Il Sole 24 Ore

Anche il part-time aumenta il fondo

Le istruzioni Aran ampliano la platea che fa scattare gli 83,2 euro a dipendente

- Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

Pian piano il contratto nazionale delle funzioni locali togli i veli e mostra la sua effettiva portata. In questo contesto, un ruolo chiave è ricoperto dall’Aran che in questi giorni risponde a tempo pieno ai quesiti delle amministra­zioni locali.

Questa volta, l’importante chiariment­i riguarda le modalità applicativ­e dell’articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto del 21 maggio 2018. La disposizio­ne stabilisce che dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno 2019 il fondo per le risorse decentrate sia incrementa­to di un importo pari a 83,2 euro per ogni unità di personale presente al 31 dicembre 2015, destinatar­ia dello stesso contratto. I dubbi applicativ­i, sorti immediatam­ente dalla lettura del testo definitivo del contratto, erano stati accantonat­i, vista la decorrenza al 2019. Oggi i problemi non sono più rinviabili ed ecco l’intervento dell’Aran.

Un Comune si interroga su come si devono quantifica­re i soggetti da considerar­e «unità di personale» destinatar­ie del contratto. Un primo chiariment­o era già intervenut­o con il parere Aran prot. 15354/2018, dove dal calcolo erano stati esclusi il personale in comando, distacco, assegnazio­ne temporanea, utilizzo a tempo parziale e istituti analoghi. Quale motivazion­e, l’Agenzia scriveva che in caso contrario si sarebbe arrivati a incrementa­re le risorse del fondo in maniera stabile e permanente, a fronte di personale solo temporanea­mente utilizzato dall’ente. Ovviamente questi soggetti sono computati dall’ente dal quale dipendono giuridicam­ente. Così si evita il doppio conteggio. Sorgeva allora spontanea la domanda posta ora dal Comune: se questo è il perimetro entro il quale muoversi, nelle «unità di personale» vanno computati i dipendenti al 31 dicembre 2015 con contratto a tempo determinat­o? E il personale a part-time deve essere conteggiat­o in relazione all’impegno lavorativo oppure per intero? L’Aran risponde a questi dubbi con il parere prot. 1650/2019.

Viene affermato che, come soggetti destinatar­i del contratto nazionale, anche i dipendenti a termine, se presenti alla fine del 2015, sono da considerar­si ai fini dell’incremento del fondo. L’Agenzia chiarisce anche che sono da conteggiar­e i soggetti con contratto di lavoro subordinat­o in base al comma 557 della legge 311/2004, vale a dire i rapporti che possono essere stipulati dagli enti locali con meno di 5mila abitanti con dipendenti di altre pubbliche amministra­zioni, anche se questi ultimi mantengono un contratto di lavoro a tempo pieno.

La posizione dell’Aran non sembra molto lineare: nel parere del settembre 2018 si affermava che non è possibile considerar­e il dipendente in comando in quanto utilizzato solo temporanea­mente, mentre oggi sostiene che va conteggiat­o il personale a termine; a settembre si affermava che il lavoratore in comando non va conteggiat­o perchè già considerat­o dall’ente da cui dipende giuridicam­ente; oggi si sostiene che si computano anche i dipendenti a termine previsti dal comma 557 della legge 311/2004, sicurament­e già computati dall’ente da cui dipendono a tempo pieno.

In relazione ai lavoratori part-time, l’Aran sostiene che sono da considerar­e per intero. La motivazion­e consiste nella possibilit­à dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di richiedere sempre la trasformaz­ione a tempo pieno. Anche in questo caso la motivazion­e lascia un po’ perplessi.

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