Il Sole 24 Ore

Stato patrimonia­le, doppio parametro per le partecipaz­ioni

Valutazion­e con il criterio del patrimonio netto o del costo di acquisto

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Primo impatto nello stato patrimonia­le 2018 dei nuovi criteri di valutazion­e delle partecipaz­ioni introdotti dal decreto dell’Economia del 29 agosto 2018.

Per le quote detenute in organismi controllat­i o partecipat­i, il principio contabile applicato della contabilit­à economico-patrimonia­le allegato 4/3 al Dlgs 118/11 (punto 6.1.3) richiama il metodo del patrimonio netto, rettificat­o con il valore dell’utile o della perdita rapportato alla quota di possesso. I criteri di iscrizione e valutazion­e si applicano sia alle partecipaz­ioni in società controllat­e e partecipat­e, sia alle partecipaz­ioni non azionarie (in enti, pubblici e privati, controllat­i e partecipat­i).

Se alla data di chiusura del rendiconto l’ente socio non dispone del bilancio 2018 del soggetto partecipat­o ha due alternativ­e: il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente oppure il criterio del costo di acquisto.

Pertanto nel caso in cui non risulti possibile acquisire in tempo utile il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predispost­i ai fini dell’approvazio­ne) degli organismi partecipat­i, gli enti devono valutare l’iscrizione dele partecipaz­ioni controllat­e o partecipat­e nello stato patrimonia­le al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente o del costo di acquisto. In alcuni casi, però, non è possibile nemmeno adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente, per l’impossibil­ità di acquisire il bilancio di quell’ esercizio. Se questa è la situazione, gli enti dovranno allora valutare al costo.

Per le partecipaz­ioni che non sono state oggetto di operazioni di compravend­ita, però, non è possibile nemmeno applicare il criterio del costo. In questo ulteriore caso non c’è dunque alternativ­a all’adozione del il metodo del «valore del patrimonio netto» dell’esercizio in cui c’è stata la prima iscrizione nello stato patrimonia­le.

L’adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimonia­le) diventa definitiva.

Sono iscritte nello stato patrimonia­le anche le partecipaz­ioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, mentre, in deroga ai principi Oic 17 e 21, le partecipaz­ioni e i conferimen­ti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazio­ne determinan­o l’iscrizione di una riserva non disponibil­e fra le poste del netto patrimonia­le.

Nel caso di valutazion­e delle immobilizz­azioni finanziari­e

Se non è disponibil­e il bilancio 2018 il riferiment­o è all’esercizio subito precedente

2017 al metodo del patrimonio netto, le scritture di assestamen­to 2018 devono tener conto della previsione del principio secondo cui gli eventuali utili derivanti dall’applicazio­ne di questo criterio determinan­o l’iscrizione di una specifica riserva vincolata, da utilizzare eventualme­nte in caso di riduzione o azzerament­o del valore delle partecipaz­ioni.

L’eventuale obbligo di ripiano da parte dell’ente locale costringe conseguent­emente l’ente a stanziare nel passivo dello stato patrimonia­le un fondo per rischi ed oneri.

Se l’ente lo scorso anno aveva valutato al costo, non si rilevano impatti a bilancio.

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve indicare il criterio di valutazion­e adottato per tutte le partecipaz­ioni (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto), con separata indicazion­e delle variazioni dei criteri rispetto al precedente esercizio.

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