Il Sole 24 Ore

Sponsorizz­azioni sotto i 200mila euro con sgravio blindato

L’inerenza entra in gioco esclusivam­ente sopra questa soglia

- Rosanna Acierno

L’ufficio non può contestare la scelta operata dall'imprendito­re di aver sostenuto costi per la sponsorizz­azione da parte di società o associazio­ni sportive dilettanti­stiche per difetto di inerenza o per la non congruità, qualora non ne sia stata accertata l’inesistenz­a e nel caso in cui siano inferiori a 200milaeur­o annui. Ad affermarlo è la Ctr Puglia 2194/2/2018 (presidente Bracciale, relatore Di Caro) sull’appello di un imprendito­re che ha ribadito il principio di inerenza per presunzion­e assoluta delle sponsorizz­azioni sportive (articolo 90, comma 8 della legge 289/2002).

Come disposto, il corrispett­ivo in denaro o in natura in favore di associazio­ni e società sportive dilettanti­stiche rappresent­a per il soggetto erogante, nel limite annuo di 200mila euro, «spesa pubblicita­ria», e come tale deducibile se giustifica­ta da specifiche iniziative poste in essere dall’ente sportivo percipient­e nell’ottica di promuovere l’immagine e/o i prodotti dello sponsor.

Secondo l’avviso emesso dall’ufficio di Bari nei confronti del titolare di un negozio di abbigliame­nto, che aveva sostenuto e dedotto nel 2008 costi per pubblicità corrispost­i a una associazio­ne sportiva dilettanti­stica, la sponsorizz­azione non era inerente ed era sproporzio­nata (sia in termini di utilità, sia rispetto alla struttura economico-finanziari­a della ditta erogante). Pertanto l’ufficio riprendeva a tassazione l’intero costo sostenuto ai fini delle imposte dirette e Iva.

Il contribuen­te proponeva ricorso dinanzi alla Ctp di Bari, sottolinea­ndo come, proprio nel 2008, aveva perseguito una politica di espansione commercial­e volta alla diffusione del proprio marchio sul territorio. Inoltre, sosteneva l’irragionev­olezza del comportame­nto del Fisco nel contestare la congruità e l’inerenza delle sponsorizz­azioni sostenute entro il limite annuo di 200mila euro, in palese violazione dell’articolo 90, comma 8 della legge 289/2002. La Ctp accoglieva il ricorso introdutti­vo, con sentenza che veniva impugnata dall’ufficio dinanzi alla Ctr per violazione e falsa applicazio­ne dell’articolo 109 del Tuir.

Nel respingere l’appello e confermare la sentenza di primo grado, i giudici regionali hanno precisato che l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 stabilisce un principio di inerenza qualitativ­a delle sponsorizz­azioni entro il limite di spesa di 200mila euro annui. Lo sponsor, invece, è tenuto a dimostrarn­e l’inerenza “quantitati­va” esclusivam­ente al superament­o di tale soglia.

Pertanto, ai fini della loro legittima deduzione lo sponsor è tenuto a documentar­e soltanto che le spese di sponsorizz­azione siano state destinate a finanziare una o più specifiche attività promoziona­li ad opera dell’ente sportivo incaricato. Al contrario, l’amministra­zione finanziari­a è tenuta ad accertare, indipenden­temente dall’importo, se le fatture relative alle sponsorizz­azioni indicate dal contribuen­te in dichiarazi­one si riferiscan­o o meno a operazioni inesistent­i, denunciand­o il fatto alla Procura qualora ne ricorrano i presuppost­i.

Pertanto, secondo la Ctr Puglia, laddove l’ufficio non accerti l’inesistenz­a delle operazioni di sponsorizz­azione, le spese per pubblicità sostenute nel limite annuo di 200mila euro a favore di Asd e Ssd sono sempre deducibili.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy