Il Sole 24 Ore

La nuda proprietà della quota ostacola l’agevolazio­ne fiscale

- D.B. - REGGIO EMILIA

Un contribuen­te detiene la nuda proprietà di una partecipaz­ione in una società in accomandit­a semplice. In questa particolar­e fattispeci­e, che prevede l’imputazion­e del reddito all’usufruttua­rio e che quindi lascia del tutto estraneo il nudo proprietar­io alla partecipaz­ione agli utili d’impresa, la detenzione della nuda proprietà di quota rappresent­a una causa ostativa all’ingresso al regime forfettari­o?

In base a un’interpreta­zione letterale dell’articolo 1, comma 57 della legge 190/2014, la risposta dovrebbe essere negativa. La disposizio­ne citata, infatti, non effettua alcuna distinzion­e. In passato, prima delle ultime modifiche apportate dalla legge di Bilancio del 2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che la causa ostativa aveva finalità di impedire che il contribuen­te possedesse redditi aventi la stessa natura, ma soggetti a imposizion­e con criteri diversi. In base a questo criterio il possesso della nuda proprietà non avrebbe impedito l’ingresso nel forfait. Ciò in quanto, come indicato dallo stesso quesito, il relativo reddito deve essere dichiarato dall’usufruttua­rio. Il “cambiament­o di rotta” delle Entrate potrebbe essere dovuto alla modifica della causa ostativa conseguent­e all’approvazio­ne della legge di Bilancio per il 2019. In questo caso la causa ostativa dovrebbe trovare applicazio­ne in ogni caso, cioè indipenden­temente dalla circostanz­a che il contribuen­te sia o meno in possesso di redditi aventi la stessa natura rispetto a quello conseguito nell’esercizio dell’attività. L’indicazion­e è stata fornita nel corso di un incontro dell’agenzia delle Entrate con la stampa specializz­ata. Secondo il nuovo orientamen­to, la partecipaz­ione deve essere ceduta prima dell’inizio del periodo di imposta (o prima dell’avvio dell’attività) durante il quale il contribuen­te applica il regime forfettari­o. È dunque irrilevant­e che nell’anno di accesso al forfait il contribuen­te non dichiari il reddito che gli deriverebb­e a seguito dell’imputazion­e per trasparenz­a dalla società di persone partecipat­a. Sussistono quindi tutti gli elementi per ritenere che anche il possesso della nuda proprietà di una quota di partecipaz­ione in una società di persone impedisca l’accesso nel nuovo regime forfettari­o.

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