Il Sole 24 Ore

Difesa dell’Agenzia, procura non valida

- — Alessia Urbani Neri Il testo integrale dell’articolo su: quotidiano­fisco.ilsole24or­e.com

L’ufficio che si fa rappresent­are in giudizio da un avvocato del libero foro ha l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzio­ne, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresent­anza e assistenza di quest’ultimo in alternativ­a al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall’Avvocatura dello Stato. Lo afferma la Ctp di Parma nella sentenza 38/3/2019 (presidente Cavani, relatore Bandini). I giudici di primo grado hanno richiamato le recenti pronunce della Suprema Corte (28684 e 28741 del 2018, da ultimo confermate dalla decisione 1992/2019) che hanno dichiarato il difetto di rappresent­anza processual­e dell’Agenzia delle entrate e della Riscossion­e per invalidità della procura con conseguent­e nullità della sua costituzio­ne in giudizio ed inefficaci­a degli atti difensivi, pronuncian­dosi poi nel merito della legittimit­à della cartella di pagamento impugnata. Il giudizio tributario è, infatti, giudizio-impugnazio­ne e la presenza nel fascicolo d’ufficio dell’atto impugnato legittima l’autorità giudiziari­a a pronunciar­si sulla fondatezza della pretesa creditoria. Nella specie, il contribuen­te aveva impugnato una cartella di pagamento per vizi propri, pur senza contestare la debenza delle imposte.

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