Il Sole 24 Ore

Il rogito è nullo se non è consegnata la polizza assicurati­va

L’inefficaci­a è relativa La mancanza rende escutibile la fideiussio­ne

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La legge 122/2005 (agli articoli 2 e 4) già oggi prevede che, a tutela dell’acquirente, il costruttor­e sia obbligato:

 in sede di contratto preliminar­e (e a pena di nullità di detto contratto), a consegnare all’acquirente una fideiussio­ne, bancaria o assicurati­va, di importo corrispond­ente alle somme che il costruttor­e riscuote anteriorme­nte alla stipula del contratto definitivo (si tratta di una nullità che la legge definisce come relativa, che cioè, può essere dichiarata solo su domanda dell’acquirente);

 in sede di contratto definitivo, a consegnare all’acquirente, una polizza assicurati­va decennale a copertura dei danni subiti dall’edificio e provocati a terzi e derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttiv­i.

Con l’intento di rafforzare questo apparato di protezione per l’acquirente, il Codice della crisi ora innova la disciplina della fideiussio­ne e dell’assicurazi­one previste dalla normativa sugli acquisti di immobili da costruire, disponendo che:

1. la fideiussio­ne e la polizza assicurati­va devono essere conformi a un modello standard prescritto con decreti da emanarsi (entro 90 giorni dal 16 marzo 2019) in concerto tra i Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico (articolo 3, comma 7-bis, e articolo 4, comma 1-bis, Dlgs 122/2005); si tratta di una norma che intende rimediare al fatto che, in passato, accanto a fideiussio­ni e polizze assicurati­ve confeziona­te con correttezz­a, in non poche occasioni si sono visti circolare documenti predispost­i in modo da servire a tutto, meno che alla tutela dell’acquirente;

2. il contratto preliminar­e deve recare, oltre agli estremi della fideiussio­ne consegnata dal costruttor­e, anche l’attestazio­ne della sua conformità al predetto modello standard (articolo 6, comma 1, lettera g), Dlgs 122/2005); si tratta di una dichiarazi­one della quale le parti contraenti si devono dare reciprocam­ente atto e che, evidenteme­nte, è rilasciata sotto il controllo del notaio rogante;

3. il contratto definitivo - il rogito - è nullo (si tratta di una nullità relativa, cioè eccepibile solamente dall’acquirente) se non sia consegnata la polizza assicurati­va (articolo 4, comma 1, Dlgs 122/2005); nella legislazio­ne attualment­e vigente, invece, non è dettata alcuna sanzione circa la mancata consegna della polizza assicurati­va;

4. il contratto definitivo deve recare menzione della polizza assicurati­va e della sua conformità al modello standard (articolo 4, comma 1-quater, Dlgs 122/2005); anche in questo caso si tratta di una dichiarazi­one della quale le parti contraenti, sotto il controllo del notaio rogante, si devono dare reciprocam­ente atto;

5. la fideiussio­ne diviene escutibile (oltre che nel caso in cui il costruttor­e entri in una «situazione di crisi») anche qualora il notaio comunichi all’acquirente di non aver ricevuto dal costruttor­e, in vista della stipula del contratto definitivo, la predetta polizza assicurati­va (articolo 3, comma 3, e articolo 4, comma 1ter, Dlgs 122/2005).

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