, dovrebbe aiutare a risolvere i dubbi del passato.
Quando si applica il costo ammortizzato ma non vi è modifica sostanziale dei termini contrattuali, l’eventuale differenza di valore del debito derivante dall’operazione (iscritta a conto economico nella sezione finanziaria), nonché i costi di transazione (ripartiti lungo la durata del debito secondo il criterio del tasso di interesse effettivo), rileveranno fiscalmente come proventi/oneri di natura finanziaria, peraltro (dal 2019) oggetto di modifiche per effetto del recente Dlgs 142/2018 (decreto Atad).
Qualora la modifica sia sostanziale ma l’impresa non applichi il costo ammortizzato, il beneficio della ristrutturazione, come nel primo caso, è iscritto nell’area finanziaria ed è irrilevante ai fini Irap, mentre costituisce, ai fini Ires, sopravvenienza attiva soggetta all’applicazione dell’articolo 88, comma 4-ter, Tuir. In questo caso, i costi di transazione sono imputati interamente nell’esercizio, ma dovrebbero anch’essi essere trattati come componenti finanziari.
Infine, se non vi è modifica sostanziale dei termini contrattuali né applicazione del costo ammortizzato, il beneficio differito (rilevato per competenza lungo la durata del finanziamento) e i costi di transazione (riscontati lungo la vita residua del debito), rileveranno fiscalmente – come oneri/proventi finanziari - secondo la stessa imputazione temporale contabile.