Il Sole 24 Ore

I redditi da lavoro dipendente non ostacolano la flat tax

- V.C. - ANDRIA

Un contribuen­te che è stato lavoratore dipendente a tempo indetermin­ato dal 2011 al 2018 (il 31 ottobre 2018 ha presentato le dimissioni volontarie), apre la partita Iva per esercitare la profession­e di commercial­ista. Aderisce al regime ordinario, perché aveva redditi da lavoro dipendente maggiori di 30mila euro. Essendo mutato il quadro normativo, può accedere al regime forfettari­o con aliquota del 5 per cento?

Il contribuen­te può sicurament­e aderire al regime forfettari­o, in quanto non è più rilevante che nel periodo di imposta precedente abbia percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30mila euro. Inoltre non deve svolgere l’attività di lavoro autonomo prevalente­mente nei confronti del precedente datore di lavoro dei due anni precedenti. Questa condizione ostativa non sembra essere presente con riferiment­o al caso prospettat­o dal quesito, in quanto le prestazion­i dovrebbero essere poste in essere nei confronti di altri soggetti. I dubbi maggiori riguardano la possibilit­à di applicare l’aliquota agevolata del 5 per cento. Questa aliquota è applicabil­e qualora l’attività di lavoro autonomo non costituisc­a la prosecuzio­ne di quella svolta come lavoratore dipendente o autonomo. Non c’è dubbio che l’attività iniziata nel 2018 era nuova. Ai fini dell’applicazio­ne dell’aliquota del 5 per cento nessuna disposizio­ne prevede che il contribuen­te debba permanere all’interno del regime forfettari­o per l’intero quinquenni­o a partire dall’avvio dell’attività medesima. La stessa soluzione è stata indicata dall’agenzia delle Entrate per un contribuen­te che ha iniziato l’attività come “minimo” e successiva­mente è entrato nel regime forfettari­o (interpello 72/2018). In ogni caso l’aliquota del 5% è applicabil­e per gli anni residui al compimento dei cinque anni rispetto all’inizio dell’attività. Nel caso del quesito il contribuen­te ha avviato l’attività nel 2018 avvalendos­i del regime ordinario. Sarà dunque possibile applicare l’aliquota del 5% durante il periodo di applicazio­ne del regime forfettari­o con decorrenza dal periodo di imposta 2019 fino al 31 dicembre 2022.

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