Difesa dell’Agenzia, procura non valida
L’ufficio che si fa rappresentare in giudizio da un avvocato del libero foro ha l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza di quest’ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall’Avvocatura dello Stato. Lo afferma la Ctp di Parma nella sentenza 38/3/2019 (presidente Cavani, relatore Bandini). I giudici di primo grado hanno richiamato le recenti pronunce della Suprema Corte (28684 e 28741 del 2018, da ultimo confermate dalla decisione 1992/2019) che hanno dichiarato il difetto di rappresentanza processuale dell’Agenzia delle entrate e della Riscossione per invalidità della procura con conseguente nullità della sua costituzione in giudizio ed inefficacia degli atti difensivi, pronunciandosi poi nel merito della legittimità della cartella di pagamento impugnata. Il giudizio tributario è, infatti, giudizio-impugnazione e la presenza nel fascicolo d’ufficio dell’atto impugnato legittima l’autorità giudiziaria a pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa creditoria. Nella specie, il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per vizi propri, pur senza contestare la debenza delle imposte.