La nuda proprietà della quota ostacola l’agevolazione fiscale
Un contribuente detiene la nuda proprietà di una partecipazione in una società in accomandita semplice. In questa particolare fattispecie, che prevede l’imputazione del reddito all’usufruttuario e che quindi lascia del tutto estraneo il nudo proprietario alla partecipazione agli utili d’impresa, la detenzione della nuda proprietà di quota rappresenta una causa ostativa all’ingresso al regime forfettario?
In base a un’interpretazione letterale dell’articolo 1, comma 57 della legge 190/2014, la risposta dovrebbe essere negativa. La disposizione citata, infatti, non effettua alcuna distinzione. In passato, prima delle ultime modifiche apportate dalla legge di Bilancio del 2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la causa ostativa aveva finalità di impedire che il contribuente possedesse redditi aventi la stessa natura, ma soggetti a imposizione con criteri diversi. In base a questo criterio il possesso della nuda proprietà non avrebbe impedito l’ingresso nel forfait. Ciò in quanto, come indicato dallo stesso quesito, il relativo reddito deve essere dichiarato dall’usufruttuario. Il “cambiamento di rotta” delle Entrate potrebbe essere dovuto alla modifica della causa ostativa conseguente all’approvazione della legge di Bilancio per il 2019. In questo caso la causa ostativa dovrebbe trovare applicazione in ogni caso, cioè indipendentemente dalla circostanza che il contribuente sia o meno in possesso di redditi aventi la stessa natura rispetto a quello conseguito nell’esercizio dell’attività. L’indicazione è stata fornita nel corso di un incontro dell’agenzia delle Entrate con la stampa specializzata. Secondo il nuovo orientamento, la partecipazione deve essere ceduta prima dell’inizio del periodo di imposta (o prima dell’avvio dell’attività) durante il quale il contribuente applica il regime forfettario. È dunque irrilevante che nell’anno di accesso al forfait il contribuente non dichiari il reddito che gli deriverebbe a seguito dell’imputazione per trasparenza dalla società di persone partecipata. Sussistono quindi tutti gli elementi per ritenere che anche il possesso della nuda proprietà di una quota di partecipazione in una società di persone impedisca l’accesso nel nuovo regime forfettario.