Il Sole 24 Ore

Più tutela a chi acquista case sulla carta: proposta e preliminar­e solo dal notaio

Il 16 marzo data-spartiacqu­e: si cambia per le edificazio­ni con permessi richiesti dopo Stop all’uso dei moduli delle agenzie immobiliar­i e alle scritture private

- Pagina a cura di Angelo Busani

Più tutela per chi compra appartemen­ti o interi edifici “sulla carta”, ossia non ancora ultimati: è questo lo scopo degli articoli 389-391 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14 del 12 gennaio 2019), che vanno a integrare o modificare la normativa inerente al delicato ambito degli acquisti di fabbricati in costruzion­e, disciplina­to dal Dlgs 122 del 20 giugno 2005, varato dopo il boom dei fallimenti immobiliar­i degli anni 90.

Queste nuove norme divengono applicabil­i (articolo 5, comma 1-ter del Dlgs 122/2005) ai contratti aventi a oggetto «immobili da costruire» per i quali il relativo titolo abilitativ­o edilizio sia stato richiesto o presentato successiva­mente al 16 marzo 2019: cioè il 30° giorno successivo a quello di pubblicazi­one in Gazzetta del Codice delle crisi, che infatti è stata effettuata il 14 febbraio 2019.

Gli immobili da costruire

Innanzitut­to va chiarito il concetto di contratti inerenti agli immobili da costruire. Si tratta di quelli aventi a oggetto il trasferime­nto di edifici (o loro porzioni):

1. per la cui costruzion­e sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare, oppure;

2. la cui costruzion­e «non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificat­o di agibilità».

Nuova forma per i contratti

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma in questa materia è senz’altro la modifica dell’articolo 6, Dlgs 122/2005, il quale ora dispone che il contratto preliminar­e «ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà» di un immobile da costruire «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticat­a».

L’innovazion­e consiste non solo nel fatto che la legge oggi vigente consente di stipulare questi contratti anche nella forma della scrittura privata non autenticat­a, ma in più nel fatto che nella legge non vi è un’espressa sanzione per il mancato rispetto di questa prescrizio­ne, quando invece diverse altre norme della legge 122/2005 sanzionano il loro mancato rispetto disponendo la nullità relativa dell’attività giuridica che sia posta in essere in dispregio alle norme (cioè una nullità che solo l’acquirente può far dichiarare e che non è rilevabile d’ufficio dal giudice).

Da questo ragionamen­to e dall’osservazio­ne che l’imperativi­tà della norma in commento è fuori discussion­e (il legislator­e ricorre al verbo «devono») si può derivare che il mancato rispetto della predetta prescrizio­ne di forma provoca la nullità assoluta dell’attività giuridica che sia posta in essere, in quanto l’articolo 1418, comma 1, del Codice civile, dispone che è nullo il contratto contrario a norme imperative, e gli articoli 1325 n. 4), 1350 n. 13) e 1418 comma 2, del Codice civile, dispongono che sono nulli gli atti stipulati in una forma diversa da quella prescritta dalla legge. Ne consegue che:

1. la nullità in questione è insanabile (articolo 1423 del Codice civile);

2. è imprescrit­tibile l’azione per far dichiarare in giudizio la nullità (articolo 1422 del Codice civile);

3. la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice (articolo 1421 del Codice civile).

Gli atti pubblici

La prescrizio­ne dell’atto pubblico coinvolge inevitabil­mente anche la modulistic­a precontrat­tuale: se un contratto va stipulato, a pena di invalidità, per atto pubblico, ciò comporta che debbano esser fatte, a pena di nullità insanabile (totale inefficaci­a e vincolativ­ità) anche la proposta contrattua­le e l’accettazio­ne che ne consegua. In sostanza, non sarà più possibile usare la tipica modulistic­a delle agenzie immobiliar­i o firmare scritture private tra acquirente e costruttor­e: queste carte divengono prive di qualsiasi validità ed efficacia.

Se si eccettua il caso della donazione (che va stipulata per atto pubblico e, quindi, anche la proposta di donazione e la relativa accettazio­ne vanno fatte con atto pubblico), è la prima volta che, nel nostro ordinament­o, si ricorre a una prescrizio­ne di forma così categorica. Per la donazione, il vincolo della forma solenne è dettato per indurre il donante a riflettere bene sull’atto che sta compiendo, perché consiste in una diminuzion­e secca del suo patrimonio; nel caso degli immobili da costruire, invece, la legge, costringen­do all’atto pubblico, intende mettere fin da subito il notaio a fianco dell’acquirente, per sorvegliar­e la legittimit­à del percorso che occorre compiere per giungere al contratto definitivo.

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