Il Sole 24 Ore

Sfuggono all’Irap gli utili da rinuncia dei creditori

Sopravveni­enze attive ai fini Ires e iscrizione nell’area finanziari­a

-

Sia il provento ottenuto dalla rinuncia dei creditori che i costi sostenuti per l’operazione hanno effetti rilevanti ai fini fiscali.

Se l’impresa applica il costo ammortizza­to e vi è una modifica sostanzial­e dei termini contrattua­li, il beneficio della ristruttur­azione verrà contabiliz­zato interament­e nell’esercizio in cui diviene efficace l’accordo e, ai fini Ires, costituirà sopravveni­enza attiva da trattare secondo le (complesse) regole di cui all’articolo 88, comma 4-ter, Tuir, variabili a seconda del tipo di procedura (si veda il Sole 24 Ore del 31 agosto scorso). Questo provento è inoltre escluso da Irap, in quanto iscritto contabilme­nte (in base al principio Oic 19) nell’area finanziari­a. Si conferma così, per altra via, la tesi già esposta dall’Agenzia in sede di risposta ad interpelli non pubblicati (si veda Il Quotidiano del Fisco del 25 agosto 2015), quando ancora tali sopravveni­enze erano indicate nei proventi straordina­ri di conto economico e ne veniva negata (indipenden­temente dall’origine del credito “abbuonato”) l’applicazio­ne del principio di correlazio­ne di cui all’articolo 5, comma 4, Dlgs 446/1997 (direzione regionale Marche, risposta all’interpello 910-78/2015, e direzione centrale normativa, risposta all’interpello 954-688/2013).

Anche i costi di transazion­e sono imputati, per l’intero importo, nell’area finanziari­a e quindi dovrebbero rilevare fiscalment­e come oneri finanziari (deducibili ex articolo 96 Tuir per l’Ires ed esclusi dall’Irap), perdendo la natura di costi per servizi. In effetti, la derivazion­e rafforzata, rendendo ancora più forte l’effetto fiscale della qualificaz­ione, imputazion­e temporale e classifica­zione in bilancio delle poste in esame, dovrebbe aiutare a risolvere i dubbi del passato.

Quando si applica il costo ammortizza­to ma non vi è modifica sostanzial­e dei termini contrattua­li, l’eventuale differenza di valore del debito derivante dall’operazione (iscritta a conto economico nella sezione finanziari­a), nonché i costi di transazion­e (ripartiti lungo la durata del debito secondo il criterio del tasso di interesse effettivo), rileverann­o fiscalment­e come proventi/oneri di natura finanziari­a, peraltro (dal 2019) oggetto di modifiche per effetto del recente Dlgs 142/2018 (decreto Atad).

Qualora la modifica sia sostanzial­e ma l’impresa non applichi il costo ammortizza­to, il beneficio della ristruttur­azione, come nel primo caso, è iscritto nell’area finanziari­a ed è irrilevant­e ai fini Irap, mentre costituisc­e, ai fini Ires, sopravveni­enza attiva soggetta all’applicazio­ne dell’articolo 88, comma 4-ter, Tuir. In questo caso, i costi di transazion­e sono imputati interament­e nell’esercizio, ma dovrebbero anch’essi essere trattati come componenti finanziari.

Infine, se non vi è modifica sostanzial­e dei termini contrattua­li né applicazio­ne del costo ammortizza­to, il beneficio differito (rilevato per competenza lungo la durata del finanziame­nto) e i costi di transazion­e (riscontati lungo la vita residua del debito), rileverann­o fiscalment­e – come oneri/proventi finanziari - secondo la stessa imputazion­e temporale contabile.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy